Quando sussiste la giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare …

Nelle materie escluse dall’ambito di applicazione della Convezione di Bruxelles 27 settembre 1968 - concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale -, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 17866, depositata il 23 luglio 2013. Il caso. In sede di fallimento era stata ottenuta una serie di provvedimenti cautelari nei confronti di una società con sede in Dubai, in relazione a un contratto di licenza per l’uso di tecnologia software stipulato con quest’ultima dalla società ancora in bonis e dal quale il curatore si era sciolto. Instauratosi il contraddittorio, la società con sede negli Emirati ha contestato pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano, proponendo istanza per il regolamento preventivo. Ciò, in ragione del fatto che nel contratto stipulato tra le parti é contenuta una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice dello Stato del Texas. Inoltre, a suo dire, il luogo di stipulazione e esecuzione del contratto e delle relative obbligazioni non hanno alcuna attinenza con l’Italia e non vi è alcun collegamento tra le azioni extra contrattuali esercitate dal Fallimento e l’Italia. Nessun riferimento contrattuale alla giurisdizione del giudice texano. La Suprema Corte, al contrario, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano. Innanzitutto, gli Ermellini hanno rilevato che la menzionata clausola contrattuale di attribuzione della giurisdizione al giudice texano, non ha in realtà tale funzione, posto che essa regola la legge sostanziale applicabile al contratto, senza fare alcun riferimento alla giurisdizione. Inoltre, Piazza Cavour ha ribadito che a tutte le controversie in materia fallimentare - nella specie, la domanda principale azionata dal curatore è quella che concerne l’accertamento della legittimità dell’esercizio della facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto stipulato dalla società fallita quando era ancora in bonis - si applica il principio in base al quale la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 28 maggio - 23 luglio 2013, n. 17866 Presidente Trifone – Relatore Spirito Fatto e diritto La Corte rilevato che il Fallimento Think3 in esercizio provvisorio ottenne dal Tribunale di Bologna una serie di provvedimenti cautelari nei confronti di Versata FZ-LLC, con sede in omissis in relazione ad un contratto di licenza per l'uso di tecnologia software stipulato con quest'ultima dalla società ancora in bonis e dal quale il curatore s'era sciolto ex art. 72 LF instauratosi il contraddittorio, Versata contestò pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano, proponendo istanza per il regolamento preventivo in ragione del fatto che a nel contratto stipulato tra le parti è contenuta una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice dello Stato del Texas USA b il luogo di stipulazione ed esecuzione del contratto e delle relative obbligazioni non hanno alcuna attinenza con l'Italia art. 5, n. 1, Conv. Bruxelles, richiamato dall'art. 3, comma 2, L. n. 218/1995 non v'è alcun collegamento tra le azioni extra contrattuali esercitate dal Fallimento e l'Italia dal suo canto, il Fallimento, oltre a sollevare eccezioni pregiudiziali di rito carenza della procura speciale e preclusione costituita da un provvedimento definitivo del Tribunale di Bologna in sede fallimentare, in data 21 luglio 2011, avente ad oggetto il ricorso della Versata avverso la decisione del curatore di scioglimento ex art. 36 LF , sostiene la giurisdizione italiana lette le richieste formulate dal P.G., nonché le memorie depositate osserva che l'eccezione del Fallimento relativa alla mancanza di valida procura sulla copia notificata del ricorso e tra i documenti prodotti con l'atto introduttivo è infondata, dovendosi ribadire che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto tra le varie, cfr. Cass. 2 luglio 2007, n. 14967 deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano per le seguenti ragioni a la menzionata clausola contrattuale art. 12 che, secondo la tesi della ricorrente, attribuirebbe la giurisdizione al giudice dello stato del Texas, non ha in realtà tale funzione, posto che essa regola la legge sostanziale applicabile al contratto senza fare alcun riferimento alla giurisdizione b è incontroverso sia che il curatore abbia esercitato il potere di sciogliersi dal contratto stipulato dalla società fallita quando era ancora in bonis , sia che la Versata abbia proposto reclamo avverso gli atti del curatore, presentando poi ricorso innanzi al collegio ai sensi dell'art. 36, 2 comma, LF il provvedimento del collegio confermativo di quello del GD in ordine alla legittimità dell'operato del curatore è definitivo siccome non impugnato per cassazione la circostanza rende ormai inoppugnabile la giurisdizione italiana sulla domanda principale concernente il predetto potere del curatore e su quelle dipendenti o connesse, posto che la stessa Versata ha sollecitato la menzionata AG della quale oggi contesta la giurisdizione a provvedere in merito alla medesima situazione sostanziale oggi oggetto della lite c è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale, a norma dell'art. 3, 2 comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio tra le tante, cfr. Cass. S.U. nn. 9745/08, 2692/07, 17706/06 d il suddetto principio si applica, dunque, a tutte le controversie in materia fallimentare e, nella specie, la domanda principale azionata dal curatore è quella che concerne l'accertamento della legittimità dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 72 LF, alla quale risultano subordinate tutte le altre domande. In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano, il quale, all'esito del giudizio in corso, provvederà anche sulle spese del ricorso per regolamento di giurisdizione.