Abuso sessuale su minori: l’acquisizione della “fedina penale” dei lavoratori è obbligo del datore di lavoro

Il Ministero della Giustizia informa che sono state realizzate le modifiche tecniche al Sistema Informativo del Casellario SIC per il rilascio del certificato contenente le condanne relative a reati sessuali e ad interdizioni specifiche. Da lunedì 28 luglio, ogni datore di lavoro può richiedere, senza il consenso dell’interessato, il certificato antipedofilia necessario per lavorare con i minori.

I certificati a richiesta del datore di lavoro sono pronti ultimato il processo di attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Ripercorriamo i vari passaggi che si sono resi necessari per arrivare all’odierno risultato. Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori. Con la circolare del 3 aprile c.a. il Ministero della Giustizia comunicava l’entrata in vigore a far data dal 6 aprile 2014 del d.lgs. numero 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, che sostituiva la decisione quadro 2004/68/GAI. Ai sensi all’articolo 25 bis d.P.R. numero 313/2002, introdotto dal suddetto decreto, si istituiva un nuovo obbligo per i datori di lavoro, quello di acquisire il «certificato penale del casellario giudiziale» dei lavoratori che intendevano impiegare per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate implicanti contatti diretti e regolari con minori. Tuttavia, il datore di lavoro per acquisire la cd. fedina penale doveva dimostrare di aver precedentemente acquisito il consenso dell’interessato. La circolare del 24 luglio. Con successiva circolare della Giustizia si dà notizia dell’avvenuta predisposizione del SIC per il rilascio dei certificati contenenti le iscrizioni relative a condanne per taluno dei reati di cui agli articolo 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies c.p., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti con minori. L’acquisizione del consenso del lavoratore, precedentemente richiesta, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato, dal momento che sono acquisite le sole informazioni previste dalla legge. Quando, come e perché. Il Ministero informa che a far data da lunedì 28 luglio si possono estrarre i nuovi certificati. Questi devono essere richiesti dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato, o dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, qualora intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che richiedano contatti diretti e regolari con minori. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio e va richiesto solo al momento dell’assunzione il datore di lavoro non può richiederlo una volta scaduto il termine di durata. Inoltre, l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione.

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