Società controllate da P.A., chiarimenti sulla sospensione della pensione dei dirigenti

L’INPS, con Circolare numero 65 pubblicata ieri, ha fornito le prime istruzioni applicative per la sospensione del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità dei dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici.

Chiarimenti. L’INPS, con Circolare numero 65 di ieri, ha fornito le prime istruzioni applicative per la sospensione del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità dei dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici, prevista dall’articolo 3, comma 7 ter, d.l. numero 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle P.A Società comprese. L’Istituto ha chiarito che le società interessate sono anche quelle con esercizio in avanzo, controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7 bis del medesimo articolo 3. Destinatari. I soggetti ai quali si riferisce la disposizione in oggetto devono •ricoprire, nell’ambito dell’amministrazione societaria, una posizione dirigenziale, come individuata dai contratti collettivi di lavoro •essere titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità alla data del 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge numero 125/2013. Al fine di individuare tali soggetti, le società devono trasmettere apposite dichiarazioni di responsabilità alle sedi territoriali, che devono recare ogni elemento utile di cognizione. Conseguenze. A seguito della dichiarazione della società l’INPS procede alla sospensione della pensione di vecchiaia o di anzianità o anticipata corrisposta ai dirigenti così individuati. La sospensione della pensione decorre da data non anteriore al 1° novembre 2013 ed opera per tutta la durata dell’incarico dirigenziale. Il pagamento del trattamento pensionistico sospeso sarà poi ripristinato dalla data di prima decorrenza utile successiva alla scadenza dell’incarico dirigenziale, come comunicata dalla società o dal dirigente interessato, salvo che intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro in data anteriore. fonte www.fiscopiu.it

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