I fatti non sono poi così recenti ... recidiva in discussione e porte del carcere che si aprono

I fatti citati dalla sentenza impugnata, e ritenuti rilevanti, non possono certo definirsi recenti. È per questo che non può parlarsi di pericolo di recidiva annullata la misura cautelare in carcere.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 32864/2013 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 29 luglio. La fattispecie. Nei confronti di un imprenditore, indagato per bancarotta fraudolenta pluriaggravata art. 216, 219 e 223 L. fall. per aver fatto fallire diverse aziende, veniva disposta la misura cautelare in carcere. Pericolo di recidiva. Misura cautelare che, nonostante un primo annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, veniva nuovamente disposta dal Tribunale, visto il pericolo di recidiva specifica. Sì perché, secondo i giudici di merito, tale pericolo di recidiva specifica era da ritenersi intenso ed insidioso, fondato sulla perpetuazione di modalità di gestione imprenditoriale ormai consolidate e sperimentate . La questione arriva dunque una seconda volta in Cassazione. Ed anche questa volta i giudici di legittimità accolgono il ricorso dell’indagato, annullando con rinvio il provvedimento impugnato. Ma i fatti sono recenti? Nello specifico, la S.C. ha sottolineato la necessaria attualità delle esigenze cautelari e della connessa valutazione di misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella carceraria chiesta dal PM. L’annullamento dell’impugnata sentenza viene imposto proprio perché i fatti citati dalla stessa, e ritenuti rilevanti, non possono certo definirsi recenti.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 maggio – 29 luglio 2013, n. 32864 Presidente Siotto – Relatore Zampetti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 03.10.2012 il Tribunale di Roma costituito ex art. 310 Cod. proc. pen., giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione 5, con sentenza 08.02.2012, in accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica della sede, disponeva la custodia cautelare in carcere a carico di L.S.G. , indagato per reati ex artt. 216, 219 e 223 L. Fall Va premesso che, in esito al fallimento di alcune società dichiarato dal Tribunale di Roma il OMISSIS , si procede a carico del predetto indagato per reati di bancarotta fraudolenta pluriaggravata. Con ordinanza dell'11.07.2011 il Gip del Tribunale di Roma respinse la richiesta del P.M. di emissione di ordinanza cautelare di custodia in carcere. Il Tribunale di Roma, giudicando sull'appello cautelare del P.M., con ordinanza 21.10.2011, in accoglimento di tale gravame, dispose la custodia in carcere del L.S. . Con la citata sentenza 08.02.2012, la Sezione 5 di questa Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso difensivo, proposto con limitato riferimento alle esigenze cautelari, annullò con rinvio l'ordinanza pronunciata in sede di appello cautelare, in particolare osservando da un lato come dovesse darsi rilievo alla procedura di concordato fiscale in corso, dall'altro come dovesse tenersi conto del tempo trascorso dal momento dei fatti. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, con la sopra ricordata ordinanza, oggetto dell'odierno scrutinio, preso atto delle indicazioni date dalla Corte regolatrice, ribadiva la valutazione di sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di recidiva specifica, ritenuto intenso ed insidioso, fondato sulla perpetuazione di modalità di gestione imprenditoriale ormai consolidate e sperimentate , tale da imporre la più rigorosa delle misure. In particolare, vagliati gli aspetti che la sentenza di legittimità aveva rimarcato, riteneva il Tribunale a che non risultava ancora alcun esito definitivo del concordato fiscale, ripetutamente proposto dalla difesa quale condotta successiva dell'indagato da valutare positivamente, procedura che, comunque, se pure avesse soddisfatto l'erario, avrebbe lasciato insoddisfatte la restante massa creditoria b che, quanto al tempo trascorso dai fatti, dovesse tenersi conto che dagli accertamenti effettuati in sede di polizia giudiziaria era risultato che l'indagato aveva continuato ad effettuare operazioni immobiliari con modalità esecutive consimili fino a date recenti, nonché era a vario titolo interessato a numerosissime società