Dichiarazione di esecutività resa in tempi brevi: nessuna violazione del diritto di difesa

Nel giudizio teso a rendere esecutiva in Italia una sentenza straniera, deve ritenersi congruo, ai fini del valido esercizio del diritto di difesa, il termine di venti giorni concesso alla parte convenuta per costituirsi. Altresì congruo deve ritenersi il termine di cinque giorni, con decorrenza dalla notifica della sentenza di primo grado, per proporre impugnazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia numero 16272 del 16 luglio 2014. Il caso. Il giudizio nasce dal ricorso proposto da una società italiana avverso il decreto con cui veniva dichiarata esecutiva, nei suoi confronti, una sentenza pronunciata dal Tribunale di Madrid. Il ricorso, a fondamento del quale si adduceva la lesione del diritto di difesa nonché la irritualità della notifica dell’atto introduttivo, veniva rigettato. In particolare, la Corte d’appello adita reputava congruo sia il termine di venti giorni concesso alla parte convenuta per costituirsi nel giudizio instaurato per la dichiarazione di esecutività della sentenza straniera, sia il termine di cinque giorni per proporre impugnazione. A giudizio della Corte territoriale, avendo la ricorrente optato per la giurisdizione spagnola ai fini della regolazione di ogni controversia con la controparte, avrebbe dovuto diligentemente predisporre, prima della decisione, ogni strumento per un’adeguata tutela dei suoi diritti nell’ipotesi di sentenza sfavorevole, essendo già nota l’entità del termine per impugnare. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, punto 4, Regolamento CE numero 1348/2000, la società ricorrente avrebbe potuto, alle condizioni ivi previste, proporre impugnazione anche oltre il suindicato termine di cinque giorni. La decisione viene quindi impugnata in sede di legittimità. La presunzione legale di conoscenza del contenuto dell’atto. In primo luogo, la Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso inerenti alla questione della contestualità o meno della notifica dell’atto in lingua spagnola con la traduzione italiana. Sul punto, gli Ermellini condividono la posizione della Corte territoriale in ordine all’assenza, sul piano fattuale, di riscontri che potessero confermare l’omesso invio della traduzione dell’atto in lingua italiana, la quale sarebbe stata inviata, secondo la ricorrente, solo in un momento successivo. Piuttosto, decisivo rilievo assume la circostanza per cui il modulo di richiesta di notifica internazionale, contenente un elenco dei documenti da notificare, si riferiva tanto al documento in lingua spagnola, quanto alla traduzione in lingua italiana. Al riguardo, viene peraltro richiamata, con particolare riferimento alla distribuzione dell’onere probatorio, la disposizione di cui all’articolo 1335 c.c. e, quindi, la presunzione legale di conoscenza dell’atto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata di legittimità, è estesa al contenuto proprio dell’atto. Del resto, nel caso in esame, la conoscenza legale era confermata dalle formalità del procedimento notificatorio, attenendo a copia notificata di un atto del quale il modulo allegato conteneva uno specifico riferimento alla presenza della copia della traduzione in lingua italiana. I limiti al diritto di rifiutare la notifica di un atto in lingua straniera. Ad ulteriore conforto dell’infondatezza dei motivi di ricorso, la Suprema Corte richiama il Regolamento CE numero 1348/2000, relativo alla notifica e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, e in particolare l’articolo 8 del suddetto regolamento, che riconosce al destinatario il diritto di rifiutare un atto oggetto di notificazione che non sia redatto nella sua lingua ufficiale o comunque in una lingua dallo stesso comprensibile. Ebbene, su tale disposizione è intervenuta la Grande Sezione della Corte di Giustizia Europa, la quale, nella causa numero 443/03 Leffler c. Berlin Chemie AG , ha rilevato che la stessa debba essere interpretata nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell’atto, secondo le modalità previste dal Regolamento numero 1348/2000 e nel più breve tempo possibile. Sicché resta