2 anni di filosofia più 5 in teologia: ma il corso di laurea non ha durata settennale!

Per l’ordinamento previdenziale italiano è possibile riscattare, ai fini pensionistici, solo i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1483 del 24 gennaio 2014. Il fatto. Un uomo proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui si disconosceva il suo diritto a riscattare, ai fini pensionistici, il biennio filosofico obbligatorio, propedeutico per l’ammissione al corso di laurea in teologia, in quanto non compreso nel corso legale di studi teologici, di durata pari a 5 anni. L’appellante chiedeva che il biennio in questione venisse dichiarato parte essenziale del corso di dottorato in teologia e, quindi, riscattabile a fini pensionistici. A seguito del rigetto del gravame, l’uomo ricorre in Cassazione. Separazione tra studia previa e corso di laurea. Secondo il ricorrente, il dottorato in teologia ha durata settennale. Tale censura è inammissibile l’art. 10, co. 2, l. n. 121/1985, si limita a stabilire che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e biblioteconomia , nulla disponendo in ordine alla durata settennale del corso universitario de quo e soprattutto della sua utilità ai fini previdenziali di cui si discute. Deve, infine, notarsi che la sentenza impugnata ha congruamente motivato il rigetto del gravame, evidenziando che, dalle fonti ecclesiastiche richiamate in sede di merito, risultava chiaramente una separazione tra gli studia previa , necessari per l'ammissione alla facoltà, e costituiti dal conseguimento della maturità classica nonché dallo svolgimento di un biennio di studi filosofici, ed il corso di laurea in teologia di durata legale pari a cinque anni, con la conseguenza che pur essendo necessario per l’ammissione, non era compreso nel corso legale della facoltà di teologia con durata pari a 5 anni. Ne conseguiva, pertanto, l'infondatezza della domanda posto che, per l’ordinamento previdenziale italiano, è possibile riscattare, ai fini pensionistici, solo i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario. Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 dicembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 1483 Presidente Lamorgese – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo P.V. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano disconobbe il suo diritto a riscattare, ai fini pensionistici, il biennio filosofia obbligatorio, propedeutico per l'ammissione al corso di laurea in teologia, in quanto non compreso nel corso legale degli studi teologici, di durata pari a 5 anni. Lamentava l'appellante l'erronea valutazione e l'arbitraria interpretazione dei presupposti di fatto e dei documenti prodotti da parte del giudice di prime cure, chiedendo pertanto che il biennio in questione venisse dichiarato parte essenziale del corso di dottorato in teologia e, quindi, riscattabile ai fini pensionistici. L'I.N.P.S. resisteva al gravame sostenendo la correttezza della pronuncia del Tribunale di Milano in quanto nell'ordinamento previdenziale italiano la facoltà di riscatto è limitata alla durata del corso legale di laurea, che nel caso di specie era di cinque anni e non comprendeva il biennio propedeutico di studi filosofici. La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 9 aprile 2008, rigettava l'impugnazione compensando le spese. Per la cassazione propone ricorso il P. , affidato a due censure. Resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo della controversia art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , e cioè che il corso di laurea dottorato in teologia si perfeziona in sette anni e non cinque, come previsto da diverse fonti di provenienza ecclesiastica. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente affatto chiarito il contenuto dei documenti richiamati e tanto meno perché da ciò dovrebbe evincersi che il biennio propedeutico debba considerarsi utile ai fini contributivi. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 10, comma 2, L. n. 121/85, secondo cui il dottorato in teologia ha durata settennale, come riconosciuto dall'Autorità ed altre fonti ecclesiastiche. Anche tale motivo risulta in larga parte inammissibile, per le medesime ragioni sopra esposte, ed in parte infondato, posto che il citato comma 2 dell'art. 10 L. n. 121/85 si limita a stabilire che I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e biblioteconomia , nulla disponendo in ordine alla durata settennale del corso universitario 'de quo1 e soprattutto della sua utilità ai fini previdenziali di cui si discute. Deve infine notarsi che la sentenza impugnata ha congruamente motivato il rigetto del gravame, evidenziando che dalle fonti ecclesiastiche richiamate in sede di merito risultava chiaramente una separazione tra gli studia previa , necessari per l'ammissione alla Facoltà, e costituiti dal conseguimento della maturità classica nonché dallo svolgimento di un biennio di studi filosofici, ed il corso di laurea in teologia di durata legale pari a 5 anni, con la conseguenza che pur essendo necessario per l'ammissione, non era compreso nel corso legale della Facoltà di teologia, con durata pari a 5 anni. Ne conseguiva pertanto l'infondatezza della domanda posto che per l'ordinamento previdenziale italiano art. 50 Legge n. 153 del 1969, poi sostituito dall'art. 2 novies del D.L. n. 30 del 1974, convenuto nella Legge n. 114 del 1974 è possibile riscattare, ai fini pensionistici, solo i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitario. Tale motivazione non risulta specificamente contestata. 3.- Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.