Il Tar di Brescia fissa le linee guida per la refusione dei danni conseguenti al femminicidio ed esclude ogni analogia con la legislazione di tutela delle vittime della mafia e del terrorismo, prendendo atto del vuoto normativo in materia saranno applicabili i principi comunitari ed internazionali sulla tutela delle donne.
La sentenza del Tar Lombardia-Brescia, sez. I, n. 589 del 17 giugno 2013 è la prima, per quanto di mia conoscenza, non solo a parlare apertamente di femminicidio, ma ad affrontare la questione dell’indennizzo suggerendone modalità ed affermando, sul punto, la competenza del G.O. Precede di pochi giorni l’adozione da parte del nostro Parlamento della Convenzione di Istanbul del maggio 2011 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Serie Trattati del Consiglio d’Europa numero ed. Giuffrè . Il caso. I genitori di una ragazza, uccisa tragicamente anni prima, non avevano mai potuto ottenere alcun ristoro dal colpevole. Avevano, perciò, assieme ad altri congiunti, presentato istanza di risarcimento al Ministero degli Interni, convenuto in giudizio assieme alla Prefettura UTG di Brescia, che, però, la rigettava. Ricorrevano al Tar per ottenere un equo indennizzo sulla scorta di quanto previsto per le vittime di mafia e del terrorismo. Il ricorso è inammissibile, per i suddetti motivi e le parti sono state invitate a riassumere od a riproporre la lite innanzi al G.O., competente in materia trattandosi di diritti soggettivi. Stigmatizzato lo Stato perché non ha mostrato avversione e condanna pubblica, anche morale, per una simile barbarie stabilendo un indennizzo per questa piaga sociale solo nel 2012 sono state uccise 180 donne, e dall’inizio di quest’anno le vittime sono 73 . Inapplicabilità delle norme sulla mafia e sul terrorismo. Non vi è dubbio che quello vantato sia un diritto soggettivo, peraltro anche definita tale dal Giudice amministrativo con riguardo ai delitti di mafia e di terrorismo TAR Lazio 505/011 e, per utili spunti, Cass. Sez. Unite 1338/06 . Perciò per il principio di legalità e per il divieto di analogia le LL. 302/90, 407/98, 227/07 e 204/07 sono inapplicabili alla fattispecie, perché non prevedono nulla sul femminicidio. Le norme UE ed internazionali sulla parità di genere unici criteri per calcolare il risarcimento . Le recenti riforme del nostro ordinamento hanno riconosciuto la legislazione comunitaria come fonte primaria art. 1 prel. cc ed obbligano i nostri giudici ad adeguarsi ai principi di diritto elaborati dalle Corti di legittimità UE CEDU, CGCE etc . Sono questi i vincoli cui dovranno sottostare i nostri giudici nell’affrontare casi analoghi a quello in esame. È così superato il vuoto normativo, dato che devono applicare il diritto vivente e non deliberare in base a principi etici. Norme e progetti UE ed internazionali sulla parità di genere. La Convenzione d’Istanbul, poi, definisce la violenza contro le donne basata sul genere qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato , come, appunto, il femminicidio. Chiarisce che con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini . Il fine della politica internazionale, per raggiungere la parità di genere, è eliminare questi pregiudizi per permettere a tutti la libera partecipazione alla vita economica e sociale e garantire a tutti le stesse tutele al di là del sesso di appartenenza. L’art. 30 sull’indennizzo sancisce che un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un’assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato . È questa, dunque, la disposizione opponibile alla nostra fattispecie, visto che è stata da poco adottata dal nostro Parlamento. Sull’argomento si ricordino anche la CEDU articolo ,8 e 14 , la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne CEDAW dal 1979 ad oggi, la Carta sociale Europea del 1996, la Carta di Nizza del 2000, la Dichiarazione del Millennio dell’Onu del 2000, la Strategia d’Europa per il 2020 e le relative raccomandazioni Del Vecchio, la tutela delle donne nei Trattati internazionali Spinelli, Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e di femminicidio . Giurisprudenza UE sulla violenza contro le donne e domestica. Tutti questi trattati, progetti e legge internazionali ed Ue non fanno quasi mai espresso riferimento all’omicidio. Questa lacuna è colmata dalla giurisprudenza CEDU che ha affrontato numerosi casi analoghi al nostro, come la celebre sentenza Opuz vs Turchia del 9/6/09 ric.33401/02 in cui ha liquidato un esoso risarcimento ad una donna vittima di violenze, di un tentato omicidio e che aveva visto uccisa dal marito la madre sotto i propri occhi v CEDU Valiuliene vs Lituania del 26/3/13, MN vs Bulgaria ric 3832/06 del 27/11/12, Hajduova vs Slovacchia del 30/11/11 A. vs Croazia del 14/10/10 DH e altri vs Repubblica Ceca , 13/11/07 Willis vs Regno Unito , 13/10/93 .