esclusa la possibilità di predicare la nullità della notifica nell’ipotesi – peraltro esclusa – di una spedizione soltanto in epoca successiva della traduzione in lingua italiana. L’accertamento in fatto sulla congruità dei termini. Altra censura sollevata dalla ricorrente attiene alla congruità dei termini per costituirsi in giudizio e per proporre impugnazione. Quanto a quest’ultimo, la Suprema Corte preliminarmente osserva che esso si riferisce ad attività successiva alla formazione del titolo giudiziale oggetto di riconoscimento, e che la Corte territoriale ha posto in evidenza la possibilità di effettuare l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento CE numero 1348/2000, anche oltre i cinque giorni, in un termine “ragionevole” e non inferiore all’anno dalla notificazione della sentenza. Ciò premesso, gli Ermellini osservano che, secondo un orientamento costante della Suprema Corte, il giudizio circa la congruità dei termini a disposizione del convenuto residente in uno Stato diverso da quello ove ha sede il giudice avanti al quale è chiamato in giudizio, in maniera da verificare se consentano in concreto, oltre la conoscenza del processo, l’apprestamento della difesa in giudizio, deve essere compiuto di volta in volta, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, e può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione. A giudizio della Suprema Corte, nel caso in esame, i Giudici di merito hanno compiuto una verifica della congruità del termine per comparire congrua ed esauriente, tenendo conto tanto della legislazione spagnola quanto – mediante un riferimento alla disciplina relativa al procedimento di ingiunzione – del nostro ordinamento, e fornendo al riguardo una motivazione esente da censure in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 gennaio – 16 luglio 2014, numero 16272 Presidente Luccioli – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - La Corte di appello di Torino, con decreto depositato in data 6 febbraio 2008, ha respinto il ricorso proposto dalla S.r.l. Industrie Salutsrid Rocky nei confronti della società spagnola Me Dog Pet Products S.L. avverso il decreto in data 19 settembre 2007 con cui la stessa Corte aveva dichiarato esecutiva la sentenza pronunciata dal Juzgado de Primiera Istancia di Madrid, fondato sulla lesione del diritto di difesa e sulla irritualità della notifica dell'atto introduttivo. 1.1 - Quanto al primo profilo, la censura relativa all'incongruità, ai fini del valido esercizio del diritto di difesa, del termine di 20 giorni concesso alla parte convenuta per costituirsi non veniva considerata fondata in quanto detto termine, considerati alcuni riferimenti normativi dell'ordinamento italiano, quale l'articolo 641 c.p.c., non poteva ritenersi così ristretto da comprimere il diritto di difesa. Osservava, poi, la corte territoriale, circa il termine di cinque giorni, con decorrenza dalla notifica delle sentenza di primo grado, per proporre impugnazione, che esso non contrastava con le previsioni della Carta costituzionale, che non tutela il doppio grado di giudizio, rilevando che, avendo la ricorrente optato per la giurisdizione spagnola ai fini della regolazione di ogni controversia con la controparte, avrebbe dovuto diligentemente predisporre prima della decisione, essendo già nota l'entità del termine per impugnare, ogni strumento per un'adeguata tutela dei suoi diritti nell'ipotesi di sentenza sfavorevole. Si aggiungeva che, ai sensi dell'articolo 19 punto 4, del Reg. CE numero 1348 del 2000, la società ricorrente avrebbe potuto, alle condizioni ivi previste, proporre impugnazione anche oltre il suindicato termine di cinque giorni. 1.2 - Quanto alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, la censura fondata sull'omesso invio della traduzione dell'atto in lingua italiana, che sarebbe stata inviata, con posta normale, soltanto in un momento successivo ed al riguardo si rilevava che non era necessaria, come pure dedotto, la legalizzazione della firma del traduttore era priva di riscontri sul piano fattuale, ed inoltre, anche se corrispondente al vero, non avrebbe impedito, considerata anche la possibilità di costituzione tardiva, l'esercizio dei diritti di difesa della ricorrente. 