È contraddittoria la condanna in appello per il reato di falsificazione materiale per contraffazione totale di un documento ritenuto inesistente, se, al contrario, la sentenza di primo grado ha emesso una condanna per la stessa fattispecie di reato, motivandola sul fatto di una fotocopia dell’originale.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 24012, depositata il 9 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello di Napoli condannava un imputato per il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative per aver contraffatto integralmente un pass invalidi. I giudici di merito ritenevano che l’originale del pass fosse inesistente, in base anche a quanto affermato dal laboratorio dei falsi documentali della Polizia locale di Milano, che aveva verificato la totale contraffazione del documento. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la contraddittorietà della decisione con la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto che il pass fosse una fotocopia plastificata di un originale esistente, al contrario dei giudici d’appello che aveva reputato l’originale inesistente e, di conseguenza, il documento rinvenuto era totalmente contraffatto. Anche dalla comunicazione-notizia di reato della Polizia locale di Milano risultava che il documento era una fotocopia plastificata. Contraddittorietà totale. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che, effettivamente, la sentenza di primo grado aveva concluso che l’imputato, approfittando della disponibilità del documento, ne aveva fatto una fotocopia da sfruttare per le proprie necessità di parcheggio. Al contrario, la Corte d’appello aveva ritenuto che il pass era completamente contraffatto, non essendo esistito l’originale, ma non aveva dato conto delle ragioni per cui non aveva condiviso la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, frutto di un percorso argomentativo ritenuto esente da vizi evidenti. Essendoci, quindi, un evidente vizio di motivazione, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 aprile – 9 giugno 2014, numero 24012 Presidente Dubolino – Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. A.D. è stato ritenuto responsabile, con la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di primo grado, del reato di cui agli articolo 477 e 482 cod. penumero , per aver contraffatto integralmente il pass invalidi 9227 rilasciato dal comune di Napoli a L.C. del quale faceva uso esponendolo sul parabrezza della propria autovettura, parcheggiata in spazio riservato agli invalidi. 2. La Corte di appello di Milano riteneva che l'originale del pass fosse inesistente in quanto la C., residente a Napoli ed effettivamente invalida, aveva dichiarato di essere titolare di un diverso pass, recante il numero 18441, rilasciatole il 18-5-2010. Inoltre il Laboratorio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano aveva verificato la totale contraffazione del documento. 3. Il ricorso proposto tramite il difensore deduce, sotto vari profili, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle norme incriminatrici, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto, violazione del principio del ragionevole dubbio. 4. Il ricorrente rileva omessa considerazione dell'attestazione in data 24-8-2010 del comune di Napoli, allegata con altri atti al ricorso, da cui risulta che la C. era titolare del pass 9227 rimasto in suo possesso dopo la scadenza del 18-5-2010. Richiama la testimonianza del C., ritenuta attendibile in primo grado, secondo la quale D., suo datore di lavoro, aveva incaricato D., commercialista della società di cui D. era legale rappresentante, di andare a prelevare alla stazione di Milano la madre invalida, L.C. per l'appunto, proveniente da Napoli per sottoporsi ad una visita specialistica, consegnandogli all'uopo il pass invalidi della stessa, poi rimasto in possesso dell'imputato in originale e da lui utilizzato benché scaduto. 5. Secondo il ricorrente, non solo le due sentenze erano contraddittorie, in quanto quella di primo grado aveva ritenuto che il pass trovato al prevenuto fosse una fotocopia plastificata dell'originale del documento 9227, mentre quella di secondo aveva ritenuto tale pass inesistente - essendo la C. titolare di uno diverso - e quindi quello sequestrato a D. totalmente contraffatto, ma neppure era condivisibile la contraffazione ritenuta dal Laboratorio Falsi Documentali del comune di Milano in quanto immotivata e per di più in contrasto con la comunicazione notizia di reato della Polizia Locale di Milano, pure allegata al ricorso, da cui risultava che il documento era una fotocopia a colori plastificata. 6. Il ricorso investe anche il diniego delle generiche e della sospensione condizionale della pena, motivato soltanto con la presenza di un precedente, peraltro risalente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Questa corte non può fare a meno di rilevare, pur nell'inverosimiglianza della tesi difensiva che pretende di attribuire al pass sequestrato al prevenuto il crisma dell'originalità, il clamoroso contrasto tra le motivazioni delle due sentenze di merito, la prima delle quali, sulla scia della testimonianza C., ricostruisce la vicenda nel senso prospettato dal teste, condividendo quindi la tesi dell'affidamento dell'originale del pass invalidi 9227 dal D., figlio della C., che lo deteneva, al D., affinché questi prelevasse alla stazione di Milano la madre invalida, proveniente da Napoli per sottoporsi ad una visita specialistica, e conclude che l'imputato, approfittando della disponibilità del documento, ne aveva fatto una fotocopia a colori da sfruttare per le proprie necessità di parcheggio. 3. Per contro la sentenza di secondo grado, pur menzionando nella sintesi delle risultanze processuali la deposizione del C., la ignora poi completamente nell'iter argomentativo decisionale limitandosi ad affermare, in contrasto con tale elemento di prova - contrasto non affrontato -, e sulla base delle sole sintetiche dichiarazioni della C., che il pass 9227 non era mai stato in possesso di questa la quale aveva riferito di essere titolare del diverso pass, che aveva esibito, numero 18441, rilasciato il 19-5 2000, con prima scadenza al 18-5-2010 e rinnovato fino al 29-7-2015 , per concludere che il pass 9227 era interamente contraffatto, come da valutazione del Laboratorio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano, la quale, data la competenza degli accertatori, superava ogni altra valutazione. 4. La corte milanese ricostruisce pertanto la vicenda, pur pervenendo alla conferma del riconoscimento di responsabilità, in chiave totalmente diversa da quella del tribunale il quale aveva ritenuto che il pass fosse la fotocopia di un originale, mentre la corte territoriale, sulla base di una verifica, peraltro sintetica ed avulsa dal complessivo panorama probatorio, dei Laboratorio Falsi Documentali, lo considera un pass integralmente contraffatto non corrispondente ad alcun originale , senza farsi carico di dar conto delle ragioni della non condivisibilità della ricostruzione, frutto di un percorso argomentativo esente da vizi evidenti, del primo giudice, e trascurando che la titolarità in capo alla C. del pass sequestrato al D. presuppone comunque rapporti di questi con la donna o con il suo éntourage familiare, essendo altrimenti inspiegabile come un soggetto residente a Milano potesse essere in possesso della copia del pass di una persona invalida residente a Napoli o comunque aver creato ad arte un pass con il nominativo di quest'ultima. 5. Ciò determina vizio della motivazione della sentenza impugnata che non consente l'agevole controllo dell'affidabilità della decisione in relazione all'oggetto della prova, anche a prescindere dalla considerazione della nota 24-8-2010 del Comune di Napoli, allegata al ricorso e valorizzata dall'impugnante, secondo la quale la C. risultava in possesso del pass 9227 rilasciato il 20-5-2000, con scadenza 18-5-2010, rimasto in possesso della titolare. Nota, per vero, non solo non evocata neppure nella sentenza di primo grado, che pur presuppone l'esistenza di tale pass di cui quello sequestrato al D. sarebbe una fotocopia, ma la cui acquisizione agli atti è risultata impossibile da verificare nella composizione del fascicolo inoltrato a questa corte. 6. Segue l'annullamento della gravata pronuncia per nuovo esame della vicenda che, nella libera valutazione del compendio probatorio da parte del giudice a quo diversa sezione , tenga conto delle osservazioni di cui sopra. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame.