Per dedurre i costi black list le imprese residenti in Italia devono fornire la prova che i soggetti esteri svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Prezzi competitivi, puntualità e serietà del fornitore costituiscono un effettivo interesse economico per consentire la deduzione di spese sostenute con soggetti ubicati in Stati a fiscalità privilegiata. Sussiste l'esimente valutata dal giudice di merito competitività prezzi, serietà e puntualità del fornitore , peraltro assorbita dal fatto che non è stato provato neanche il rapporto di controllo tra le due società. Il giudice di merito che condanna il fisco al pagamento delle spese non deve fornire alcuna specifica motivazione, in virtù della regola della soccombenza. Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 10749 dell’8 maggio 2013. Il caso. Il fisco ha rettificato i costi dedotti da una società italiana per l'acquisto di beni da un'impresa residente in Liechtenstein ritenuta controllante dell'italiana. Ciò, in base all'articolo 76, comma 7 bis, Tuir nella formulazione al tempo vigente e oggi, con modifiche, articolo 110 Tuir , per il quale non sono ammesse in deduzione i componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata, le quali direttamente o indirettamente controllano le imprese o ne sono controllate. Il successivo comma 7 ter della predetta disposizione tuttora in vigore come comma 11 dell'articolo 110 prevede poi che tale indeducibilità non si applica allorché le imprese italiane forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni rispondano a un effettivo interesse economico. Il contribuente nel ricorso introduttivo ha specificato che l'effettivo interesse economico consisteva non solo in prezzi competitivi ma anche nella puntualità delle forniture e serietà del fornitore. Il giudice di prima istanza ha annullato la pretesa erariale, compensando le spese di lite. Il giudice del gravame ha respinto l’appello principale del fisco e accogliendo l'appello incidentale del contribuente,ha condannando alle spese di giudizio l'agenzia delle Entrate, stante la temerarietà della lite intrapresa. I giudici, in particolare, hanno sottolineato sia la sussistenza dell'effettivo interesse economico, sia l'assenza di prova circa il rapporto di controllo tra le due imprese necessario, al tempo, per far scattare l'indeducibilità. Prezzi competitivi, puntualità e serietà del fornitore costituiscono un effettivo interesse economico. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso del fisco, confermando la sussistenza dell'esimente valutata dal giudice di merito competitività prezzi, serietà e puntualità del fornitore , peraltro assorbita dal fatto che non era stato provato neanche il rapporto di controllo tra le due società. In relazione alle spese di lite la suprema Corte di Cassazione ha precisato che la compensazione deve essere sorretta da motivazione secondo la regola della soccombenza. Pertanto, ha ulteriormente condannato il fisco a 25.000 euro. Deducibilità dei costi black list. L’articolo 110, comma 10, prevede che «non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli indicati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis». Tale norma sancisce il principio dell’indeducibilità dal reddito di impresa dei costi sostenuti con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata. Tale principio, tuttavia, non opera se il contribuente dimostri alternativamente a che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva b che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Sono deducibili i costi sostenuti all'estero con Paese a fiscalità privilegiata se si dimostra che le aziende degli Stati appartenenti alla black list «svolgono attività commerciale effettiva . La spesa corrispondente a importazioni dai paesi inclusi nella black list» è deducibile quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva. Al fisco basta invocare l'indeducibilità dei costi da paesi black list per scaricare sul contribuente l'onere della prova sulla sussistenza delle condizioni per poterli dedurre a norma dell'articolo 110, comma 11, Tuir. La disposizione di legge citata, nonostante le successive modifiche intervenute, è rimasta immutata quanto al fondamentale divieto di deduzione di questo genere di spese ed al conseguente onere peraltro positivamente sancito «quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova» della parte privata di provare, nel proprio interesse, la sussistenza delle condizioni per cui il divieto può essere derogato. D’altra parte, l’onere di provare la deducibilità di un costo spetta all’impresa, secondo consolidata giurisprudenza, anche quando la deduzione non è vietata in linea di principio Cass. nnumero 3305/2009, 4218/2006, 2147412004, 11240/2002, 16198/2001, 12330/2001, 11514/2001 .
