Gli ultimi saranno i primi … ad essere licenziati: basta che la sanzione sia proporzionata

Alcune delle infrazioni contestate dal datore di lavoro non risultano provate in giudizio? Ma il giudice ha fornito logica spiegazione della proporzionalità tra sanzione irrogata dal datore e violazione dei doveri del lavoratore della quale sia stata fornita prova certa.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24574/13 depositata il 31 ottobre. Il caso. Un lavoratore veniva licenziato, ai sensi dell'art. 55 del C.C.N.L., per i reiterati ritardi nell’ingresso e per l'anticipazione dell'uscita dal luogo di lavoro. Nello specifico, per tali condotte, erano già stati comminati 3 provvedimenti di sospensione negli ultimi 2 anni, quindi, secondo quanto disposto dal CCNL, poteva procedersi al licenziamento del dipendente. Arriva in ritardo ed esce in anticipo Secondo i giudici di merito, la legittimità della sanzione escludeva ogni responsabilità del datore di lavoro a titolo di danno biologico, morale o alla professionalità . La Corte di merito aveva rigettato, infine, anche le domande dirette ad ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità, asseritamente derivati da un licenziamento del 1990, successivamente annullato in sede giudiziaria, nonché la domanda relativa al premio di produttività. Il lavoratore, dunque, presenta ricorso per cassazione. Ma le doglianze vengono rigettate anche in sede di legittimità. Giusta causa di licenziamento. La S.C., del resto, aveva già evidenziato Cass. n. 7860/91, Cass. n. 3946/89 che, nei casi in cui al lavoratore siano state contestate più infrazioni - alcune delle quali di per sé sole sufficienti a giustificare la sanzione irrogata - la validità del provvedimento sanzionatorio non è inficiata dal fatto che determinate infrazioni, fra quelle contestate dal datore di lavoro, non risultino provate in giudizio, ove lo stesso giudice - al quale compete ogni valutazione circa la proporzionalità della sanzione inflitta - fornisca logica spiegazione della ritenuta proporzionalità fra la sanzione in concreto irrogata dal datore di lavoro e la violazione dei doveri del lavoratore della quale sia stata fornita prova certa . Insomma, non sussiste alcun vizio di extrapetizione denunciato dal ricorrente e il licenziamento è da considerarsi legittimo. Pertanto, il ricorso viene rigettato in toto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 giugno – 31 ottobre 2013, n. 24574 Presidente Maisano – Relatore Filabozzi Svolgimento del processo G C. ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società Videocolor spa ora VDC Technologies spa in data 22.11.2001 per reiterati ritardi nell'ingresso o per l'anticipazione dell'uscita dal luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 55 del c.c.n.l., che prevede il licenziamento in caso di recidiva nella violazione dell'art. 54, quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione negli ultimi due anni. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno alla professionalità provocatigli dal comportamento della società e l'accertamento del diritto alla corresponsione del premio di produttività per il periodo 1990-1999. Il Tribunale di Frosinone ha rigettato tali domande con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma, che, respingendo l'appello del lavoratore, ha ritenuto che, essendo stati i ritardi e le anticipazioni dell'uscita dal luogo di lavoro ammessi dal lavoratore, e quindi provati nella loro materialità - a prescindere dalle risultanze della c.t.u. in ordine alla contraffazione, in alcuni casi, dei documenti attestanti gli orari di ingresso e di uscita -, gli addebiti contestati dovevano ritenersi comunque idonei a giustificare l'irrogazione del provvedimento espulsivo. Quanto alle altre domande, esclusa l'ingiuriosità del comportamento aziendale, la legittimità della sanzione escludeva ogni responsabilità del datore di lavoro a titolo di danno biologico, morale o alla professionalità. La Corte di merito ha rigettato, infine, anche le domande dirette ad ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità, asseritamente derivati da un licenziamento del 1990, successivamente annullato in sede giudiziaria, nonché la domanda relativa al premio di produttività. Ha ritenuto inammissibili, e comunque infondate, le ulteriori domande reiterate dall'appellante nelle conclusioni definitive , ma non sorrette, nell'atto di gravame, dalla proposizione di specifiche censure. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione C.G. affidandosi a dodici motivi di ricorso cui resiste con controricorso la VDC Technologies spa in liquidazione. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., 1455, 1460 e 2119 c.c., 54 e 55 c.c.n.l. per gli addetti alle industrie produttrici di lampade, valvole, cinescopi, etc., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che, essendo sostanzialmente incontroverso tra le parti che al ricorrente non era stato affidato alcun incarico concreto di lavoro, veniva meno il presupposto logico necessario per la configurabilità dell'infrazione prevista dall'art. 54, lettera b del c.c.n.l., che sanziona unicamente il lavoratore che ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione . 