In tema di reati fallimentari, e segnatamente di bancarotta documentale fraudolenta, l’omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi di tale reato solo qualora si accerti che scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, risultando altrimenti impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’articolo 217 l. fall., punita sotto il titolo di bancarotta documentale semplice.
Lo ha stabilito la Quinta sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20999, depositata il 15 maggio 2013. Gli obblighi di legge in capo all’amministratore di società In generale, occorre ricordare che l’amministratorein carica, ai sensi dell’articolo 2392 c.c., è titolare di un obbligo di portata generalissima di responsabilità verso la società amministrata, attinente sia agli atti pregiudizievoli per quest’ultima, di cui egli sia a conoscenza, che devono essere impediti o dei quali devono essere neutralizzati gli effetti, sia agli atti dei quali l’amministratore può venire a conoscenza, vigilando sul generale andamento della gestione societaria e, quindi, adempiendo ai doveri primari di diligenza ed a quelli strumentali di informazione. Ne consegue che l’inerzia colpevole dell’amministratore di diritto espone questi a conseguenze penali, derivate dalla condotta fraudolenta tenuta, oltre che da egli stesso, da chiunque ponga in essere condotte atte ad arrecare pregiudizio alla società. Ciò implica pure la responsabilità penale dell’amministratore in carica il quale, violando l’obbligo di vigilare e quello di attivarsi per impedire atti pregiudizievoli per i soci, i creditori ed i terzi, abbia consentito che altri commettessero fatti di bancarotta. ed il necessario elemento soggettivo in caso di bancarotta documentale fraudolenta. Sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel prevedere la responsabilità penale dell’amministratore di diritto, atteso il diretto e personale obbligo di quest’ultimo di tenere e conservare le scritture contabili. Quanto invece all’elemento soggettivo, stando al principio elaborato dalla sentenza in commento, affinchè l’amministratore di diritto possa essere ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, occorre la prova del dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, o come nel caso di specie di recare pregiudizio ai creditori. Al fine di ravvisare la responsabilità dell'amministratore di diritto di una società, pertanto, è necessaria la consapevolezza della sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, ovvero della loro tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, e la sua mancata attivazione al fine di impedire il compimento delle relative condotte, sempre che il soggetto attivo ponga in essere i propri comportamenti nell’ottica di danneggiare i creditori sociali e le loro concrete possibilità di soddisfacimento. Ne consegue che, ove non sia raggiunta la piena prova di tale consapevolezza, l’amministratore di diritto potrebbe al più considerarsi responsabile del solo reato previsto dall'articolo 217, comma 2, l. fall., sotto il profilo della bancarotta documentale di tipo semplice, concretizzata dalla mera omissione della tenuta delle scritture contabili. I medesimi principi valgono con riferimento all’ipotesi di contemporanea presenza di un amministratore di diritto e di un amministratore di fatto nella gestione societaria. La ragione per cui si risponde di reato fallimentare, in rapporto alla gestione di fatto dell’impresa, trova il suo fondamento sull’affidamento che i terzi ripongono negli organi, nelle scritture e nelle comunicazioni prescritte dalla legge. Se, pertanto, l’impresa è costituita – come nel caso di specie – in società a responsabilità limitata, e cioè quale soggetto autonomo rispetto a chi ne è socio, non ne può discendere alcuna esclusione o attenuazione di responsabilità, in ordine ai reati di bancarotta documentale di cui agli articolo 223 e 216 l. fall., dell’amministratore che, per suo tornaconto e in danno dei creditori, in effetti si serviva della veste societaria quale schermo di impresa individuale. Invero, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato tale soltanto in punto di diritto c.d. prestanome , nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture, con lo scopo specifico di provocare danni alle posizioni dei creditori sociali. In altri termini, se – come ritenuto plausibile dalla decisione in esame – la curatela del fallimento ha i mezzi per procedere alla ricostruzione del movimento di affari della società, anche grazie all’esistenza dei registri IVA e degli altri elementi contabili ed extracontabili acquisiti con l’ausilio dell’imputato, ciò vale ad escludere il dolo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, consentendo la riqualificazione della fattispecie nella meno grave ipotesi di cui all’articolo 217 l. fall
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 marzo - 15 maggio 2013, numero 20999 Presidente Dubolino – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1 marzo 2012 la Corte d'appello di L'Aquila confermava la condanna di C.L.A. per i reati di bancarotta documentale fraudolenta e bancarotta fraudolenta distrattiva commessi nella sua qualità di amministratore di fatto di PLC s.r.l,, dichiarata fallita l' omissis , riformando invece la pronunzia di primo grado, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero e in senso sfavorevole all'imputato, in ordine alla dosimetria della pena ed all'applicazione della contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore il C. , deducendo violazione della legge penale sostanziale e vizi motivazionali del provvedimento impugnato ed in particolare rilevando che - quanto al reato di bancarotta documentale come la curatela abbia potuto procedere alla ricostruzione del movimento degli