Denuncia il collega assente: scelta deplorevole, per il superiore. Che si becca una condanna per diffamazione

Termine lieve solo in apparenza, quello utilizzato dal Comandante della Polizia municipale per segnalare al sindaco l’azione compiuta dall’agente che aveva denunciato l’assenza ingiustificata dal servizio di un collega. Evidente l’intento di mettere in cattiva luce l’agente.

Lampante dimostrazione di senso civico o atteggiamento deplorevole? A creare l’amletico dubbio, in questa vicenda, è la scelta di un agente di Polizia municipale, che segnala la «assenza ingiustificata dal servizio» di un collega, e che, proprio per questo, viene censurato dal Comandante, che definisce tale condotta «deplorevole». A far chiarezza provvede la giustizia, condannando il Comandante per il reato di diffamazione ai danni dell’agente Cassazione, sentenza numero 10192, Quinta sezione Penale, depositata oggi . Assente. Casus belli, come detto, la scelta – di «grande senso civico», secondo i giudici – di un agente di Polizia municipale di portare alla luce il pessimo comportamento tenuto da un collega, assentatosi ingiustificatamente dal servizio. Ma lo scontro, paradossalmente, non è tra i due componenti del Corpo, bensì tra l’agente che ha ‘segnalato’ il collega e il Comandante, che addirittura prende cara e penna per censurare al sindaco del Comune – e al medico del lavoro dell’Ente – l’azione compiuta dall’agente, che si è rivolto «ad autorità diversa da quella di appartenenza». Per il Comandante ci si trova di fronte ad un’azione «deplorevole», quella compiuta per denunciare il collega Per i giudici, invece, a meritare una censura sono gli scritti del Comandante, dal chiaro tono diffamatorio ecco spiegata la condanna a una multa 1.200 euro e a risarcire i danni all’agente con un versamento di 4.000 euro. Parole come pietre. Semplice dovere professionale. Questa è la tesi che il difensore del Comandante della Polizia municipale sostiene dinanzi ai giudici della Cassazione, spiegando che le «note redatte e dirette prima al sindaco e poi al medico del lavoro dell’ente sarebbero estrinsecazione del potere-dovere di gestione del personale, in qualità di comandante della Polizia municipale». Ma tale visione viene completamente smontata dai giudici, i quali, seguendo la linea emersa in Appello, evidenziano che sono «oggettivamente diffamatorie non solo le condotte» del Comandante ma anche «le parole concretamente utilizzate nelle note inviate al sindaco e al medico del lavoro», e che è lapalissiano che «l’operato del Comandante fosse volontariamente diretto a mettere in cattiva luce» l’agente, «insinuando persino il dubbio di problemi psichici». Esemplare è, secondo i giudici, il ricorso, da parte del Comandante, al termine ‘deplorevole’, utilizzato per qualificare negativamente la condotta dell’agente – che «denotava, invece, senso civico, segnalando l’assenza ingiustificata dal servizio del collega» –, per denigrarlo anche «attraverso l’insinuazione di una sua inidoneità al servizio per instabilità psicologica». Quel termine, ‘deplorevole’, chiariscono infine i giudici – confermando la condanna emessa in Appello –, «non evoca solamente un comportamento non confacente alla buona organizzazione dell’ufficio» ma «individua piuttosto una condotta che merita oggettiva disapprovazione, anche sotto il profilo morale, in quanto riprovata da parte dei consociati».

