Condivisa la decisione del Gup, confermato il ‘non doversi procedere’ nei confronti dei tre giovanissimi finiti sotto accusa. Respinte le obiezioni del Procuratore Generale l’episodio è di lieve entità, e frutto della superficialità tipica dell’adolescenza.
Furto di biciclette, da un lato, e danneggiamento, dall’altro condotta non proprio esemplare, quella di tre minorenni – due ragazzi e una ragazza –, subito ‘beccati’ dalle forze dell’ordine. Ma, nonostante tutto, viene concessa loro una exit strategy il fattaccio contestato, difatti, è valutato come irrilevante, praticamente una ragazzata. Conseguenziale la scelta del «non doversi procedere» a livello penale. Cass., sent. numero 16108/2014, Quarta Sezione Penale, depositata oggi Colpi di testa. A delineare la visione ‘buonista’ è il Giudice dell’udienza preliminare, che opta per la «irrilevanza» dell’addebito – «furto aggravato di 3 biciclette e danneggiamento» – mosso a 3 giovani. Ecco spiegata la scelta del Gup di dichiarare il «non doversi procedere». Di avviso assolutamente opposto, invece, il Procuratore Generale, che ricorre in Cassazione, ritenendo erronea la valutazione compiuta a chiusura dell’udienza preliminare. A chiudere definitivamente la diatriba provvedono, ora, i giudici del Palazzaccio, rigettando le contestazioni del Procuratore Generale e mostrando di condividere le riflessioni del Gup. Decisiva, in primis, la constatazione che «il fatto, nella sua globalità, doveva ritenersi di modesta gravità, espressione tipica», sottolineano i giudici, «della superficialità adolescenziale», spesso capace di dare il ‘la’ a imprevedibili ‘colpi di testa’ Allo stesso tempo, non si può ignorare il fatto che «la condotta doveva ritenersi occasionale, posto che i minorenni non erano mai stati segnalati». E poi, «la risposta dello Stato non era mancata, con l’avvio del procedimento penale, l’interrogatorio e l’udienza preliminare», che, spiegano i giudici, «costituiscono, di per sé, per un adolescente, un vero e proprio monito», mentre, viene aggiunto, «l’ulteriore corso del procedimento sarebbe tale da pregiudicare le esigenze educative dei minorenni» a causa del «peso psicologico della prosecuzione del giudizio penale». Tutto ciò, ad avviso dei giudici del Palazzaccio, dà ulteriore forza alla valutazione compiuta dal Gup il fattaccio addebitato ai tre ragazzini è «di lieve entità», tale, quindi, da giustificare la scelta del «non doversi procedere».
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 marzo – 11 aprile 2014, numero 16108 Presidente Brusco – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14 febbraio 2013, il GUP presso il Tribunale dei minorenni di Torino, dichiarava non doversi procedere nei confronti di A.J., T.C. e C.C. per irrilevanza del fatto loro contestato furto aggravato di tre biciclette e danneggiamento . 2. Avverso tale decisione ricorreva il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, lamentando l'errata applicazione degli articolo 425 c.p.p. e 27 d.P.R. numero 448/1988. 3. La difesa della A. ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Il D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 27 prevede una particolare causa di non luogo a procedere, nei procedimenti a carico di minorenni, quando sussistano contemporaneamente i seguenti tre requisiti - che il fatto sia tenue che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne. Il fatto per essere considerato tenue, deve essere valutato globalmente e prendere in esame una serie di parametri come la natura del reato e la pena edittale - l'allarme sociale provocato - la capacità a delinquere - le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato - le modalità con le quali il reato è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti. Il pregiudizio comporta una prognosi negativa, ove il processo proseguisse, sulle esigenze educative del minore, prognosi questa particolarmente importante stante la finalità dei processo penale minorile improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza minorile. Orbene, alla stregua dei suddetti criteri, deve ritenersi che la sentenza impugnata li abbia presi in esame e, con motivazione corretta ed immune da vizi di legittimità, sia pervenuta a ritenere l'irrilevanza del fatto, avendo chiarito che - il fatto, valutato nella sua globalità, doveva ritenersi di modesta gravità, espressione tipica della superficialità adolescenziale - la condotta doveva ritenersi occasionale, posto che i minorenni non erano mai stati segnalati che la risposta dello Stato, vale a dire della collettività- non era mancata, con l'avvio del procedimento penale, l'interrogatorio e l'udienza preliminare, che costituiscono di per sé per un adolescente un vero e proprio monito e che l'ulteriore corso del procedimento sarebbe tale da pregiudicare le esigenze educative dei minorenni, per il peso psicologico della prosecuzione dei giudizio penale. In altri termini, la decisione del g.u.p., non si presta ad alcuna censura perché, con motivazione adeguata e conforme al parametro legislativo di cui all'articolo 27, D.P.R. cit. ha ritenuto il fatto di lieve entità il che rende la decisione immune da ogni vizio denunciabile in questa sede. 5. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 52.2 D. Lgs.vo 30 giugno 2003, numero 196 Codice in materia di protezione dei dati personali , va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.