affari, anche grazie all'esistenza dei registri IVA e degli altri elementi contabili ed extracontabili acquisiti con l'ausilio dell'imputato, circostanze di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto sebbene indicative quantomeno dell'insussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato contestato ed al fine dell'eventuale riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 217 legge fall. non di meno la sentenza non avrebbe considerato l'incidenza sulla condotta di omessa tenuta della contabilità aziendale dell'inondazione avvenuta nei locali dell'azienda, reale causa del dissesto, come affermato anche dal consulente dell'accusa - quanto al reato di bancarotta patrimoniale come le dichiarazioni rese dal curatore in merito escluderebbero la sussistenza del fatto, tanto più che l'imputato, senza essere smentito dalle indagini svolte, ha costantemente affermato come i sessanta milioni di cui si contesta la distrazione sarebbero stati utilizzare per soddisfare le banche, che infatti non si sono insinuate nel fallimento - quanto all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto la sentenza non avrebbe in alcun modo motivato - quanto al trattamento sanzionatorio ed all'applicazione della recidiva, come non si sarebbe tenuto conto che la maggior parte dei precedenti da cui l'imputato risulta gravato riguardino fatti oramai depenalizzati, nonché delle cause del dissesto e della possibilità di ottenere, in relazione alla già menzionata inondazione, un risarcimento da parte della società di assicurazione ben maggiore di quello spuntato dalla curatela attraverso una transazione, da solo sufficiente a coprire la situazione debitoria accertata al momento del fallimento. Il ricorrente inoltre avanza istanza di riunione del presente procedimento ad altro pendente nei confronti dell'imputato pendente dinanzi a questa Corte per fatti analoghi oggetto di ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Cagliari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti di seguito illustrati. Invero infondata è la prima doglianza sollevata dal ricorrente, che, con riguardo alle condotte distrattive ritenute in sentenza, si limita a riproporre doglianze già sottoposte al giudice d'appello e da questo motivatamente respinte. Infatti la Corte territoriale ha precisato come il C. non abbia fornito la prova della effettiva destinazione della somma prelevata dalle casse della fallita come invece, per costante giurisprudenza, suo onere, né in tal senso possono ritenersi sufficienti le mere asserzioni dell'imputato richiamate nel ricorso o la generica dichiarazione del curatore di non poter riferire su episodi di distrazione, atteso che la sentenza evidenzia come sia stata acquisita prova certa del prelievo della somma di sessanta milioni dalle casse della società attraverso tre assegni, circostanza peraltro non solo non contestata dal ricorrente, ma implicitamente ammessa nel momento in cui ne ha cercato di precisare l'ipotetica destinazione. 2. Quanto alle lamentate carenze motivazionali in merito all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, deve rilevarsi l'inammissibilità della doglianza, trattandosi di questione che non era stata devoluta al giudice d'appello e che dunque questi non ha correttamente affrontato. 3. Colgono invece parzialmente nel segno le censure avanzate in relazione alla configurabilità del dolo del reato di bancarotta documentale ed il cui accoglimento determina l'assorbimento degli ulteriori profili di doglianza sollevati con il ricorso. Infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'articolo 216 comma 1 numero 2 legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è peraltro costantemente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testé descritta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'articolo 217 legge fall., e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale Sez. 5, numero 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992 . Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è dunque quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto. Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale, nel rigettare la specifica doglianza avanzata in tal senso con i motivi d'appello, ha affermato - peraltro discontandosi anche dall'imputazione, nella quale lo scopo di recare pregiudizio ai creditori era stato specificamente e ritualmente contestato - la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo acquisita la prova del solo dolo generico e rinunciando ad accertare invece se l'imputato abbia agito o meno allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, in un contesto, peraltro, caratterizzato dalla circostanza per cui la violazione contestata riguarda esclusivamente l'omissione di solo alcuni libri, per di più relativi agli esercizi successivi all'inondazione che di fatto ha fatto cessare l'operatività dell'impresa circostanze tutte che impediscono di ritenere implicitamente provato tale scopo, il quale doveva eventualmente essere ricavato dall'accertamento dell'effettiva esecuzione e rilevanza delle operazioni indicate nel capo d'imputazione nel periodo a cui l'omissione contestata si riferisce. La sentenza deve dunque essere annullata sul punto con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di L'Aquila, la quale rimane libera di riaffermare o meno, seppure facendo applicazione del principio sopra affermato, la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale o di eventualmente qualificare diversamente il fatto contestato e alla luce della nuova valutazione compiuta dovrà altrettanto eventualmente procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, per nuovo esame sul punto, nonché per la eventuale rideterminazione della pena complessivamente inflitta. Rigetta nel resto il ricorso.