La previsione dell’inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali forensi è conforme al principio comunitario della libera prestazione di servizi ciò in ragione di esigenze imperative d’interesse pubblico quale quella di garantire la qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti e della buona amministrazione della giustizia. Pertanto, la liquidazione degli onorari di avvocato operata dal giudice in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile, priva di enunciazione delle ragioni, viola l’articolo 4 legge 794/1942.
Con la sentenza numero 9799 depositata il 23 aprile 2013, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione affronta le tematiche della legittimità del principio d’inderogabilità dei minimi tariffari, sotto la vigenza della precedente normativa in materia anteriore anche alla entrata in vigore del d.l. 223/2006 , e delle conseguenze ricollegate all’insanabile contrasto riscontrato tra dispositivo e parte motiva del provvedimento decisorio. Il caso. La società proprietaria di un suolo, ricompreso in un piano di lottizzazione regolarmente approvato, citava in giudizio i Condomini proprietari dei restanti suoli al fine di obbligare questi ultimi alla rimozione degli impianti abusivi, dai medesimi installati, sul terreno di sua esclusiva proprietà. Costituitosi in giudizio il convenuto contestava la fondatezza della domanda. Nel corso del processo di primo grado interveniva volontariamente la società cui nelle more il terreno era venduto, facendo proprie tutte le argomentazioni prospettate dall’attrice. Il Tribunale accoglieva la domanda. Avverso la pronuncia proponeva appello il Condominio. La Corte di Appello annullava la sentenza per difetto di contraddittorio nei confronti delle altre parti interessate. Veniva così proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello. Riassunto il giudizio, la nuova Corte territoriale condannava il condominio al risarcimento dei danni cagionati alla società acquirente dell’immobile, che nelle more era fallita, nonché a corrispondere al fallimento ed al proprietario originario del suolo il 50% delle spese del giudizio di primo e secondo grado e quelle del giudizio di legittimità. La pronuncia veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dalla società originariamente proprietaria del suolo, sulla base di due motivi, resisteva con controricorso il Condominio. Con il primo motivo di gravame il ricorrente principale denunciava il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell’art.4 legge 794/1942, avendo la Corte di Appello, senza enunciarne le ragioni, liquidato gli onorari di avvocato del giudizio di legittimità in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile. La presenza di minimi tariffari inderogabili è allineata al principio comunitario della libera concorrenza. La Suprema Corte riteneva fondata l’eccezione. Osservavano gli Ermellini come la giurisprudenza, sostenuta anche dagli orientamenti della Corte di Giustizia della CEE, avesse escluso la illegittimità del principio di inderogabilità dei minimi tariffari. In particolare la Corte di Giustizia nella pronuncia del 19 febbraio 2002 C 35-99 affermava come i principi della libera concorrenza di cui agli articolo 5 e 85 trattato CEE non impedissero l’adozione di una misura legislativa che approvasse, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che stabilisca dei minimi e dei massimi da rispettare per gli appartenenti all’ordine medesimo. Più di recente la Corte di Giustizia CEE cause C-94/04 e C 202/04 riconfermava la predetta impostazione giustificando la limitazione posta dalla inderogabilità dei minimi tariffari d.m. numero 127/2004 in ragione della necessità di garantire la qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti e della buona amministrazione della giustizia. Sostenevano i Giudici come in un contesto come quello italiano, caratterizzato da un elevato numero di avvocati, la presenza di tariffe che fissino onorari minimi consentono di evitare una concorrenza che si tradurrebbe in offerta di prestazioni al ribasso, tali da poter determinare anche un peggioramento della qualità del servizio reso Cass. civ. numero 20269/2010 . È nulla la sentenza in presenza di un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo nella parte relativa alla liquidazione delle spese. Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la nullità della sentenza di appello per difformità del dispositivo rispetto alla motivazione, relativamente alla parte di liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. Nel caso di specie vi era una chiara divergenza tra gli importi liquidati a titolo di spese nella parte motiva della pronuncia, e quelli invece indicati nel dispositivo. I giudici di nomofilachia individuavano così un contrasto insanabile nella pronuncia, posto che la lettura della motivazione e del dispositivo non consentivano di ricavare l’ammontare delle spese liquidate dal giudice del rinvio. Conseguenza di tale divergenza non poteva che essere la nullità della sentenza, ai sensi degli articolo 156 e 360 numero 4 c.p.c., non essendo in concreto possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 febbraio – 23 aprile 2013, numero 9799 Presidente Oddo – Relatore Matera Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12-5-1993 la Editur-Edilizia Turistica Residenziale s.r.l., premesso di essere proprietaria di un suolo esteso mq. 5.845, sito in omissis , compreso in una lottizzazione regolarmente approvata, esponeva che, avendo trasportato in loco le attrezzature per la installazione di un cantiere, gli altri proprietari avevano impedito alle maestranze di procedere a tanto che su tale suolo, peraltro, era stato realizzato abusivamente un invaso per l'accumulo di acqua potabile, con impianto di distribuzione alle varie unità immobiliari. Tanto premesso, l'attrice conveniva dinanzi al Tribunale di Bari il Condominio omissis , per sentir accertare il suo diritto di accesso e all'uso delle cose comuni, e sentir condannare il convenuto alla immediata rimozione degli impianti e dei manufatti esistenti sul suolo di sua proprietà esclusiva. Nel costituirsi, il convenuto contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente la s.p.a. Cometa, acquirente del suolo in forza di atto del 16-5-1993, la quale faceva proprie tutte le deduzioni ed argomentazioni prospettate dall'attrice. Con sentenza del dell'11-1-1994 il Tribunale accoglieva la domanda. Avverso la predetta decisione proponevano appello principale il Condominio omissis e appello incidentale il Fallimento della s.p.a. Cometa dichiarato con sentenza del 21-4-1998 . Con sentenza numero 390/2001 la Corte di Appello di Bari annullava la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio nei confronti delle altre parti interessate, disponendo per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione principale la Ediltur s.r.l. e ricorso incidentale il Villaggio omissis e il Fallimento della s.p.a. Cometa. Con sentenza numero 19597/2004 la Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente principale e dal Fallimento Cometa avente ad oggetto la errata liquidazione cumulativa delle spese disposta in loro favore e del primo motivo proposto dallo stesso Fallimento relativo alla mancata pronuncia sulla domanda di condanna generica del Condominio al risarcimento danni , cassava la sentenza impugnata in relazione a tali motivi, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. A seguito della riassunzione del giudizio, con sentenza del 23-11-2006 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata, condannava il Condominio omissis al risarcimento dei danni cagionati alla società Cometa e, per essa, al suo Fallimento, da liquidarsi in separata sede condannava il Condominio omissis a corrispondere al Fallimento Cometa il 50% delle spese del giudizio di primo e secondo grado e quelle del giudizio di legittimità condannava lo stesso Condominio a corrispondere alla Ediltur s.r.l. il 50% delle spese del giudizio di primo e secondo grado e quelle del giudizio di legittimità condannava, infine, il Condominio alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore del Fallimento Cometa e della Ediltur s.r.l Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Ediltur s.r.l., sulla base di due motivi, attinenti al capo relativo alle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. Il Condominio omissis ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, anch'esso inerente alla regolamentazione delle spese. Il Fallimento Cometa non ha svolto attività difensive. Motivi della decisione In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c 1 Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell'articolo 4 della legge numero 794/1942, avendo la Corte di Appello, senza enunciare le ragioni della sua decisione, liquidato gli onorari di avvocato relativi al giudizio di legittimità in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità di tale motivo, avendo la ricorrente denunciato la violazione di una norma tacitamente abrogata ad opera della legge 1051/1957 e fatto, quindi, riferimento ad un parametro normativo che non può essere utilizzato per la determinazione dei compensi degli avvocati. L'eccezione è infondata, avendo questa Corte più volte avuto modo di chiarire che, in tema di onorari di avvocato, l'articolo 4 della legge 13 giugno 1942 numero 794, secondo il quale è consentito liquidare gli onorari riducendo i minimi fino alla metà quando si tratti di cause di particolare semplicità, non è stato abrogato dall'articolo unico della legge numero 1051 del 1957, che ha demandato al Consiglio Nazionale Forense la sola determinazione dei criteri tariffari, in quanto tale delega non può incidere sui poteri che la prioritaria legge del numero 794 del 1942 aveva espressamente e direttamente conferito al giudice per la liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente Cass. 3-9-2003 numero 12840 Cass. 18-12-2003 numero 19412 Cass. 22-5-2004 numero 9874 Cass. 29-5-2004 numero 10454 Cass. 8-7-2004 numero 12635 . Si palesa priva di pregio anche l'ulteriore eccezione sollevata dal controricorrente, secondo cui l'inderogabilità dei minimi tariffari per le prestazioni di avvocato sarebbe contraria all'articolo 49 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, ponendosi in contrasto con il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno della Comunità. Si osserva, al riguardo, che questa Corte, in tema di tariffe professionali degli avvocati, ha ripetutamente escluso la illegittimità del principio di inderogabilità dei minimi tariffari, proprio alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la quale, con la sentenza 19-2-2002, in causa C-35/99, ha affermato che gli articolo 5 e 85 del trattato CEE divenuti articolo 10 Ce e 81 Ce in materia di libera concorrenza