Anche le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS possono derogare all’articolo 2112 c.c. Ma a due condizioni devono versare inequivocabilmente in stato di crisi e devono, attraverso il trasferimento d’azienda, poter mantenere il proprio standard occupazionale. Lo afferma il MinLav con Interpello numero 32/2014, pubblicato il 17 dicembre.
Il quesito. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL avanzava istanza di interpello per ottenere un chiarimento circa l’applicabilità delle condizioni previste dall’articolo 47, commi 4-bis e 5, l. numero 428/1990 per la derogabilità all’articolo 2112 c.c. anche in relazione alle società in stato di crisi aziendale non rientranti nel campo di applicazione della CIGS che, pur non essendo ammesse alle procedure concorsuali in quanto imprese non commerciali • abbiano fruito per oltre un anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore • e/o per le quali sia stata accertata la condizione di insolvenza dal MEF o dalla sezione fallimentare di un tribunale. La risposta ministeriale. Il MinLav, con Interpello numero 32/2014 pubblicato ieri, sottolinea come il Legislatore, nel citato articolo 47, abbia voluto introdurre una possibile deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2112 c.c. volto al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda con lo specifico fine, ribadito ai commi 4-bis e 5, del mantenimento di almeno parte dei livelli occupazioni in relazione a situazioni, già “normate” e “certificate”, di crisi aziendale difficilmente recuperabili. Tuttavia, ampliando la lettura al complessivo quadro normativo, viene rilevata l’evidenza che assume non solo l’intento del mantenimento di standard occupazionali, ma anche la semplice esigenza di “ancorare” lo stato di crisi ad un riconoscimento che, nello specifico, avviene da parte del MEF o di un tribunale. Di conseguenza, il Ministero conclude nel senso che possa trovare applicazione la disposizione ex articolo 47, commi 4-bis e 5, l. numero 428/1990 concernenti la derogabilità all’articolo 2112 c.c., qualora le imprese in questione • versino inequivocabilmente, in quanto accertato da una pubblica autorità, in stato di crisi • e, attraverso lo strumento del trasferimento d’azienda, possano mantenere, almeno parzialmente, il proprio standard occupazionale. fonte www.lavoropiu.info
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