Facendo seguito alla circolare numero 4/2013 in tema di lavoro accessorio, con la nota numero 3439 del 18 febbraio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato alcune disposizioni contenute nel predetto provvedimento, fornendo nuovi chiarimenti in ordine all’utilizzo dei voucher, cioè dei buoni di retribuzione dei lavoratori.
Nessun limite temporale per l’utilizzo. La circolare numero 4/2013 ha previsto che i buoni siano numerati progressivamente e datati, stabilendo un arco temporale di utilizzo non superiore a 30 giorni dall’acquisto. Dal momento che tutto ciò richiede una modifica delle procedure, anche telematiche, di rilascio dei voucher da parte dell’INPS, il Ministero ha chiarito che, in attesa della definizione delle procedure in questione, possono ancora trovare applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l'utilizzabilità dei voucher acquistati, ferme restando le limitazioni di carattere economico. La dichiarazione sostitutiva fa evitare la sanzione. A tal proposito, va ricordato che il committente deve chiedere al lavoratore una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. numero 445/2000, che certifichi l’osservanza del tetto massimo di compenso, pari a 5.000 euro annui il provvedimento in esame precisa che l’acquisizione della dichiarazione indicata costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare conseguenze di carattere sanzionatorio, ferma restando l’effettuazione degli adempimenti vigenti in tema di comunicazioni. Agricoltura vale la retribuzione stabilita dai contratti collettivi. Infine, un altro importante chiarimento riguarda l’utilizzo del voucher in agricoltura tenuto conto delle specificità di tale settore, e in attesa della nuova determinazione dell’importo orario del voucher stesso, fermo restando il suo valore nominale fissato a 10 euro, si prevede che si possa far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.
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