TAR Lombardia Brescia, sez. I, sentenza 5 17 giugno 2013, n. 589 Presidente Petruzzelli - Estensore Mosconi Fatto e diritto 1 I ricorrenti sono i genitori di una giovane ragazza a cui è stata, diversi anni fa, tolta in modo tragico la vita al seguito di un esecrabile, efferato e belluino episodio delittuoso e che non hanno mai potuto ottenere dal colpevole un risarcimento. 2 Gli stessi hanno così inoltrato, insieme a consanguinei, istanza al Ministero qui intimato per ottenere un equo indennizzo certamente non satisfattivo od utile per cancellare dalla mente la tremenda altrimenti indimenticabile vicenda di cui sopra, ma piuttosto come rappresentazione simbolico partecipativa al loro immenso dolore e quale riconoscimento del fatto che, in tal modo, lo Stato altrimenti riconoscesse avversione e condanna pubblica, anche morale, per una simile barbarie. 3 Tuttavia la citata domanda non è stata accolta poiché il Legislatore del nostro Paese non prevede simili indennizzi per i fatti su descritti ma solo per delitti di mafia e di terrorismo L. 302/90 ed altre . 4 Ai genitori di tale sfortunatissima e certamente dolce ragazza è toccato perciò di intraprendere un periglioso e difficile cammino per ottenere da un Giudice, non tanto un insignificante ristoro economico, quanto una sostanziale declaratoria di pubblica partecipazione collettiva, attraverso una presa di posizione dello Stato al modo di cui sopra alla loro sofferenza che si manifesta ancor oggi nel loro animo poiché simili disgrazie ogni genitore preferirebbe che accadessero a sé stesso e non ai propri figli ove il rispetto della sacralità della vita si unisce ad un amore disinteressato. 5 A tale scopo, di superiore valore morale, gli istanti hanno introdotto in questa sede plurimi elementi di critica rifacendosi ai principi in materia dedotti sia dalla Comunità europea, all’uopo richiamando specifiche direttive, sia a statuizioni CEDU in materia di diritti fondamentali ed irrinunciabili della persona umana. 6 Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale. Dalle pagine dei relativi scritti, anche se traspare una comprensione morale della vicenda, emerge la prospettazione di un’eccezione di giurisdizione e la non condivisione delle tesi di fondo della difesa dei ricorrenti peraltro queste ultime ben argomentate, originali e toccanti. 7 - All’Udienza Pubblica del 5/6/2013, dopo sofferta e partecipata discussione, la causa è stata spedita a sentenza. 8 Il Collegio non può non sottolineare in primo luogo, così anche rendendo pubblica una presa di coscienza intima, come fatti delittuosi consimili non solo turbino profondamente l’animo di ciascuno dei componenti lo stesso, in quanto genitori, ma anche che tali medesimi episodi debbano essere banditi dal seno delle civili società affinché tali accadimenti, che nel caso hanno visto come vittima sacrificale dell’egoismo possessivo umano Monia, non abbiano a ripetersi. Purtroppo e tuttavia si deve altrimenti registrare che in questa società, che vuol farsi chiamare civile, simili eventi rischiano di diventare la norma soprattutto in termini di femminicidio , così cancellando addirittura l’essere origine della vita. 9 Il Collegio resta però e purtroppo ancorato solo a tali considerazioni morali ed etiche dovendo necessariamente ed altrimenti declinare giustizia in termini solo umani e relativi del diritto positivo vigente. 9.1. Ed invero viene chiesto di risarcire la lesione di un diritto soggettivo pieno e fondamentale non tanto disapplicando le normative che, in sede statale, ciò altrimenti non prevedono leggi 302/90, 407/98, 227/07 e 204/07 , ma quanto di colmare un vuoto legislativo statale provvedendo in analogia per colmare lo stesso tramite una diretta applicazione di normative comunitarie di scopo generico. Il che evidentemente non è possibile in questa sede. Del resto, ove fosse altrimenti possibile ignorare tale conclusione e perciò sospendere il giudizio per cercare il conforto della Corte Costituzionale o della stessa Corte di Giustizia europea, resterebbe il fatto che, nella specie, si resta altrimenti di fronte ad una posizione di diritto soggettivo, peraltro anche definita tale dal Giudice amministrativo con riguardo ai delitti di mafia e di terrorismo TAR Lazio 505/011 e , per utili spunti, Cass. Sez. Unite 1338/06 . 10 E’ ovvio che una simile conclusione non soddisfa i ricorrenti. Tuttavia la stessa non preclude alcunché in sede di autorità giudiziaria ordinaria Giudice Civile . 11 La vicenda consiglia la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima definitivamente decidendo dichiara inammissibile in questa sede la su descritta vertenza, rispetto al tempo della cui domanda relativa vengono, tuttavia, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali, di modo che la stessa possa essere riassunta o riproposta, nei termini legislativamente prescritti, avanti l’A.G.O Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.