1.3 - Per la cassazione di tale decisione la S.r.l. Rocky propone ricorso, affidato a sette motivi, cui la Me Dog Pet Products resiste con controricorso. Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'articolo 148 c.p.c. e dell'articolo 8 del Reg. CE 1348 del 2000, si ripropone l'eccezione di invalidità della notifica dell'atto introduttivo, per non essere stata prodotta la relativa relata . Inoltre, la traduzione in lingua italiana sarebbe stata inviata in un momento successivo. Vengono formulati i seguenti quesiti di diritto - Dica la Corte se può ritenersi regolarmente notificato ai sensi del reg. CE 1348/2000 l'atto in-troduttivo del giudizio da parte di Me Dog Pet Products , ove la traduzione non sia conglobata in un unico atto con la citazione straniera . - Dica la Corte se, sulla base del combinato disposto degli articolo 148 c.p.c. e 7 Reg. Ce 1348/2000, la notifica sia regolarmente perfezionata in assenza di prova della notificazione contestuale dell'atto in lingua originale e della sua traduzione in lingua italiana . 2.1 - Con il secondo motivo si prospetta altro profilo di violazione dell'articolo 8 del reg. Ce numero 1348/2000, per aver l'Ufficiale giudiziario, nel notificare l'atto redatto in lingua spagnola, omesso di informare il legale rappresentante della società italiana della possibilità di rifiutarlo per tale ragione. Viene formulato il seguente quesito Dica la Corte se il mancato avvertimento di cui all'articolo 8 del reg. Ce numero 1348/2000 costituisce una causa di irregolarità, inesistenza o nullità della notifica dell'atto introduttivo ad un giudizio straniero, tale da far ritenere non instaurato il contraddittorio . 2.2 - Con il terzo mezzo si deduce la nullità, ai sensi dell'articolo 34 Reg. Ce numero 44 del 2001, del procedimento svoltosi in Spagna e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Madrid, e quindi la sua contrarietà all'ordine pubblico italiano, in relazione all'omessa prova della regolare notifica dell'atto introduttivo di tale giudizio. Viene formulato il seguente quesito di diritto Dica la Corte se una sentenza straniera nulla per le leggi italiane, in quanto nell'ambito del suo procedimento non è stata data la prova della notifica dell'atto introduttivo, può essere dichiarata esecutiva ancorché contraria all'ordine pubblico italiano, per violazione degli articolo 24 e 111 Cost. . 2.3 - La quarta censura attiene alla violazione degli articolo 34, punto 1 e 43 del Reg. Ce numero 44/2001, in relazione agli articolo 3, 24 e 111 Cost., in relazione all'inadeguatezza del termine di cinque giorni per proporre impugnazione avverso la decisione di primo grado in esame, e, sotto altro profilo, in ordine al termine di venti giorni per costituirsi nel procedimento pendente davanti all'autorità spagnola. Vengono indicati i seguenti quesiti di diritto. A Dica la Corte se il termine di cinque giorni concesso a un cittadino italiano, residente in Italia, per impugnare una sentenza straniera nel paese in cui è stata emessa è contrario all'ordine pubblico italiano. Dica, altresì, se un termine così breve pregiudica il diritto di difesa del cittadino italiano e i principi del giusto processo. Dica, infine, la Corte se la scelta di un cittadino italiano di assoggettare eventuali controversie alla giurisdizione di un giudice straniero, implica una rinuncia a diritti inviolabili, quali il diritto di difesa . B - Dica la Corte se il termine di venti giorni concesso a un cittadino italiano, residente in Italia, per costituirsi in un procedimento spagnolo, è contrario all'ordine pubblico italiano. Dica, altresì, se un termine così breve pregiudica il diritto di difesa del cittadino italiano e i principi del giusto processo. Dica, infine, la Corte se la scelta di un cittadino italiano di assoggettare eventuali controversie alla giurisdizione di un giudice straniero, implica una rinuncia a diritti inviolabili, quali il diritto di difesa . 