Ingenti somme prelevate dalla cassa sociale 7 anni prima del fallimento: il reato c’è comunque

E’ sufficiente l’idoneità del fatto a creare danno al patrimonio sociale e quindi alla massa di creditori.

Lo ha sottolineato la Cassazione con la sentenza numero 17347/13, depositata il 16 aprile scorso. Il caso. Bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, questi i reati per cui viene condannato l’amministratore di una s.r.l. dichiarata fallita il 27 febbraio 2002. Per quanto riguarda la bancarotta documentale, i giudici di merito hanno ravvisato la penale responsabilità dell’imputato nell’irregolare tenuta delle scritture contabili, nella mancata trasparenza del registro IVA vendite, del libro soci e del libro beni ammortizzabili. Per il reato di bancarotta patrimoniale, invece, la responsabilità si ravvisa nella distrazione di 310 milioni di lire prelevati dalla cassa sociale nel corso dell’esercizio 1995. L’imputato, tramite il proprio difensore, presenta ricorso per cassazione. Bancarotta patrimoniale o semplice? Nessuno dei motivi proposti, però, viene accolto dalla S.C. che, in particolare, fa alcune precisazioni sul prelievo di denaro effettuato nel 1995. Il ricorrente, infatti, ritiene insussistente il reato di bancarotta fraudolenta e, in subordine, la configurabilità della bancarotta semplice, in quanto, a suo dire, i 310 milioni di lire prelevati rappresentavano la restituzione di un finanziamento effettuato dal socio stesso alla società. Cosa che, in realtà, non risulta dal bilancio. Gli Ermellini, infatti, posto che era onere dell’amministratore dimostrare il legittimo impiego della relativa somma, ritengono corretta la decisione dei giudici di merito che avevano inquadrato il comportamento dell’imputato nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il prelievo è avvenuto 7 anni prima del fallimento. Infine, conclude la Corte, è irrilevante che il fatto sia avvenuto 7 anni prima del fallimento, «essendo sufficiente l’idoneità del medesimo a creare danno al patrimonio sociale e quindi alla massa di creditori».

