RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 6 NOVEMBRE 2013, N. 24931 SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI . Società sportive professionistiche - Adozione della forma della società per azioni - Conseguenze - Partecipazione agli incassi di partite giocate dalla squadra di calcio - Compensi percepiti - Carattere mutualistico - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE. In genere. L’adozione, da parte di una società sportiva professionistica, della forma della società per azioni ne comporta la soggezione allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che l’oggetto della sua attività possa influire, anche astrattamente, attraverso modifiche o deroghe, sui tratti salienti di quest’ultimo. Resta conseguentemente escluso che i compensi da essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta dalla sua squadra di calcio abbiano natura mutualistica, il cui tratto caratterizzante consiste nell’intento di realizzare non già il profitto, ma l’immediato vantaggio dei soci dell’ente che persegue il suddetto fine. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 18 SETTEMBRE 2013, N. 21327 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – IRAP. Art. 16, comma 3, del D.Lgs. 446/1997 - Disciplina - Incremento dell’aliquota - Portata - Art. 3, comma 1, lett. a , della legge 289/2002 - Sospensione dell’efficacia degli aumenti delle aliquote - Ambito - Fattispecie. In tema di IRAP, l’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 446/1997, dà facoltà alle Regioni di incrementare la relativa aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale e deve essere interpretato coerentemente con l’intento del legislatore di perseguire obiettivi di autonomia e decentramento fiscale nella stessa ottica va inteso anche il disposto dell’art. 3, comma 1, lett. a , della legge 289/2002, che, nel sospendere l’efficacia degli aumenti dell’aliquota IRAP deliberati” dalla Regione successivamente al 29 settembre 2002, in ragione della mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso comunque limitare l’effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui determinassero, il superamento delle aliquote effettivamente in vigore nel 2002 cioè non confermative” di esse , al fine di non pregiudicare del tutto l’obiettivo finale suindicato. In applicazione del principio, a seguito della sospensione dell’efficacia dell’aumento dell’aliquota IRAP per il 2002, per banche ed assicurazioni, di un punto percentuale disposta dalla Regione Veneto con l’art. 2 della legge reg. 34/2002, la S.C. ha ritenuto doversi applicare l’aliquota del 4,75% già prevista per il 2002 dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 446/2007 anziché l’aliquota ordinaria del 4,25% . In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 19838/2012 in tema di Irap, l’art. 16, comma terzo, del D.Lgs. 446/1997, dà facoltà alle Regioni di incrementare la relativa aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale e deve essere interpretato coerentemente con l’intento del legislatore di perseguire obbiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle Regioni medesime nella stessa ottica deve essere coerentemente interpretato anche il disposto dell’art. 3, comma 1, lett. a , della legge 289/2002, che, nel sospendere l’efficacia degli aumenti dell’aliquota Irap deliberati dalla Regione successivamente al 29 settembre 2002, in ragione della mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso comunque limitare l’effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui determinassero, il superamento delle aliquote in vigore nel 2002, al fine di non pregiudicare del tutto l’obiettivo finale suindicato. Si veda, invece, in senso contrario, Cass. Sez. 5, Sentenza 5867/2012 in tema di IRAP, non è dovuta alcuna maggiorazione sull’aliquota prevista dalla legge statale che le Regioni abbiano eventualmente stabilito per il periodo d’imposta successivo al 2002, poiché l’art. 3, Comma primo, lett. a , della legge 289/2002, e l’art. 2, comma 21, della legge 350/2003, hanno disposto, per detto periodo, la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote in vigore per l’anno 2002. Né tale sospensione può dirsi esclusa per effetto del comma 22 dell’art. 2 citato, che consente l’applicazione della tassa sulla base delle disposizioni adottate dalla legislazione regionale, poiché l’indicata previsione si riferisce alle sole disposizioni regionali non conformi a quelle statali, tra le quali non rientra quella che dispone la variazione dell’aliquota, essendo questo potere espressamente riconosciuto alle Regioni dall’art. 16 del D.Lgs. 446/1997. Nella specie, la S.C. ha escluso l’applicabilità delle maggiori aliquote di cui all’art. 2 della legge Regione Veneto 34/2002, previste per l’anno 2003 a carico dei soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997, tra i quali le banche e gli altri enti e società finanziarie indicati nell’art. 1 del D.Lgs. 87/1992, affermando che l’imposizione dovesse essere contenuta nei limiti fissati dall’art. 45 del D.Lgs. 446/1997, come modificato dall’art. 6 della legge 488/1999 .