Promuovere e incrementare le attività turistiche e commerciali di una società aeroportuale non è reato

Non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero quella di incaricato di un pubblico servizio, il componente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale aeroportuale, che abbia come scopo sociale quello di promuovere il completamento delle strutture dell’aeroporto ed incrementare le attività turistiche e commerciali ad esso collegate, stante la natura privatistica dell’ente privo di poteri autoritativi o certificativi e costituito per atto pubblico a norma dell’art. 12 c.c. abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 , in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 70/1975, il cui art. 4 dispone che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito se non per legge

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6145 del 10 febbraio 2014. Il caso . Il GUP di Catania aveva dichiarato il non luogo a procedere per insussistenza del fatto, ex articolo 425 c.p.p., nei confronti di tre soggetti dipendenti della SAC Service, per avere nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio effettuato la cessione del contratto di lavoro di uno dei tre imputati a favore di altra azienda la SAC spa, procurando così un intenzionale vantaggio patrimoniale. Assunzione diretta senza bando di gara o pubblicità adeguate i vizi dedotti. Nel ricorso è stato dedotto il vizio di legge e di motivazione, in quanto la cessione del contratto effettuata da una società ad un’altra sarebbe in contrasto con l’articolo 18 d.l. 112/08, che non prevede alcuna forma di assunzione diretta, ma impone il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, rendendo indispensabile per l’assunzione la predisposizione di bandi di gara o forme di pubblicità adeguata. Cosa qualifica un pubblico ufficiale? La Corte, a fronte dei vizi dedotti, rigetta il ricorso tenendo conto di tre aspetti contenuti nella memoria difensiva in primis la considerazione che la cessione del contratto di lavoro si configura come un trasferimento infragruppo e non come una nuova assunzione in secondo luogo la fattispecie difetterebbe dell’elemento psicologico del reato e da ultimo, ma non per importanza, si contesta la sussistenza della qualifica di incaricati di pubblico servizio in capo agli imputati, perché l’attività svolta di promozione e incremento delle attività turistiche e commerciali non è espressione di pubblica funzione. Pertanto, la Corte, richiamando anche una recente giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 7958/1992 proprio in riferimento all’ASAC –Azienda speciale aeroporto di Catania, poi denominata SAC, conferma che l’attività svolta presso l’Ente in questione non è attività che esprime una pubblica funzione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 ottobre 2013 – 10 febbraio 2014, n. 6145 Presidente Di Virginio – Relatore Rotundo Fatto e diritto 1.-. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 27-2-13, il GUP presso il Tribunale di Catania ha dichiarato, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di M.G. , A.P. e S.C.A. in riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., loro ascritto per avere il M. , quale presidente della SAC. Spa, l'Antonelli quale direttore della SAC Service Srl il S. , quale ex dipendente della SAC Service Sri e beneficiario della condotta , nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio, effettuato la cessione del contratto di lavoro del S. dalla SAC Service alla SAC Spa poco prima della operatività delle procedura di mobilitazione programmata per la SAC Service, che sopprimeva il ruolo ricoperto dal S. , così procedendo ad assunzione diretta del medesimo S. presso la SAC Spa, in violazione dell'art. 18 della Legge 133/08, intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto S. in omissis . Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, tenuto conto della natura pubblicistica della SAC interamente partecipata da enti pubblici , la cessione del contratto effettuata da una società all'altra sarebbe in evidente contrasto con l'art. 18 d.l. 112/08, che non soltanto non prevede in alcun modo forme di assunzione diretta, ma impone il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, rendendo indispensabile per il reclutamento la predisposizione di bandi di gara o quantomeno di forme di pubblicità adeguate. Sarebbe anche violato l'art. 30 D.Lgs. 156/01 che, al suo secondo comma, prescrive che le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità di posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. 2.-. In prossimità della odierna udienza camerale la difesa degli imputati ha depositato una memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso del P.M. In particolare, nella memoria si qualifica la cessione del contratto di lavoro del S. come un trasferimento infragruppo e non come una nuova assunzione e si sottolinea che il secondo comma dell'art. 30 D.Lgs. 156/01 risulta inserito dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 150 del 27-10-09, e cioè in epoca successiva alla cessione del contratto di lavoro 17-4-09 . A parte il fatto che la procedura di mobilità della SAC Service srl sarebbe stata decisa in epoca successiva al trasferimento del S. , che detto trasferimento sarebbe avvenuto a costo zero e che in ogni caso difetterebbe nel caso di specie l’elemento psicologico del reato. Da ultimo nella memoria si contesta la sussistenza della qualifica di incaricati di pubblico servizio in capo agli imputati. 3.-. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha recentemente chiarito che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero quella di incarico di pubblico servizio, il componente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale aeroportuale, che abbia come scopo sociale quello di promuovere il completamento delle strutture dell’aeroporto ed incrementare le attività turistiche e commerciali ad esso collegate, stante la natura privatistica dell’ente, privo di poteri autoritativi o certificativi e costituito per atto pubblico a norma dell’art. 12 cod. civ. abrogato dall’art. 11 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 , in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 70 del 1975, il cui art. 4 dispone che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito se non per legge Sez. 6, Sentenza n. 6427 del 15/01/2010, Rv. 246141, Di Stefano . A queste conclusioni si è giunti, in applicazione dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 7958 del 27/03/1992, Rv. 191171, Delogu Sez. U, Sentenza n. 10086 del 13/07/1998, Rv. 211190, Citaristi , proprio in riferimento all’ASAC – Azienda Speciale Aeroporto di Catania, poi denominata SAC. Del resto, l’attività in esame atteneva alla gestione del personale presente all’interno del gruppo SAC, attività certamente non espressione di pubblica funzione. Si impone, pertanto il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso.