Scintille in condominio: un’accusa “buttata lì” di non pagare le spese offende la reputazione

La critica nei confronti di un condomino può legittimamente estrinsecarsi all’interno di un’assemblea condominiale o nei rapporti con l’amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 46498, depositata l’11 novembre 2014. Il caso. Un uomo veniva condannato per il reato di diffamazione, in quanto aveva accusato la persona offesa di essere un condomino moroso e abituato a non pagare le proprie quote condominiali. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo un vizio di motivazione sotto forma di travisamento del fatto e lamentando l’esclusione dell’esercizio del diritto di critica. La Corte di Cassazione premette che il travisamento, per essere rilevante in sede di legittimità, deve essere di portata tale da scardinare il costrutto argomentativo della sentenza. Nel caso di specie, il ricorrente deduceva la verità oggettiva dei fatti, che però attenevano solamente al mancato pagamento delle spese condominiali. Ciò, però, non bastava a ritenere sussistente il diritto di critica, per due motivi da un lato, la parte lesa aveva ammesso di non aver pagato le spese condominiali, ma semplicemente perché a sua volta era in credito con il condominio il che escludeva la sua morosità , e dall’altro, il diritto di critica deve essere esercitato nel giusto contesto. Critica con “paletti”. Gli Ermellini ricordano che la critica nei confronti di un condomino può legittimamente estrinsecarsi all’interno di un’assemblea condominiale o nei rapporti con l’amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi. Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto solo in caso di doppia pronuncia difforme da quella di primo grado. Invece, in caso di doppia pronuncia conforme, il limite del devolutum non può essere superato, a meno che il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 giugno – 11 novembre 2014, numero 46498 Presidente Bruno – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. G.G. è stato condannato dal giudice di pace di Santo Stefano di Camastra alla pena di Euro 200 di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, per avere offeso l'onore e la reputazione di I.S. , definendolo condomino moroso, aduso a non pagare le quote condominiali di sua spettanza articolo 595 del codice penale . 2. Il tribunale del distretto, in funzione di giudice di appello, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. 3. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato per vizio di motivazione sotto forma di travisamento del fatto, consistente nella negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalle prove. 4. In particolare, si impugna la sentenza laddove si esclude l'esercizio del diritto di critica sulla considerazione che agli atti non vi è prova alcuna che i fatti oggetto della dichiarazione incriminata siano veridici. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato occorre considerare, prima di tutto, che il travisamento, per essere rilevante in sede di legittimità, deve essere di tale portata da scardinare il costrutto argomentativo della sentenza nel caso di specie la verità oggettiva dei fatti dedotta dal ricorrente attiene esclusivamente al mancato pagamento delle spese condominiali, circostanza che non avrebbe comportato comunque la sussistenza della invocata scriminante del diritto di critica, sia perché la parte lesa, pur ammettendo di non aver pagato le spese condominiali, ha sostenuto di essere a sua volta in credito con il condominio il che esclude la sua morosità, quantomeno fino a prova del contrario , sia perché il diritto di critica deve essere esercitato nel giusto contesto e tale non era certamente quello in cui si è manifestata la frase diffamatoria. 2. La critica nei confronti di un condomino può legittimamente estrinsecarsi all'interno di un'assemblea condominiale o nei rapporti con l'amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi, tanto più se, come nel caso di specie, ignari ospiti della persona offesa. 3. Nel caso di specie, poi, l'intento diffamatorio era implicito, ma evidente, né va dimenticato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice Cassazione penale, sez. II, 28 maggio 2008, numero 25883 . In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia in primo e in secondo grado di eguale segno vuoi di condanna, vuoi di assoluzione , l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606, comma 1, lett. c , c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado sez. 4, numero 20395 del 10 febbraio 2009 . 4. Quanto premesso consente a questa Corte di affermare la piena legittimità, sotto il profilo della motivazione, della sentenza impugnata. 5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.