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che il licenziamento fosse fondato sulla irrogazione di tre sospensioni nell'ultimo biennio , laddove la lettera di licenziamento conteneva solo un generico riferimento ai provvedimenti di sospensione, senza specificarne né il numero né l'arco temporale nel quale gli stessi erano stati comminati. 3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 c.p.c., 53 e 48 del c.c.n.l. 7 della legge n. 300/70, nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto che le contestazioni disciplinari, alle quali era seguita la sanzione della sospensione del lavoratore dal servizio, non fossero mai state impugnate a norma dell'art. 7 della legge n. 300/70, mentre il lavoratore le aveva impugnate ai sensi dell'art. 53 del contratto collettivo. 4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 437 c.p.c., 87 disp. att. c.p.c., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente fosse tenuto ad osservare un orario rigido di lavoro, laddove tale circostanza era stata smentita dalle dichiarazioni del procuratore speciale della Videocolor e dalle deposizioni testimoniali. 5.- Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. relativamente all'affermazione dei giudici di merito secondo cui il ricorrente non avrebbe specificamente contestato l'esistenza dei ritardi nell'ingresso e le anticipazioni nell'uscita dal posto di lavoro, laddove tale affermazione sarebbe smentita quanto meno dalla lettera raccomandata inviata dal lavoratore in risposta al primo provvedimento di sospensione. 6.- Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 55 del c.c.n.l., relativamente all'argomentazione svolta nella sentenza impugnata secondo cui, anche ammettendo che in alcuni casi i dati informatici relativi alla registrazione degli orari di ingresso e di uscita del lavoratore dal luogo di lavoro fossero stati alterati, le residue infrazioni sarebbero state sufficienti a consentire l'irrogazione di tre provvedimenti di sospensione dal servizio e, di conseguenza, del licenziamento disciplinare. 7.- Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 88, 92, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale valutato il reiterato impedimento opposto dalla società appellata agli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio concernenti la sussistenza o meno della contraffazione della documentazione relativa agli orari di ingresso e di uscita del ricorrente dal posto di lavoro. 8.- Con l'ottavo motivo si denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare le discrepanze risultanti dal confronto tra le indicazioni degli orari di ingresso e di uscita dal lavoro contenute nelle lettere di contestazione disciplinare e le timbrature prodotte dall'azienda. 9.- Con il nono motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., nonché vizio di motivazione, sostenendo che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le trattenute sulla retribuzione sarebbero fondate sui ritardi , sarebbe smentita dalle buste paga di ottobre e novembre 2001. 10.- Con il decimo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., del contratto collettivo di lavoro, nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che al ricorrente non spettassero le differenze retributive richieste a titolo di premio di produttività per il periodo dal 1990 al 1999, non avendo egli, in ragione dell'assenza dal servizio, contribuito in alcun modo ad incrementare i risultati raggiunti dall'azienda. 11.- Con l'undicesimo motivo si denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione, lamentando l'erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui i giudici d'appello hanno ritenuto che il ricorrente non avesse proposto specifiche censure avverso la statuizione del primo giudice con cui era stata respinta la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore. 12.- Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il ricorrente non avesse allegato quali fossero state le precedenti mansioni, quali fossero le declaratorie contrattuali del quadro e dell'impiegato di sesto livello, per quale ragione le mansioni precedentemente svolte potessero essere sussunte nella qualifica di quadro . 13.- Il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente nel ricorso per cassazione che la circostanza secondo cui al lavoratore non era stato affidato alcun incarico concreto di lavoro, era stata fatta oggetto di specifica allegazione non solo davanti al primo giudice, ma anche davanti al giudice d'appello e ciò tanto più che dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale, nel respingere la domanda, aveva affermato che la società datrice aveva attribuito al C. funzioni in precedenza svolte dal quadro D.G. e, poi, all'ing. N. , di guisa da essere inconferente il richiamo all'art. 1460 c.c. e che la Corte d'appello ha ritenuto insussistente il diritto dell'appellante di non adempiere all'obbligo di osservare l'orario di lavoro sia per l'adempimento datoriale , sia per la previsione di specifiche tutele ordinamentali in caso di violazione dell'art. 2103 c.c È invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte cfr. ex plurimis Cass. n. 20518/2008, Cass. n. 18440/2007, Cass. n. 7981/2007, Cass. n. 25546/2006, Cass. n. 3664/2006, Cass. n. 230/2006 quello secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito. 14.