non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia dettata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, numero 1578, come modificato cfr. Cass. 17-3-2003 numero 15551 Cass. 28-4-2004 numero 8135 Cass. 28-3-2006 numero 7094 . La conformità al principio comunitario della libera concorrenza delle norme del diritto interno in virtù delle quali è imposta la inderogabilità dei minimi di tariffa forense, costituisce orientamento confermato dalla più recente sentenza della Corte di Giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04. In tale sentenza, tra l'altro, si sottolinea che una limitazione al principio di libera prestazione dei servizi professionali può essere consentita allorché ragioni imperative di interesse pubblico la giustifichino ragioni che, con riferimento alla inderogabilità dei minimi della tariffa degli avvocati, vengono individuate nell'esigenza di garantire la qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti consumatori e la buona amministrazione della giustizia. In particolare, per i servizi legali, la Corte individua come fattore di rischio il numero estremamente elevato di professionisti iscritti ed in attività, e riconosce al giudice nazionale il compito di determinare se la restrizione della libera prestazione creata dal divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari per i servizi legali, previsto dalla legislazione italiana, risponde a ragioni imperative di interesse pubblico ed è strettamente idoneo a garantire da un lato che vi sia corrispondenza tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati, dall'altro che la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato alla tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia. Pur non essendo una garanzia della qualità dei servizi, non si può di certo escludere - ed anzi deve affermarsi - che nel contesto italiano, caratterizzato da una elevata presenza di avvocati, le tariffe che fissano onorari minimi consentano di evitare una concorrenza che si traduce nell'offerta di prestazioni al ribasso , tali da poter determinare un peggioramento della qualità del servizio Cass. 27-9-2010 numero 20269 . Disattese le eccezioni del controricorrente, si osserva che il motivo in esame è fondato, in quanto effettivamente gli onorari liquidati dal giudice di rinvio in favore della Ediltur per il giudizio di legittimità risultano inferiori ai minimi tariffari d.m. numero 127/2004 applicabili nella specie, che, per le cause di valore indeterminabile tab. A, capo 5 avanti alla Corte di Cassazione, erano i seguenti Euro 360,00 per lo studio della controversia, Euro 185,00 per le consultazioni col cliente, Euro 360,00 per la redazione del ricorso ed Euro 360,00 per la discussione il tutto per complessivi Euro 1.265,00. 2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difformità del dispositivo rispetto alla motivazione, in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. Anche tale motivo è fondato. Questa Corte ha più volte avuto modo di precisare che sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli articolo 156 e 360 numero 4 c.p.c., nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mercé valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo Cass. 2-7-2007 numero 14966 Cass. 13-5-1999 numero 4754 Cass. 13-7-1995 numero 7671 . Nella specie, è ravvisabile una palese divergenza tra gli importi liquidati a titolo di spese in favore della s.r.l. Ediltur per il giudizio di rinvio Euro 6.350,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, Euro 1.050,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari nella parte motiva della sentenza impugnata e quelli indicati nel dispositivo Euro 4.900,00, di cui Euro 900,00 per diritti ed Euro 4.000,00 per onorari . Si tratta di un contrasto insanabile, non essendo possibile ricavare da una coordinata lettura della motivazione e del dispositivo l'effettivo contenuto precettivo della statuizione adottata, e cioè quale sia, in concreto, l'ammontare delle spese che il giudice di rinvio ha inteso liquidare. 3 In relazione ad entrambi i motivi di ricorso principale, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, la quale provvedere anche sulle spese del presente grado di giudizio. 4 Con l'unico motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di Appello liquidato in eguale misura le spese borsuali sostenute dal Fallimento Cometa e dalla Ediltur s.r.l. nel giudizio di rinvio, pur non avendo tale ultima società sostenuto gli esborsi relativi al contributo unificato, corrisposto solo dall'appellante Fallimento Cometa. Rileva la Corte che, in base al combinato disposto degli articolo 366 numero 3 e 371 c.p.c., il ricorso incidentale deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa. Pertanto, è inammissibile il ricorso incidentale che si limiti a riportarsi all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'articolo 366 numero 3 c.p.c. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti tra le tante v. Cass. S.U. 13-2-.1998 numero 1513 Cass. 27-7-2005 numero . 15672 Cass. 11-10-2005 numero 19756 Cass. 20-10-2005 numero 20322 Cass. 8-1-2010 numero 76 . Nella specie, nel controricorso è del tutto omessa l'esposizione dei fatti di causa, che a pag. 3 è stata data per conosciuta , mediante un mero rinvio alla sentenza impugnata ed al ricorso principale. Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente grado di giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.