Il commercialista resta un professionista privato anche quando fa il curatore fallimentare

Le funzioni di curatore fallimentare rientrano tra le possibili attività professionali previste dalla legge per i commercialisti, di conseguenza queste devono rientrare nella copertura assicurativa dell’attività professionale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12872/15, depositata il 22 giugno. Il caso. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale meneghino che rigettava l’istanza di un dottore commercialista alla condanna di un’assicurazione a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità professionale. I Giudici di merito escludevano infatti dalla copertura assicurativa del commercialista le funzioni di curatore fallimentare, in quanto aventi carattere pubblico e natura giudiziale. Il commercialista ricorre per cassazione. Funzioni comprese nell’attività professionale. Tra i diversi motivi avanzati dal ricorrente, la S.C. ritiene fondato e assorbente quello in ordine alla mancata copertura assicurativa dei danni cagionati dal commercialista nell’espletamento dell’attività di curatore fallimentare. Gli Ermellini colgono l’occasione per ribadire un principio sancito in una precedente sentenza Cass. numero 2460/09 . In virtù di tale principio, qualora il curatore fallimentare, dottore commercialista, sia responsabile del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell’esercizio della sua attività di ausiliare di giustizia, l’assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale è tenuto a tenerlo indenne, salvo pattuizione contraria espressamente prevista dal contratto. La S.C. afferma infatti che l’attività di curatore fallimentare è ricompresa tra le possibili attività professionali specificamente contemplate dalla legge per i commercialisti, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce la sua attività professionale nei limiti indicati dalle norme codicistiche articolo 2227 – 2230 c.c. relative al contratto di prestazione d’opera intellettuale, ma continua a rimanere un professionista privato anche quando nel contesto di tale attività svolge un incarico giudiziario curatore fallimentare, notaio, C.T.U., delegato allo scioglimento delle divisioni , in relazione a cui esercita poteri pubblici. Copertura assicurativa dell’attività di avvocato. I Giudici di Piazza Cavour si premurano poi di precisare che il principio di diritto sopra descritto trova applicazione anche in ordine alla copertura assicurativa dell’attività professionale di avvocato che espleti le funzioni di curatore fallimentare Cass., numero 3468/07 . Nel caso di specie, gli Ermellini affermano che la sentenza impugnata viola il suddetto principio, nella misura in cui ritiene che la natura pubblicistica della funzione e quella di ausiliare del giudice di curatore impediscano di qualificare le attività del commercialista come attività professionale coperta da copertura assicurativa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 aprile – 22 giugno 2015, numero 12872 Presidente Russo – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. Il Dott. D.G. convenne in giudizio la Fondiaria – SAI Assicurazioni chiedendone la condanna a corrispondergli quanto da lui versato 65 mila Euro al Fallimento Cipriani & amp Raimondi, nel luglio 2004, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, nonché le spese legali sostenute nell'azione giudiziaria subita Euro 15.000,00 . Espose che, quale dottore commercialista aveva svolto l'attività di curatore fallimentare sino all'anno 2000 e che, dopo essersi dimesso nel dicembre 2000 dalla carica di curatore fallimentare, il curatore del Fallimento suddetto aveva promosso azione cautelare e, poi, la causa di merito, per il risarcimento del danno da responsabilità professionale lite che aveva transatto con il fallimento la assicurazione non aveva aderito per l'importo ora richiesto all'assicurazione giudizio dichiarato estinto per rinuncia agli atti del giudizio . Aggiunse di essere assicurato per la responsabilità professionale sin dal 1987, che la polizza era stata sostituita nel 1994 e prorogata sino alla sostituzione prima della scadenza con la polizza del 2002, che prevedeva espressamente l'attività di curatore fallimentare. L'Assicurazione eccepì la non operatività della polizza di assicurazione per la responsabilità civile. Il Tribunale di Milano rigettò la domanda e la decisione venne confermata dalla Corte di appello di Milano, che rigettò l'impugnazione sentenza del 26 luglio 2011 . 2. Avverso la suddetta sentenza, D. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, esplicati da memoria. L'Assicurazione resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. In primo luogo, la Corte di merito ha condiviso la conclusione cui era pervenuto il Tribunale, nell'interpretare la polizza del 1994, nel senso di ritenere escluse dalla garanzia assicurativa, riferita in generale alla attività libero professionale di commercialista, le funzioni di curatore fallimentare, aventi carattere pubblico e natura giudiziale. Quindi, ha ritenuto di aggiungere delle precisazioni, al fine di rafforzare la tesi, traendo dalla polizza del 2002 argomenti di conferma e sostenendo, nel contempo, come il Tribunale, l'esistenza della soluzione di continuità tra le prime due e la terza polizza del 2002 così escludendo la prosecuzione della garanzia e l'operatività della terza polizza, che espressamente prevedeva la copertura per l'attività di curatore e la validità della garanzia per richieste relative a periodi di validità della polizza sostituita Condizioni aggiuntive, clausola C . Tanto perché - la polizza del 2002 aveva ampliato la garanzia, sia per il massimale che per le fattispecie di rischio e, quindi, non poteva essere considerata una prosecuzione - le differenze tra le polizze conferma l'interpretazione che esclude dalla garanzia delle prime l'attività di curatore, perché altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo con la terza sarebbe stata prevista la stessa attività con un massimale raddoppiato e una previsione specifica - la terza polizza è stata stipulata il giorno dopo il deposito in cancelleria dell'istanza di sequestro conservativo e dopo l'attribuzione delle