Lite condominiale: nessuna sospensione del giudizio se tra due processi esiste un rapporto di pregiudizialità

Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sia imposta da una disposizione specifica e sulla causa pregiudicante sia intervenuta sentenza passata in giudicato, laddove esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non definitiva, è possibile la sospensione del pregiudicato soltanto quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo e tale sentenza è impugnata.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 26104 del 20 novembre 2013. Il fatto. In una causa di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato il pagamento delle spese a favore di un condominio, le delibere su cui il decreto si basava erano state impugnate dalla condomina su cui quella somma gravava. Proprio per questo motivo, il Tribunale di Lucca sospende la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, di cui, invece, la donna chiede la prosecuzione. La sospensione, a parere del giudice di primo grado, è motivata dal fatto che la sentenza che definisce la controversia civile ex art. 295 c.p.c. non è passata in giudicato. A questo punto la condomina, proprio per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di sospensione, propone ricorso per regolamento di competenza. Se nella causa pregiudicante è già intervenuta sentenza di primo grado non è giustificato il mantenimento della sospensione necessaria. La Cassazione sottolinea che questo stato di cose può tutt’al più essere mantenuto nel caso in cui il giudice non intendere riconoscere l’autorità dell’altra decisione sulla base, cioè, di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta con l’atto di appello abbia fatto emergere. Sulla base di tali conclusioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata il condominio viene condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 ottobre – 20 novembre 2013, n. 26104 Presidente Goldoni – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 7 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, pende, promossa da Z.P.A.M. e poi proseguita dall'erede universale P.A. , una causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore del Condominio di via omissis , della somma di Euro 9.572,67, oltre interessi legali e spese, a titolo di riparto delle spese dei lavori afferenti i balconi condominiali, in forza delle delibere adottate dal Condominio nelle assemblee del 27 luglio 2007, del 7 gennaio 2008 e del 3 marzo 2008. Poiché queste delibere erano state impugnate dalla condomina ex art. 1137 cod. civ. e la causa, inscritta al NRG 10255/08 ed al NRG 10738/08, riuniti, pendeva, tra le medesime parti, dinanzi allo stesso Tribunale, sezione distaccata di Viareggio, il giudice, all'udienza del 1^ luglio 2008, ha sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., la causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Con sentenza in data 28 maggio 2012, n. 233, il Tribunale ha dichiarato la nullità delle delibere impugnate. La sentenza è stata impugnata dal Condominio soccombente ed il giudizio d'appello pende dinanzi alla Corte di Firenze. La S. ha chiesto la prosecuzione del giudizio di opposizione, ma il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con ordinanza in data 26 novembre 2012, ha mantenuto la sospensione del giudizio, rilevando che, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. civ., la causa sospesa può essere proseguita nell'ipotesi tassativa del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile di cui all'art. 295 cod. proc. civ. Per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione la P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 21 dicembre 2012. Il Condominio ha resistito, depositando memoria ex art. 47 cod. proc. civ L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Condominio appare infondata, perché, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., possono essere impugnati con il regolamento necessario di competenza non solo l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ., non decide il merito della causa, ma anche i provvedimenti sulla sospensione del processo. Nel merito, il ricorso appare fondato. Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ. il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027 . Pertanto, ha errato il Tribunale a disporre, a fronte della istanza di prosecuzione della parte opponente, il mantenimento della sospensione necessaria del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, motivandolo con l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., quando nella causa pregiudicante era già intervenuta sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità delle delibere in forza delle quali il decreto era stato emesso. Il giudice avrebbe potuto sospendere il processo dipendente, ma ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., ove non avesse inteso riconoscere l'autorità dell'altra decisione sulla base, cioè, di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere”. Letta la memoria di parte ricorrente. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata che le spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e condanna il Condominio resistente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre ad accessori di legge.