- Anche il secondo e il terzo motivo devono ritenersi inammissibili. Il ricorrente sostiene, infatti, che la lettera di licenziamento conterrebbe solo un generico riferimento ai provvedimenti di sospensione, senza specificarne né il numero né l'arco temporale nel quale sono stati comminati secondo motivo , e sostiene, inoltre, di aver impugnato i provvedimenti disciplinari - ai sensi dell'art. 53, comma 6, del c.c.n.l. - con lettera del 14.11.2001, con cui si chiedeva la sospensione di ogni qualsivoglia azione disciplinare e un incontro urgente per opportuni chiarimenti sulla vicenda terzo motivo , ma non ha riprodotto in ricorso con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione né il testo della lettera di licenziamento, né il contenuto specifico della lettera del 14.11.2001, né il testo dell'art. 53 del c.c.n.l. e dell'art. 48 dello stesso contratto collettivo di cui ha denunciato la violazione. Di qui l'inammissibilità delle relative censure. 15.- Il quarto motivo è infondato perché anche dalle deposizioni testimoniali riportate peraltro, solo parzialmente nel ricorso risulta sì che il ricorrente godeva di una certa flessibilità per quanto riguarda l'orario di entrata e di uscita dal posto di lavoro ciò che, tuttavia, non è sufficiente a diminuire la gravità degli addebiti, posto che i ritardi contestati dall'azienda non indicati dal ricorrente, ma specificamente riportati nel controricorso si sono protratti, generalmente, ben al di là di quanto sarebbe stato consentito dalla flessibilità dell'orario di lavoro - ed erano stati giustificati dal ricorrente sul rilievo che egli non aveva l'obbligo di osservare rigidamente l'orario di servizio, essendo stato privato di compiti a sé confacenti ed utili per l'azienda cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza - e che in ogni caso la flessibilità dell'orario non giustificherebbe le anticipazioni nell'uscita o l'eccessiva dilatazione della c.d. pausa pranzo. 16.- Parimenti infondato è il quinto motivo, posto che la lettera del 4.10.2001 riguarda soltanto uno degli episodi di ritardo nell'entrata ritardo che, peraltro, stando a quanto si legge nella sentenza impugnata, non formerebbe neppure oggetto della contestazione disciplinare e che, comunque, la genericità della contestazione, alla quale fa riferimento la sentenza impugnata, riguarda essenzialmente il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 17.- Il sesto motivo è infondato. Il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione per aver ritenuto che, anche escludendo la sussistenza di alcune delle infrazioni contestate al lavoratore, le altre sarebbero state comunque sufficienti a giustificare la sanzione espulsiva. La censura è priva di fondamento in quanto la Corte territoriale, decidendo nel senso sopra indicato, ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte cfr ex plurimis Cass. n. 2579/2009 secondo cui quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l'esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 c.c Questa Corte aveva, del resto, già evidenziato cfr. Cass. n. 7860/91, Cass. n. 3946/89 che nell'ipotesi in cui al lavoratore siano state contestate più infrazioni, alcune delle quali siano di per sé sole sufficienti a giustificare la sanzione irrogata, la validità del provvedimento sanzionatorio non è inficiata dal fatto che determinate infrazioni, fra quelle contestate dal datore di lavoro, non risultino provate in giudizio, ove lo stesso giudice - al quale compete ogni valutazione circa la proporzionalità della sanzione inflitta - fornisca logica spiegazione della ritenuta proporzionalità fra la sanzione in concreto irrogata dal datore di lavoro e la violazione dei doveri del lavoratore della quale sia stata fornita prova certa. Non sussiste quindi il vizio di extrapetizione denunciato dal ricorrente. 18.- Con il settimo motivo, come già detto, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non avere valutato il reiterato impedimento opposto dalla società appellata agli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio concernenti la sussistenza o meno della contraffazione della documentazione che conteneva i dati relativi agli orari di ingresso e di uscita del ricorrente dal posto di lavoro. La censura è inconferente, giacché la decisione della Corte territoriale, quanto alla materialità dei fatti contestati al lavoratore, non si fonda sulla predetta documentazione o sugli accertamenti svolti dal c.t.u., bensì sulla mancata contestazione di tali fatti da parte del ricorrente Inoltre, né nelle sue giustificazioni, né nel ricorso di primo grado pag. 9 e segg. - in cui il ricorrente non contesta i ritardi o le anticipazioni delle uscite, limitandosi a sostenere che, all'ingresso, il ritardo era imputabile al personale di vigilanza che lo tratteneva -, né nel corso del suo interrogatorio libero, il C. ha mai contestato sia di essere entrato in ritardo sia di essere uscito in anticipo sia di aver superato l'orario della pausa pranzo - in tale evenienza giustificandosi per essersi dovuto recare all'ufficio postale per inviare alla società datrice le sue giustificazioni . 