inadempienze al professionista da parte del fallimento quando già il commercialista aveva ricevuto lettere contenenti doglianze sullo svolgimento della procedura dopo aver rinunciato all'attività di curatore in alcune procedure - la stipulazione della terza polizza è stata strumentale a procurarsi la copertura per la pregressa attività di curatore come si evince dalla clausola C delle condizioni aggiuntive, che estende la garanzia per le richieste di risarcimento fatte nel nuovo periodo, ma relative a comportamenti pregressi se il contratto “costituisca sostituzione di un precedente contratto senza soluzione di continuità”. Prima, la Corte di merito aveva aggiunto peraltro riferendo la notazione al Tribunale che, comunque, anche a voler ipotizzare la continuità tra le polizze, la terza non avrebbe potuto trovare applicazione risultando la garanzia esclusa ai sensi dell'articolo 18 lett. p delle condizioni generali per danni derivanti da “violazione volontaria da parte dell'assicurato di leggi, regolamenti e altri atti della pubblica autorità”, visto che il commercialista aveva commesso gravi violazioni di norme imperative di legge, quali il mancato deposito della relazione ex articolo 33 LF. e del rendiconto di gestione. 2. La decisione che, per comodità espositiva si è sintetizzata, è censurata con tre motivi. Logicamente preliminare è il terzo motivo di ricorso, nel quale si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non compresa nella assicurazione per responsabilità professionale del commercialista l'attività dallo stesso svolta quale curatore fallimentare, costituendo questa ultima una funzione di carattere pubblico e di natura giudiziale. Invece, il primo e secondo motivo censurano quella parte della motivazione che è meramente ipotetica per l'ipotesi, non concretamente ritenuta esistente dalla sentenza impugnata, della mancanza della interruzione della continuità rispetto al contratto del 2002. 3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli articolo 1362, 1363, 1374, 2236, 2043 cod. civ., dell'articolo 1 del d.l.g.c.p.s numero 153 del 1946, dell'articolo 1 del d.p.r. numero 1067 del 1953, oltre che omessa e contraddittoria motivazione, in riferimento alla interpretazione delle assicurazioni del 1994, nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i danni cagionati dal commercialista nello svolgimento dell'attività di curatore fallimentare. Il terzo motivo va accolto. 3.1. La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione posta all'attenzione della Corte. È stato affermato il seguente principio di diritto “Qualora il curatore fallimentare, commercialista, sia responsabile, ai sensi del combinato disposto degli articolo 38, comma primo, legge fall., ed articolo 2043 cod. civ., del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell'espletamento della sua attività di ausiliare di giustizia, l'assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto , atteso che l'attività di curatore fallimentare rientra tra le possibili attività professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce la sua attività professionale nell'ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche articolo 2227 - 2230 cod. civ. relative al contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando nell'ambito di tale attività espleta un incarico giudiziario curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d'ufficio , in relazione al quale svolge pubblici poteri. Cass. numero 15030 del 2005, successivamente confermata da numero 2460 del 2009 . Il principio di diritto, ha trovato conferma anche in riferimento alla copertura assicurativa dell'attività professionale di avvocato che svolga le funzioni di curatore fallimentare Cass. numero 3468 del 2007 . La Corte condivide il principio suddetto, oltre che le argomentazioni che lo sorreggono espresse nella decisione richiamata del 2005, cui intende dare continuità. 3.2. La sentenza impugnata, invece, viola il principio in argomento. Infatti, erra in diritto - rispetto alle disposizioni del codice civile e di quelle che regolamentano le professioni con leggi speciali - quando ritiene che il carattere pubblicistico della funzione e quella di ausiliare del giudice di curatore impedisca la qualificazione della attività dello stesso come attività professionale coperta da copertura assicurativa. Invece, proprio per via della disciplina legislativa, l'attività di curatore rientra a pieno titolo tra quelle che la legge riserva alla professione di commercialista iscritto all'albo. Naturalmente, il contratto di assicurazione può espressamente escluderla, ma non è questo il caso rilevante per la specie perché i primi contratti non la escludono espressamente, e può esplicitarla, come è accaduto nel contratto del 2002. 3.3. I profili diversi enunciati nel terzo motivo, che censurano la decisione per difetti motivazionali in riferimento a quelle argomentazioni della sentenza della Corte di merito che vorrebbero rafforzare la tesi della non inclusione nell'attività professionale del commercialista di quella del curatore sulla base di argomenti tratti dalla assicurazione del 2002, che la prevedeva espressamente, restano assorbiti. 4. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli articolo 345 c.p.c. e 183 c.p.c. in riferimento alla introduzione da parte dell'Assicurazione, tardivamente e solo nella comparsa di risposta in appello, di una nuova eccezione , costituita dalla non operatività della polizza del 2002, per via dell'articolo 18, lett. p . Con il secondo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, violazione degli articolo 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1370, nonché dell'articolo 1917 e 1341 cod. civ., sempre con riferimento alla clausola contenuta nell'articolo 18, lett. p della polizza del 2002. Dall'accoglimento del terzo motivo discende l'assorbimento dei primi due che concernono il contratto assicurativo del 2002. 5. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di merito che deciderà la controversia applicando il principio di diritto enunciato e liquiderà anche le spese processuali del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo e secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.