intestate agli stessi prestanome, di tal che doveva ritenersi anche il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava l'impugnazione, con due separati atti difensivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando in sintesi nei termini seguenti 2.1 Atto di un primo difensore Avv. Diddi a il Tribunale, quale giudice di rinvio, aveva contravvenuto ai principi stabiliti dalla pronuncia della Cassazione, riproducendo i termini motivazionali dell'ordinanza annullata e svilendo l'avviata procedura di concordato fiscale b in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità, unico elemento di novità, rispetto all'ordinanza annullata, era il debito fiscale della società ICS, per 33 milioni di Euro, maturato però fino al 2008, e dunque ben risalente e comunque debito contestato e non definitivo c anche in ordine alle altre operazioni assunte come prova di un modus operandi spregiudicato e illecito, già valutate anche dall'ordinanza annullata, doveva ritenersi trattare di normali movimentazioni economiche non rappresentative di una particolare propensione a commette reati consimili. 2.2 Atto di un secondo difensore Avv. Krogh a l'unico elemento nuovo valutato dall'ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio, il debito fiscale della società ICS, oltre ad essere irrilevante ai fini dell'attualità della pericolosità, perché risalente, è prova non utilizzabile perché acquisita dopo il termine delle indagini, non risultando essere stata disposta alcuna proroga delle stesse b il Tribunale aveva violato il dictum della Corte regolatrice, riproducendo gli argomenti dell'ordinanza annullata in una complessiva situazione che ruotava solo attorno alle pretese dell'Erario, contestate ed in parte poi annullate nelle competenti sedi c era discutibile che gli stessi fatti, inizialmente ascritti come appropriazione indebita, dopo il fallimento fossero stati addebitati come bancarotta non si era mai trattato di fondi sottratti in nero, ma di movimenti fatti alla luce del sole non poteva sussistere pericolo di recidiva specifica, posto che non era immaginabile che un imprenditore eserciti l'attività con il progetto di far fallire la società d non era stata motivata l'adeguatezza di misura meno rigorosa. 2.3 La difesa produceva quindi memoria, depositata il 09.05.2013, con la quale ribadiva le proprie tesi, rinnovava le richieste e offriva la relativa documentazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso, fondato nei circoscritti limiti di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. 2. Deve essere dapprima ricordato, peraltro, come il presente procedimento incidentale de libertate riguardi solo le esigenze cautelari, tale essendo l'unico aspetto investito dal ricorso difensivo già contro l'ordinanza 21.10.2011 e quindi, dopo il disposto rinvio, avverso la pronuncia 03.10.2012, L'effettiva gravità indiziaria non è dunque contrastata dall'indagato. Ciò posto, occorre rilevare l'infondatezza del primo motivo di ricorso del secondo difensore, nel suo profilo processuale [v. sopra, sub ritenuto, al p.2.2.a], laddove deduce l'inutilizzabilità delle prodotte risultanze di indagine circa il debito della società ICS sulla considerazione che si tratterebbe di indagini effettuate dopo il termine delle stesse, in difetto di proroga. Siffatta deduzione confonde, all'evidenza, tra le indagini sui reati dei quali è incolpato esso L.S. , che di certo sono soggette al limite temporale di legge ove non prorogate , per la raccolta di prove su quei reati, e le indagini per la vicenda ICS. Ma soprattutto la deduzione dimentica che, per giurisprudenza consolidata, sulla base del disposto dell'art. 309, comma 9, Cod. proc. pen. che prevede elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza , sono consentite alle parti produzioni, in sede di riesame, al fine specifico e circoscritto di sostenere le proprie richieste nella specie si trattava, per il P.M., di corroborare la propria specifica richiesta relativa alla sussistenza di esigenze cautelari, ed in particolare di provare dal suo punto di vista l'attualità delle stesse. Si tratta, dunque, di produzione documentale consentita, in libera valutazione, ai soli fini relativi alla presente procedura incidentale cfr., ex pluribus , Cass. Pen. Sez. 4, n. 33659 in data 19.05.2010, Rv. 248344, Calò Cass. Pen. Sez. 