Un canone di locazione oneroso fa scattare l’accertamento

E’ da considerarsi legittimo l’accertamento sintetico nei confronti di un contribuente che paga un canone di locazione di un immobile di notevole entità e possiede una automobile di grosse dimensioni e non riesce a dimostrare le sue entrate economiche.

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12745/2014 depositata il 6 giugno, ha affermato che è da considerarsi legittimo l’utilizzo dell’accertamento sintetico nei confronti di un contribuente che paga un canone di locazione molto alto e possiede una autovettura di grosse dimensioni i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate. Per i giudici di legittimità non è neppure servito, nella tesi difensiva sostenuta, rivendicare il contributo economico del coniuge al sostenimento delle spese perché in sede di giudizio il ricorrente non è riuscito a documentare i versamenti. Il caso esaminato dalla S.C. coinvolge un contribuente che era ricorso in Cassazione, avverso la sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, che aveva emesso 6 avvisi di accertamento ai fini dell'IRPEF per gli anni dal 1996 al 2002, con i quali veniva determinato sinteticamente il reddito, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, d.P.R. numero 600/1973, in riferimento a beni indici di capacità contributiva, costituiti dalla disponibilità, in base a contratto di locazione con canone significativo, di un bene storico artistico e, per gli anni 1996 e 1997, dall'intestazione di un'autovettura Jeep ciò era indice, secondo l'ufficio, di un tenore di vita in contrasto con i redditi dichiarati, atteso che non era stato dichiarato alcun reddito, né era stata presentata la dichiarazione. L’articolo 38, d.P.R. numero 600/1973, avente ad oggetto l’accertamento sintetico attualmente riformulato dall’articolo 22, d.l. numero 78/2010, convertito L. numero 122/2010 , prevedeva, nella sua precedente stesura, che l’Ufficio tributario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. L’accertamento sintetico consiste in una ricostruzione induttiva del reddito o del maggior reddito rispetto a quello dichiarato dal contribuente, in relazione ad indicatori di spesa o di capacità contributiva non specificamente individuati da appositi provvedimenti ministeriali. Indicatori di capacità contributiva per la ricostruzione induttiva del reddito di una persona fisica. L’accertamento da “redditometro”, invece, pur rientrando nella più ampia categoria dell’accertamento sintetico, prevede la ricostruzione induttiva del reddito di una persona fisica mediante l’utilizzo di alcuni indicatori di capacità contributiva individuati nel d.m. 10 settembre 1992 e nei successivi provvedimenti, ai quali vengono applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione osserva che la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti emanati ai sensi dell'articolo 38, comma 4, d.P.R. numero 600/1973 dall'altro, essa dispensa 1'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori indice della capacità contributiva, poiché tali fattori-indice restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso del contribuente, osserva che l'accertamento del reddito con metodo sintetico, infatti, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, aspetto che tuttavia, nel caso in esame, non si è verificato.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 1 ottobre 2013 – 6 giugno 2014, numero 12745 Presidente Di Iasi – Relatore Greco Svolgimento del processo P.P. propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, e quello incidentale della contribuente solo limitatamente al cumulo delle sanzioni, nel giudizio introdotto con l'impugnazione di sei avvisi di accertamento ai fini dell'IRPEF per gli anni dal 1996 al 2002, con i quali veniva determinato sinteticamente il reddito, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, in riferimento a beni indici di capacità contributiva, costituiti dalla disponibilità, in base a contratto di locazione con canone significativo, di un bene storico artistico e, per gli anni 1996 e 1997, dall'intestazione di un'autovettura Jeep Cherokee ciò era indice, secondo l'ufficio, di un tenore di vita in contrasto con i redditi dichiarati, atteso che non era stato dichiarato alcun reddito né era stata presentata la dichiarazione. Il giudice d'appello, ritenuta la legittimità dell'accertamento sintetico, considerava non idonei a superare la presunzione posta a fondamento della pretesa del fisco gli elementi addotti dalla contribuente, perché non vi erano redditi di un terzo, come il marito, che potessero giustificare il tenore di vita della contribuente stessa, non essendo state presentate dichiarazioni per buona parte degli anni interessati dall'accertamento non lo era, in particolare, la dichiarazione dei redditi del marito per il 2003, poiché periodo successivo a quelli oggetto dell'accertamento, né la compravendita dei titoli nel 2001, da parte del marito della contribuente, non risultando neppure che avesse costituito un reddito a favore di quest'ultimo. Quanto alla documentazione dei movimenti bancari, la contribuente aveva prodotto non la scheda relativa all'intera movimentazione del conto corrente, ma una dichiarazione dell'istituto di credito relativa a singoli versamenti da parte del marito, la quale non poteva evidentemente escludere che le somme versate fossero state immediatamente dopo recuperate. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la contribuente si duole, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata instaurazione di un previo contraddittorio con il secondo lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che l'accertamento sintetico si sia basato esclusivamente sull'applicazione, ai fatti indice di capacità contributiva, degli importi e dei coefficienti previsti dai dd.mm. 10 settembre 1992, 19 novembre 1992 e 29 aprile 1999, e non sia stata condotta un'istruttoria anche utilizzando altri strumenti, quali ad esempio le indagini finanziarie, per poter accertare l'esistenza e la misura di maggiori basi imponibili con il terzo, denuncia vizio di motivazione in ordine alla circostanza che la capacità contributiva emergente dagli elementi indice fosse da collegare al possesso di redditi da parte del marito, essendo ciò sufficiente a vincere la presunzione di cui all'articolo 38, quarto corna, del d.P.R. numero 600 del 1973, senza che debba fornirsi la prova precisa di chi e come abbia sostenuto le singole spese, essendo implicito che, nella famiglia, esse sarebbero state sostenute dall'unico produttore di reddito, vale a dire il coniuge della P.P. casalinga con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 38, quarto comma, del d.P.R. numero 600 del 1973 e dei principi sull'onere della prova, deducendo che la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale possa essere costituita anche dalla prova presuntiva che il contribuente accertato non possieda alcun reddito, essendo il soggetto percettore di reddito, cui sono riferibili in sostanza i fatti indice, il familiare convivente, senza che sia necessario dare specifica dimostrazione delle modalità e della singola provvista utilizzata per far fronte alle spese connesse ai fatti indice stessi. Il primo motivo è infondato, ove si consideri che, come questa Corte ha chiarito, l'accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall'ufficio siano in qualsiasi modo contestati al contribuente, ferma restando per quest'ultimo la possibilità di fornire, in sede di impugnazione dell'atto, la dimostrazione che il redito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'amministrazione finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso Cass. numero 27079 del 2006 . E' del pari infondato il secondo motivo, atteso che questa Corte ha affermato che la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti emanati ai sensi dell'articolo 38, comma quarto, del d.P.R. numero 600 del 1973 dall'altro, essa dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori - indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore Cass. numero 9539 del 2013 . Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto legati, sono privi di pregio. L'accertamento del reddito con metodo sintetico, infatti, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta articolo 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore Cass. numero 20588 del 2005 . Una prova siffatta, secondo il giudice di merito, non è stata fornita. I due motivi, il primo con la veste della denuncia del vizio di motivazione, il secondo con quella della censura per violazione di legge, sono diretti ad ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, il cui apprezzamento appartiene al giudice di merito e, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine al ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, che nella specie - si consideri solo la valutazione circa l'inidoneità a fornire elementi di prova contraria di una documentazione dei movimenti sul conto corrente bancario per estratto , e non in forma completa - non è dato ravvisare. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano cane in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese, liquidate in euro 14.000, oltre alle spese prenotate a debito.