Il messaggio numero 5276 del 28 marzo 2013, nell’illustrare la nuova convenzione TFR.TESAGR predisposta per il pagamento del TFR del Fondo di Tesoreria in favore di lavoratori di aziende agricole che dichiarano incapienza, rimandava a successive specifiche per la gestione delle eccedenze a seguito di parziale compensazione delle quote TFR anticipate. Con il documento pubblicato ieri messaggio numero 4843 del 21 maggio l’Istituto fornisce le istruzioni operative per la compensazione delle quote versate in anticipo dal datore di lavoro, da ritenersi valide per il solo settore agricolo in considerazione del peculiare regime di “tariffazione”.
Istanza telematica e copia della quietanza corrisposta al lavoratore. Nelle ipotesi in cui, alla prima tariffazione utile, emerga un’incapienza che non consenta l’intera compensazione delle quote di TFR Fondo di Tesoreria anticipate dal datore di lavoro, tale eccedenza verrà evidenziata nell’estratto conto dell’azienda. Quest’ultima, una volta presentata l’apposita istanza telematica, avrà la possibilità di richiedere la compensazione con i contributi dovuti sulla base delle tariffazioni di competenza successiva a quella di liquidazione del TFR, sino a definitivo saldo. Altro adempimento contestuale alla trasmissione dell’istanza telematica di compensazione dovrà essere la trasmissione della copia, in formato pdf, della quietanza del TFR corrisposto al lavoratore senza inoltro, specifica l’Istituto, non si darà seguito alla richiesta di compensazione. fonte www.fiscopiu.it
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