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 31 gennaio – 4 marzo 2013, numero 10192 Presidente Marasca – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. M.S. è stato condannato dal tribunale di Termini Imerese alla pena di euro 1200 di multa, oltre al risarcimento dei danni, per il reato di diffamazione commesso ai danni di T.G. 2. Su appello dell’imputato, la Corte territoriale di Palermo riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo ad euro 4000 la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, confermando nel resto. 3. M.S. propone oggi ricorso per cassazione per i seguenti due motivi a. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 595 e 51 del codice penale secondo la difesa l’impianto motivazionale sarebbe affetto da un grave errore genetico e cioè l’aver esaminato e valutato il comportamento dell’imputato sotto il profilo delle iniziative dallo stesso assunte, omettendo invece di giudicare l’imputato sulla base degli scritti comunicativi, per valutare se l’uso di determinate espressioni o di singoli lemmi avessero leso la reputazione dell’ispettore T.G. In sintesi, la difesa afferma che le note redatte dal M. e dirette prima al sindaco e poi al medico del lavoro dell’ente sarebbero estrinsecazione del suo potere dovere di gestione del personale, in qualità di comandante della polizia municipale del Comune di Termini Imerese. Lamenta poi illogicità della motivazione con riferimento alla comunicazione a più soggetti, nella parte in cui la Corte d’appello afferma che la richiesta sarebbe stata portata immediatamente a conoscenza di altre persone ed afferma che la sentenza non indica alcuna argomentazione a sostegno della volontà e coscienza che avrebbero sorretto la condotta ascritta all’odierna ricorrente. b. Violazione dell’articolo 133 del codice penale per mancanza di motivazione con riferimento alla pena irrogata. Considerato in diritto 4. Il primo motivo di ricorso è infondato la Corte d’appello, invero, spiega in modo adeguato i motivi per cui ha ritenuto oggettivamente diffamatorie non solo le condotte del M., quanto piuttosto le parole concretamente utilizzate nelle note inviate al sindaco ed al medico del lavoro. La ricostruzione dei rapporti tra le parti è servita unicamente a contestualizzare i fatti di reato, rafforzando la convinzione dei giudici di merito che l’operato del comandante fosse volontariamente diretto a mettere in cattiva luce l’ispettore T., insinuando persino il dubbio di problemi psichici. Problemi che non avevano ragion d’essere, nemmeno a titolo di dubbio, posto che il T. era stato da poco sottoposto a visita medica, come gli altri suoi colleghi cfr. pag. 7 sentenza , e considerato che non era possibile operare alcun logico collegamento tra la denuncia effettuata dal T. ad autorità diversa da quella di appartenenza fatto qualificato come deplorevole dall’imputato ed eventuali problemi psichici o di inidoneità al servizio. 5. D’altronde, l’utilizzo dei termine “deplorevole” per qualificare una condotta del T.G che denotava invece senso civico, segnalando l’assenza ingiustificata dal servizio del collega manifesta non solo la natura oggettivamente diffamatorie dello scritto, ma altresì la consapevole volontà di denigrare il proprio sottoposto, anche, come si è detto, attraverso l’insinuazione di una sua sopravvenuta inidoneità al servizio per instabilità psicologica. Va poi ricordato che l’utilizzo del termine “deplorevole” non evoca solamente un comportamento non confacente alla buona organizzazione dell’ufficio, come sostenuto dalla difesa, ma individua piuttosto una condotta che merita oggettiva disapprovazione anche sotto il profilo morale, in quanto riprovata da parte dei consociati. 6. Consegue a quanto esposto al punto precedente che sono manifestamente infondate anche le, peraltro generiche, censure relative all’elemento soggettivo. Quanto, invece, alla diffusione degli scritti, la censura è del tutto irrilevante e pertanto inammissibile, essendo indubbio che le note sono state inviate sia al sindaco che al medico del lavoro e quindi risulta già integrata la pluralità di persone richiesta dall’articolo 595 cfr. ex multis Sez. 5, numero 36602 del 15/07/2010, Selmi, Rv. 248431 . 7. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo rinvenibile una motivazione specifica sulla pena alla pagina 12 della sentenza, ove vengono valorizzati ai sensi dell’articolo 133 del codice penale la condotta del reo ed li pervicace intento diffamatorio. 8. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenti statuizioni in punto spese, anche di parte civile. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.