2, n. 16759 in data 13.04.2010, Rv. 247028, Rizzo ecc. . Parimenti deve essere rilevata la palese infondatezza della deduzione del ricorrente indagato [atto del secondo difensore, v. sopra, sub ritenuto , al p.2.2.c] ove discute del fatto che ad esso L.S. in precedenza i fatti siano stati contestati sub specie di appropriazione indebita siffatta deduzione che soffre di non autosufficienza, atteso che nulla viene allegato in proposito per porre questa Corte in condizione di apprezzare il dato sfuma comunque nell'irrilevanza, ove non vi sia e non è dedotto ipotesi di bis in idem , atteso che è consentita, in corso di indagini, la diversa qualificazione giuridica dei fatti in presenza di elementi di novità l'intervenuto fallimento . Né può dirsi come sostengono entrambi i ricorsi che il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, nell'ordinanza oggetto del odierno scrutinio, abbia violato il dictum della Corte regolatrice espresso con la sua sentenza 08.02.2012. Trattandosi di annullamento per rilevato vizio di motivazione, il giudice del rinvio, per del tutto consolidata giurisprudenza di questa Corte, mantiene piena autonomia valutativa, avendo solo l'obbligo di non ripetere i vizi cassati, ma di colmare i rilevati vuoti motivazionali e le segnalate incongruenze v., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 6, n. 42028 in data 04.11.2010, Rv. 248738, Regine ecc. . In tal senso è pienamente legittimo, da parte del giudice del rinvio, assumere un percorso argomentativo in parte diverso, in parte arricchito, rispetto a quello già oggetto di censura in sede di legittimità così Cass. Pen. Sez. 4, n. 44644 in data 18.11.2011, Rv. 251660, imp. F. . Nella fattispecie, la sentenza della Sezione Quinta di questa Corte aveva disposto che il giudice di rinvio tenesse conto da un lato degli esiti in lungo divenire del concordato fiscale, dall'altro del tempo trascorso. Orbene, può dirsi che il Tribunale di Roma, nella sua ordinanza 03.10.2012, non ha mancato -tenuta presente la consolidata giurisprudenza di attenersi sia ai riferiti principi, che al dictum della sede rescindente, vagliando sia l'iter del concordato tributario, sia il tempo trascorso, elementi sui quali vi è ampia e congrua motivazione sottratta, nel merito, al vaglio di questa Corte di legittimità. Accoglimento merita, invece, il ricorso sotto il duplice profilo segnalato da entrambi gli atti di ricorso della necessaria attualità delle esigenze cautelari e della connessa valutazione di misura cautelare meno affittiva, rispetto a quella carceraria chiesta dal P.M Si tratta, anche per questi profili, di vizio di motivazione incoerente e incompleta. Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, coglie il dato di sicura rilevanza sintomatica della permanenza, per altre società facenti capo all'indagato, di forme gestionali singolarmente analoghe a quelle che caratterizzarono le società fallite di cui alla presente procedura quali, tra le altre, il ricorso a prestanomi . Correttamente, sul punto, rileva la stessa ordinanza che, ai fini delle esigenze cautelari, ed in particolare in ordine al rischio di recidiva specifica, l'attualità richiesta non riguarda tanto i fatti incriminati che ben possono essere risalenti , quanto il pericolo che dev'essere prossimo . Dunque, il ripetersi, in tempi recenti, di forme gestionali di allarmante analogia ben può essere posto a base del detto giudizio, richiesto dalla legge. Ciò detto, occorre però rilevare che -proprio su tale punto l'impugnata ordinanza v. f. 3 o cita fatti, ritenuti rilevanti, relativi agli anni 2007 – 2008 2009, che appare difficile definire recenti, o cita facendo rinvio indagini riferite con rapporti datati 2011 per fatti, però, la cui collocazione nel tempo non è specificata nell'ordinanza oggetto dell'odierno scrutinio. Si tratta, dunque nel rispetto dei principi giurisprudenziali che devono informare il giudizio di rinvio , di lacune motivazionali che questa Corte non può non rilevare, anche ai fini, pure sollevati dai ricorsi, della valutazione dell'adeguatezza dell'eventuale misura cautelare. 3. Si impone, pertanto, annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al giudice a quo che, nel nuovo esame dell'appello del P.M., tenga presente i rilievi qui formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.