2.4 - Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli articolo 34 punto 2 e 43 del Reg. Ce numero 44/2001, per aver l'autorità giudiziaria spagnola considerato il termine per costituirsi dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio redatto in lingua spagnola e non da quella successiva della notificazione della relativa traduzione. Viene indicato il seguente duplice quesito di diritto Dica la Corte se i venti giorni concessi al convenuto residente in Italia per costituirsi in un procedimento spagnolo decorrono dal momento della notifica dell'atto tradotto in italiano o da quello in lingua originale, nel caso in cui la notificazione non sia stata contestuale. Dica, altresì, la Corte se una decisione straniera emessa al termine di un procedimento, ove non siano stati rispettati i termini per la costituzione del convenuto, che è rimasto pertanto contumace, è contraria all'ordine pubblico italiano e non può essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 34, punto 2 Reg Ce 44/2001 . 2.5 - Con la sesta censura - formulandosi idoneo quesito conclusivo - si denuncia insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta congruità del termine per impugnare la sentenza de qua. 2.6 - Con il settimo motivo si censura la decisione impugnata nella parte in cui attribuisce alla ricorrente la mancata impugnazione della decisione sopra indicata ai sensi dell'articolo 19 del Reg. Ce numero 1348/2000, trattandosi di questione esulante dalla verifica della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dall'articolo 34 del reg. Ce numero 44/2001. Viene indicato il seguente quesito Dica la Corte se ai fini della decisione sulla dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, che secondo quanto stabilito dagli articolo 36 e 45 Reg. Ce 44/2001 non può attenere al merito della controversia, i Giudici possono rilevare la conformità della sentenza all'ordine pubblico italiano, valutando i comportamenti tenuti dalle parti . 3 - I primi tre motivi, nonché il quinto, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fra loro intimamente connessi, per essere inerenti alla questione della contestualità o meno della notifica dell'atto in lingua spagnola con la traduzione italiana. 4 - Non può omettersi di rilevare, in primo luogo, che il complesso delle doglianze fondate sulla iniziale notifica dell'atto introduttivo del giudizio conclusosi con le sentenza oggetto di riconoscimento nella sola lingua spagnola riposa su un dato meramente asserito dalla ricorrente, che la corte territoriale ha escluso sulla base di una serie di considerazioni assolutamente congrue sul piano logico, fra loro convergenti. Trattasi, a ben vedere, della ricostruzione di un dato fattuale ancorché di rilievo processuale non altrimenti verificabile, posto che la produzione dei due documenti, in lingua spagnola e in italiano, non accompagnata da altri elementi, non necessariamente depone nel senso dell'assenza del requisito della contestualità della loro notifica. Tale circostanza, quindi, può essere esclusa o verificata positivamente soltanto all'esito di un accurato esame di circostanze anche di natura estrinseca, come il comportamento delle parti. Sotto tale profilo non appare priva di rilievo la circostanza che la ricorrente non abbia mai indicato le modalità e i tempi della ricezione dell'atto in lingua italiana, laddove risulta, al contrario, che il modulo di richiesta di notifica internazionale, contenente un elenco dei documenti da notificare, si riferisce tanto al documento in lingua spagnola punto 6.3.1 , quanto alla traduzione in lingua italiana punto 6.3.2 . Tale decisivo rilievo comporta l'infondatezza del primo motivo di ricorso non potendosi per altro condividere la tesi di una relata specifica per la traduzione in lingua italiana, e dovendosi ritenere che anche il mancato esercizio della facoltà di rifiutare l'atto, ove redatto soltanto in lingua straniera, depone per la presenza della traduzione . Giova, per altro, richiamare, con particolare riferimento alla distribuzione dell'onere probatorio, la disposizione contenuta nell'articolo 1335 c.c. e, quindi, la presunzione legale di conoscenza dell'atto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata di questa Corte, è estesa al contenuto proprio dell'atto Cass., 26 luglio 2012, numero 13259 Cass., 24 novembre 2004, numero 22133 Cass., 