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 16 gennaio - 8 maggio 2013, numero 10749 Presidente Cappabianca – Relatore Virgilio Ritenuto in fatto 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello principale dell'Ufficio ed accogliendo quello incidentale della parte contribuente, è stata confermata l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso, per IRPEG ed IRAP del 1999, nei confronti della MG Trading s.r.l. sulla base della ritenuta indeducibilità, ai sensi dell'articolo 76, commi 7 bis e 7 ter, del d.P.R. numero 917 del 1986 nel testo vigente ratione temporis , dei costi di acquisto di bobine fotografiche da società residente in Liechtenstein T. Commercial Limited Company , dalla quale la MG Trading era controllata. Il giudice di merito ha ritenuto, in ordine all'appello principale, che le operazioni commerciali rispondevano ad un effettivo interesse economico intendendo per tale non solo prezzi competitivi ma anche puntualità nelle forniture e serietà del fornitore ed in ogni caso che non risultava sufficientemente provata l'esistenza di un rapporto di controllo tra le due società, non assumendo rilievo il fatto che il socio di maggioranza della M.G. risiedesse in Svizzera e che in questo Paese venissero inviati i pagamenti, né che la maggioranza degli acquisti fossero fatti dalla T. quanto, poi, all'appello incidentale della società, attinente alla compensazione delle spese disposta in primo grado, la CTR ha affermato che, data la materia trattata e la temerarietà della lite intrapresa , l'Agenzia doveva essere condannata alle spese di entrambi i gradi. 2. La M.G. Trading resiste con controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2359 cod. civ. e dell'articolo 76, comma 7 bis, del d.P.R. numero 917 del 1986, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto non provata, nonostante la natura dei rapporti commerciali intrattenuti, l'esistenza di un rapporto di controllo cd. esterno tra la M.G. Trading s.r.l. quale controllata e la società T. quale controllante . Formula, quindi, il quesito se, perché sussista una situazione di controllo che esclude la deducibilità delle componenti di reddito ex articolo 76 DPR 917/86, si debba accertare anche la sussistenza del ed. controllo esterno, fondato su vincoli contrattuali tali da far ritenere che una società sia, nella sostanza, sotto l'influenza dominante dell'altra . Con il secondo motivo, denuncia il difetto di motivazione della sentenza in ordine agli elementi di fatto addotti dall'Ufficio al fine di dimostrare il detto rapporto di controllo. Con la terza censura, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 76, comma 7 ter, del citato d.P.R. numero 917 del 1986 e dell'articolo 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto provata, da parte della contribuente, l'esistenza di un effettivo interesse economico nel compimento delle operazioni contestate. Chiede, in conclusione, se l'interesse economico di cui all'articolo 76, comma 7 ter, D.P.R. 917/86 consista nella reale convenienza all'acquisto dei prodotti esteri rispetto ad analogo acquisto da imprese concorrenti e se l'onere di dimostrare tale convenienza incomba sulla parte che intende avvalersi del disposto di tale norma . Con il quarto motivo, denuncia il difetto di motivazione in ordine alla questione di cui alla doglianza precedente. 2.1. I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione, si rivelano inammissibili o, comunque, infondati. 2.2. I commi 7 bis e 7 ter dell'articolo 76 del d.P.R. numero 917 del 1986, introdotti dalla legge numero 413 del 1991, prevedevano, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis poi più volte modificato cfr., ora, articolo 110 del nuovo TUIR , per quanto qui interessa, che non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile comma 7 bis e che le disposizioni di cui al comma 7 bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione comma 7 ter . 2.3. Ciò posto, il giudice di merito, come detto in narrativa, dopo aver considerato sussistente la esimente prevista dal citato articolo 76, comma 7 ter, in quanto le operazioni in esame erano rispondenti ad un effettivo interesse economico, intendendo per tale non solo prezzi competitivi delle merci acquistate, ma anche puntualità nelle forniture e serietà del fornitore in genere , ha poi, in ogni caso, e quindi con effetto assorbente, ritenuto non sufficientemente provato il rapporto di controllo tra le due società, considerando inadeguati a tal fine gli elementi addotti dall'Ufficio, quali il fatto che il socio di maggioranza della M.G. Trading risiedesse in Svizzera, che in tale Paese venissero inviati i pagamenti e che la maggioranza degli acquisti delle bobine fosse effettuata presso la T Si tratta di motivazione che, per un verso, è esente dai vizi di violazione di legge denunciati nei quesiti di diritto sopra riportati avendo il giudice a quo valutato l'esistenza di un rapporto di controllo di tipo esterno tra le società e considerato, ai fini di accertare l'interesse economico, anche l'aspetto della convenienza degli acquisti sotto il profilo della competitività dei prezzi , e, per altro verso, si fonda su accertamenti e valutazioni di fatto che si sottraggono alle censure sul piano della motivazione formulate, in termini del tutto generici, nel secondo e quarto motivo, i quali si rivelano inammissibili prima ancora che infondati per l'assenza dei requisiti prescritti, per tale tipo di censure, dall'articolo 366 bis cod. proc. civ. 3. Con il quinto motivo, la ricorrente censura, infine, la sentenza per avere il giudice accolto l'appello incidentale della società, concernente la compensazione delle spese disposta in primo grado, condannando nel dispositivo l'Ufficio al loro pagamento, con totale assenza di motivazione , essendo la parte motiva della sentenza priva di alcun cenno della questione. Il motivo è inammissibile. Premesso, per completezza, che solo la compensazione delle spese processuali deve essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta Cass. numero 2730 del 2012 , deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza è pervenuta alla statuizione di condanna dell'Ufficio anche alle spese di primo grado data la materia trattata e la temerarietà della lite intrapresa . 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in €. 25.000,00 per compensi, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.