In materia di equa riparazione, ai fini della determinazione dell’irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato ab origine i genitori di un minore come suoi rappresentanti legali, bisogna tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell’ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell’ultrattività della rappresentanza processuale.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 23859, depositata il 7 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo di risarcimento del danno. I giudici di merito rilevavano che, al momento della proposizione della domanda nel giudizio presupposto, l’agente era minorenne ed erano stati i genitori ad introdurre il processo. Raggiunta la maggiore età, il ragazzo non era divenuto parte del giudizio. Secondo la Corte, l’equa riparazione poteva essere riconosciuta fino al raggiungimento della maggiore età, ma a quella data il giudizio si svolgeva da meno di due anni, per cui non era stato superato il limite di ragionevolezza del grado di giudizio, cioè tre anni. L’attore ricorreva in Cassazione, contestando l’esclusione della rilevanza del periodo di svolgimento del processo di primo grado successivo all’acquisto della capacità di stare in giudizio da parte del minore divenuto maggiorenne, in quanto la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente, nell’ambito della stessa fase processuale, al raggiungimento della maggiore età. Infatti, il minore diventato maggiorenne, anche se non si sostituisce al suo legale rappresentante, è comunque parte in senso sostanziale del processo. Inoltre, il ricorrente aveva poi proposto personalmente appello contro la sentenza di primo grado del giudizio presupposto, sanando così retroattivamente la sua mancata tempestiva costituzione nel giudizio davanti al tribunale. Il periodo va calcolato per intero. La Corte di Cassazione ricorda che, in materia di equa riparazione, ai fini della determinazione dell’irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato ab origine i genitori di un minore come suoi rappresentanti legali, bisogna tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell’ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell’ultrattività della rappresentanza processuale. Diritti e doveri. Rimane impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell’ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria per effetto del raggiungimento della maggiore età. Lo stesso avrà poi l’onere della sua autonoma costituzione, ma per i successivi gradi di giudizio. Al contrario, la Corte d’appello di Roma non aveva computato il periodo di protrazione del giudizio davanti al tribunale successiva al raggiungimento della maggiore età, in cui i genitori erano rimasti costituiti per effetto dell’ultrattività del rapporto processuale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 14 ottobre – 7 novembre 2014, numero 23859 Presidente Petitti – Relatore Giusti Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con decreto in da ta 7 giugno 2013, ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, numero 89, proposta il 21 giugno 2010 da A.A., nato 1'11 aprile 1983, per l'irragionevole durata di un processo di risarcimen to del danno per responsabilità medica svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli che la Corte d'appello - premesso che al momento della pro posizione della domanda nel giudizio presupposto l'A. era minorenne, tanto che il processo veniva introdotto dai suoi genitori, e che successivamente all'acquisto della maggiore età egli non divenne parte del giudizio - ha rilevato che l'equa riparazione potrebbe essere riconosciuta al ricorrente unicamente sino al compimento della maggiore età, avvenuto 1'11 aprile 2001, ma a quella data il giudizio, introdotto nell'ottobre del 1999, si svolgeva da meno di due anni, di talché non poteva dirsi superato il limite di ragionevolezza del grado di giudizio tre anni che per la cassazione del decreto della Corte d'appello l'A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 otto bre 2013, sulla base di un motivo che il Ministero ha resistito con controricorso. Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza che con il motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 2 della legge numero 89 del 2001, 75, primo e secondo comma, cod. proc. civ., 6, par. 1, della CEDU, 47 della Carta dei di ritti fondamentali e 111 Cost. il ricorrente - dopo avere sottolineato che il Tribunale di Napoli ha pronunciato senten za di rigetto in data 16 dicembre 2008 e che esso A., con atto notificato il 18-19 gennaio 2010, ha proposto appello di nanzi alla Corte di Napoli, dove il processo tuttora pende - sostiene che avrebbe errato la Corte di Roma ad escludere la rilevanza del periodo di svolgimento del processo di primo grado successivo all'acquisto della capacità di stare in giu dizio da parte del minore divenuto maggiorenne, posto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamen te, nell'ambito della stessa fase processuale, allorché il mi nore diventa maggiorenne, ove si tenga conto che il minore di venuto maggiorenne, seppure non si sostituisca al suo legale rappresentante, è, in ogni caso, la parte in senso sostanziale del processo nei cui confronti la sentenza spiegherà valida mente tutti i suoi effetti che in ogni caso - si deduce - l'attuale ricorrente, avendo personalmente proposto appello avverso la sentenza di primo grado nel giudizio presupposto, avrebbe sanato con effetto re troattivo anche la sua mancata tempestiva costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale che il motivo è fondato che, non computando il periodo di protrazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli successivamente al raggiungi mento della maggiore età da parte dell'A., in cui i geni tori sono rimasti costituiti per effetto dell'ultrattività del rapporto processuale, la Corte d'appello si è discostata dal principio secondo cui in tema di equa riparazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge numero 89 del 2001, ai fini della determi nazione della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato ab origine i genitori di un minore quali suoi rappresentanti legali , occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell'ambito della mede sima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costi tuiti per effetto dell'ultrattività della rappresentanza pro cessuale, impregiudicato il diritto del rappresentato ad in tervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio Cass., Sez. II, 21 febbraio 2013, numero 4472 che, pertanto, il decreto deve essere cassato che la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Roma, che la deciderà in diversa composizione che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazio ne, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.