19.- Le censure svolte con l'ottavo, il nono e il decimo motivo devono ritenersi inammissibili in quanto il ricorrente, in forza del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto riportare nel ricorso il contenuto della documentazione che forma oggetto dell'ottavo motivo, delle buste paga e degli scritti difensivi ai quali fa riferimento nel nono motivo, ed infine della documentazione, degli scritti difensivi e, soprattutto, del testo delle disposizioni del contratto collettivo che si assumono violate con il decimo motivo, restando, in difetto, impedito a questa Corte qualsiasi sindacato al riguardo cfr. ex plurimis Cass. n. 6937/2010, Cass. n. 2045/2006, Cass. n. 6265/2005 e - con riferimento al permanere dell'onere di trascrizione della clausole contrattuali anche a seguito della nuova formulazione, ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 40 del 2006, dell'art. 360, n. 3, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. - v. Cass. n. 6640/2011 . 20.- Le censure formulate con l'undicesimo e con il dodicesimo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente per la connessione tra le diverse censure - devono ritenersi, anch'esse, inammissibili. 21.- La Corte territoriale, nel confermare la statuizione di rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica di quadro, ha osservato anzitutto che l'appello doveva ritenersi del tutto carente sotto il profilo del requisito della specificità dei motivi di gravame e che, in ogni caso, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento, non essendo stato oggetto di specifica allegazione quali fossero state le precedenti mansioni, quali fossero le declaratorie contrattuali del quadro e dell'impiegato di sesto livello, per quale ragione le mansioni precedentemente svolte potessero essere sussunte nella qualifica di quadro . Il ricorrente, nel censurare tali affermazioni, ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e contraddittoria motivazione su entrambi i punti presi in esame dalla Corte di merito quello del difetto di specificità dei motivi di appello e quello del difetto di allegazione degli elementi posti a fondamento della domanda di attribuzione della qualifica superiore , sostenendo, in definitiva, che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della validità del ricorso introduttivo, anche degli elementi desumibili dalla documentazione depositata unitamente a tale atto, considerando anche che le deduzioni formulate dal ricorrente avevano trovato conferma in alcune deposizioni testimoniali. 22.- Premesso che il richiamo all'art. 115 c.p.c. - che riguarda la disponibilità delle prove - non appare conferente, poiché il tema della discussione in base al decisum della sentenza attiene alla sufficienza della allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda art. 414 n. 4 c.p.c., richiamato dall'art. 434 c.p.c. per il ricorso in appello e non alla attività di deduzione delle prove art. 414 n. 5 c.p.c. sulla distinzione, pur nella loro necessaria correlazione, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, cfr., fra le altre, Cass. sez. unite n. 11353/2004, nonché Cass. sez. unite n. 8202/2005 , va rilevato che, in ogni caso, le censure proposte dal ricorrente sono inammissibili sia nella parte in cui sostengono implicitamente che i documenti depositati unitamente al ricorso introduttivo, integrandone il contenuto, valevano ad individuare gli elementi essenziali della domanda senza però riportare in ricorso lo specifico contenuto né dell'atto introduttivo, né dei suddetti documenti, così come sarebbe stato necessario in virtù del principio di autosufficienza, ed impedendo così a questa Corte qualsiasi sindacato al riguardo , sia nella parte in cui rinviano genericamente al contenuto del ricorso introduttivo - laddove sarebbero ampiamente spiegate le ragioni per cui le mansioni svolte dal ricorrente sarebbero incompatibili con l'inquadramento nel sesto livello e dovrebbero invece ritenersi riconducibili a quelle proprie della qualifica di quadro - senza tuttavia indicarne, ancora una volta, lo specifico contenuto. È evidente poi che, ai fini della valutazione circa la sufficienza delle indicazioni contenute nel ricorso introduttivo, non possa tenersi conto di elementi emersi nel corso delle deposizioni di alcuni dei testimoni escussi in prime cure anche perché, non essendo stato riportato in ricorso né il contenuto integrale di tali deposizioni né quello dei capitoli di prova sui quali le testimonianze erano state ammesse, oltre che quello del ricorso introduttivo, non è possibile formulare un giudizio positivo circa la sufficienza delle predette indicazioni sul rilievo che esse avrebbero consentito al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta indispensabile alla decisione della causa cfr. per tale indirizzo, ex plurimis , Cass. n. 10316/2002, nonché Cass. n. 7843/2003 . 23.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione artt. 41 e 42 d.m. cit. . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.