3 luglio 2003, numero 10536, in merito a fattispecie nelle quali era contestato che il plico notificato non contenesse alcunché o, comunque, una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente . Deve, però, esser rimarcato che, nel caso in esame, la conoscenza legale è ancor più vividamente esaltata dalle formalità del procedimento notificato-rio, attenendo a copia notificata di un atto del quale, come sopra specificato, il modulo allegato contiene uno specifico riferimento alla presenza della copia della traduzione in lingua italiana, con conseguente aggravio dell'onere probatorio del destinatario in presenza di attestazione proveniente da pubblico ufficiale assistita da fede pubblica. In virtù di quanto rilevato, rimangono assorbite le deduzioni contenute nel secondo, nel terzo e nel quinto motivo, tutte incentrate sul presupposto della iniziale assenza della traduzione in lingua italiana nella notifica dell'atto introduttivo del giudizio. 5 - Rimane altresì superata ogni questione circa la seconda ragione della decisione, inerente alla impossibilità di predicare la nullità della notifica nell'ipotesi, per altro esclusa dalla corte territoriale, di una spedizione soltanto in epoca successiva della traduzione in lingua italiana. 6 - Per mera completezza di esposizione mette conto di richiamare la decisione della Grande Sezione della Corte di Giustizia Europa nella causa numero 443/03 Leffler c. Berlin Chemie, AG , secondo cui l'articolo 8 del regolamento numero 1348/2000 dev'essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro destinatario o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell'atto, secondo le modalità previste dal regolamento numero 1348/2000 e nel più breve tempo possibile. 7 - Il quarto, il sesto e il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto inerenti alla valutazione della congruità dei termini per costituirsi in giudizio e per proporre impugnazione. Rilevato, quanto a quest'ultimo, che esso si riferisce ad attività successiva alla formazione del titolo giudiziale oggetto di riconoscimento e che la corte territoriale, in assenza di qualsiasi tentativo di proporre impugnazione, ha posto in evidenza la possibilità di effettuarla, ai sensi dell'articolo 19 del reg. CE numero 1348 del 2000, anche oltre i cinque giorni, in un termine ragionevole e non inferiore all'anno dalla notificazione della sentenza, deve osservarsi, con riferimento alla inammissibilità delle doglianze, che, secondo un orientamento costantemente affermato da questa Corte, il giudizio circa la congruità dei termini a disposizione del convenuto residente in uno Stato diverso da quello ove ha sede il giudice avanti al quale è chiamato in giudizio, in maniera da verificare se consentano in concreto, oltre la conoscenza del processo, l'apprestamento della difesa in giudizio, deve essere compiuto di volta in volta, in relazione alle specifiche circostanze di fatto, e può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione, trattandosi di giudizio di fatto che coinvolge l'accertamento di elementi materiali e che comporta un apprezzamento degli stessi il quale è istituzionalmente riservato al giudice di merito Cass., 21 novembre 1996, numero 10275 Cass., 25 settembre 1998, n,. 9615 Cass., 6 luglio 2006, numero 15411 Cass., 9 maggio 2008, numero 91628, in motivazione . Nel caso in esame la corte territoriale ha compiuto una verifica della congruità del termine per comparire congrua ed esauriente, tenendo conto tanto della legislazione spagnola quanto - con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 641 c.p.c. - dal nostro ordinamento, e fornendo al riguardo una motivazione esente da censure in questa sede. Quanto alle deduzioni inerenti al vizio motivazionale dedotto con il sesto motivo, le doglianze sono altresì generiche, non essendosi neppure riprodotte, in violazione del principio di autosufficienza, le argomentazioni proposte con il ricorso avverso il decreto di esecutività e non essendosi censurate, nella loro complessiva portata, le argomentazioni svolte dalla corte territoriale. 8 - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00, per compenso, oltre accessori di legge.