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 novembre 2012 – 16 aprile 2013, numero 17347 Presidente Ferrua – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 5-12-2011, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Cosenza, ha condannato S.F. a pena di giustizia per reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale capi A e C articolo 216, comma 1, nnumero 1 e 2, 219 comma 2, numero 1 e 223 L.F. commessi nella qualità di amministratore della Autoerre srl, dichiarata fallita il 27-2-2002. 2. I giudici di merito hanno ravvisato la penale responsabilità dell'imputato, quanto alla bancarotta documentale, nella irregolare tenuta delle scritture contabili, caratterizzate da omissioni, manchevolezze e confusione, nonché nella mancata tenuta del registro IVA vendite, del libro soci e del libro beni ammortizza bili capo A quanto alla bancarotta patrimoniale, nella distrazione della somma di L. 310.000.000 prelevate dalla cassa sociale nel corso dell'esercizio 1995 capo C . 3. È stato presentato ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, avv. Nicola Piluso, il quale lamenta - la violazione dell'articolo 517 cod. proc. penumero , per essere stato contestato all'imputato il reato di cui al capo C nel corso dell'istruttoria dibattimentale di I grado, sebbene il fatto fosse già emerso nel corso delle indagini preliminari - l'inconciliabilità tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria di cui all'articolo 223, comma 2, numero 2, della legge fallimentare, essendo il secondo reato assorbito nel primo - l'illogicità della motivazione in ordine alla prova del reato di cui al capo A , risiedente nel fatto che, ad avviso del ricorrente, la materialità del reato richiede una condotta positiva di frode e non può consistere in una mera condotta omissiva che non è stata dimostrata l'intenzionalità della condotta decettiva. Inoltre, perché non si è tenuto conto del fatto che, dopo l'uscita di scena dell'imputato, la documentazione contabile è stata tenuta da altre sei persone ed è stata poi rinvenuta, abbandonata, in un capannone di proprietà di terzi - l'insussistenza del reato di cui al capo C , dal momento che lo stesso Pubblico Ministero aveva qualificato il fatto come rimborso di un finanziamento fatto dal socio alla società fatto, questo, che è penalmente irrilevante - l'omessa riqualificazione del reato come bancarotta semplice, inutilmente richiesta alla Corte d'appello - l'omessa applicazione dell'indulto, anch'essa inutilmente richiesta alla Corte d'appello. Considerato in diritto Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento. 1. La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte in tema di nuove contestazioni è nel senso che la modifica dell'imputazione di cui all'articolo 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'articolo 517 c.p.p. ben possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, sulla sola base degli atti già acquisiti dal p.m. nel corso delle indagini preliminari Cassazione penale, sez. VI, 22/09/2009, numero 44980 CED Cass. penumero 2009, rv 245284. cfr. Cass. S.U. 28/10/1998, numero 4, Barbagallo . A tale orientamento questo collegio ritiene di aderire, posto che l'articolo 517 cod. proc. penumero pone, come unica condizione per la formulazione di nuove contestazioni, che il reato da contestare - com'è dato riscontrare nella specie - sia connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lett. b a quelli per cui si procede. Né possono portare al superamento del dato normativo le considerazioni difensive, incentrate sul rilievo che, quando viene fatta la nuova contestazione, è stata superata l'udienza preliminare ed è stata già scelta una linea difensiva, perché le preclusioni a danno dell'imputato sono state rimosse dalle pronunce della Corte Costituzionale, succedutesi nel tempo, che hanno reso possibile l'accesso, in caso di contestazioni formulate in udienza, al patteggiamento CC numero 265/94 , all'oblazione CC, numero 530/95 e, da ultimo, al giudizio abbreviato CC, numero 333/2009 e perché non può essere la scelta di una linea difensiva - fatta dall'imputato nella consapevolezza dei reati che possono essergli contestati - a paralizzare il doveroso esercizio dell'azione penale. 2. Privo di logica e di aderenza al caso concreto è la dedotta inconciliabilità tra il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta impropria di cui all'articolo 223, comma 2, numero 2, della legge fallimentare, dal momento che all'imputato è contestata la bancarotta documentale e la bancarotta per distrazione non gli è contestato di aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società nel che consiste il reato di cui all'articolo 223, comma 2, numero 2, L.F. . Ed è' fuori discussione che l'amministratore risponde sia della regolare tenuta della contabilità che della preservazione del patrimonio sociale. 3. Infondate sono le censure mosse alla sentenza in ordine alla prova del reato di cui al capo A bancarotta documentale . La Corte territoriale, con motivazione diffusa e puntuale, ha accertato che la società, nel periodo in cui l'imputato ne fu amministratore dal 1991 al 31-7-1996 , omise la tenuta di alcune scritture contabili il libro soci, il libro mastro e il libro dei beni ammortizzabili e ne tenne altre in maniera incompleta il libro giornale vidimato il 29/6/1994 mancava di 22 pagine il libro giornale vidimato il 16/11/1995 era mancante di 282 pagine o confusionaria così per il registro IVA acquisti . Tali omissioni e manchevolezze integrano senz'altro l'elemento oggettivo del reato contestato, in quanto, come hanno rilevato i giudici di merito - con accertamento di fatto incensurabile in questa sede - hanno reso impossibile, o comunque estremamente difficile, al curatore la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Per contro, priva di fondamento giuridico è l'affermazione difensiva, secondo cui la materialità del reato richiede una condotta positiva di frode e non può consistere in una mera condotta omissiva , sia perché l'omessa tenuta delle scritture o parti di esse rientra nella previsione normativa seconda parte dell'articolo 216, comma 1, numero 2, L.F. , sia perché all'imputato è contestato anche l'occultamento e la distruzione di parte della documentazione contabile, attuati al fine recare a sé un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori comportamenti, questi, che rientrano senz'altro nel concetto di frode definito dall'articolo 216 L.F Inammissibili sono le censure in tema di imputabilità del fatto-reato, in quanto rivolte a sollecitare un nuovo esame, da parte di questa Corte, degli elementi di prova acquisiti al giudizio, su cui la Corte d'appello si è pronunciata con motivazione esaustiva, evidenziando che la maggior parte delle omissioni si sono verificate nel periodo in cui l'imputato rivestiva la carica di amministratore e, quanto all'occultamento, che solo lui aveva interesse a celare la prova di operazioni rivelatrici di una gestione disinvolta e personalistica della società, essendone stato il dominus per lungo tempo ed essendo stato sostituito, fino al 2000, da soggetto che era la sua longa manus. Quanto all'elemento soggettivo - integrato, quanto alla prima parte dell'articolo 216, comma 1, numero 2, dal dolo generico e, quanto alla seconda parte, dal dolo specifico - la sentenza impugnata ha diffusamente evidenziato che le condotte ascritte all'imputato - tenuta caotica della contabilità, sottrazione di pagine dai libri obbligatori, occultamente di parte delle scritture e distrazione di somme rilevanti - sono segni inconfutabili della coscienza e volontà di tenere le scritture in maniera irregolare e della consapevolezza che questo fatto renderà o potrà rendere impossibile o più difficile la ricostruzione delle vicende del patrimonio d'impresa, nonché dell'intenzione di recare a sé un ingiusto profitto e pregiudizio ai creditori. Trattasi di argomentazioni assolutamente logiche, che rendono ragione della decisione assunta e sottraggono la motivazione alle censure del ricorrente, anche laddove contestano la natura fraudolenta della bancarotta in direzione di quella semplice . 4. Infondato è il motivo con cui si assume l'insussistenza del reato sud C ed in subordine la configurabilità di bancarotta semplice, motivo ancorato alla circostanza che la somma prelevata 310 milioni di lire rappresentava la restituzione di un finanziamento effettuato dal socio stesso alla società. Innanzitutto si osserva che nel provvedimento impugnato è stato posto in luce come nella fattispecie in esame manchi la prova che sia stato proprio il S. a finanziare la società, non esistendo nel bilancio del 1994, pure richiamato dalla difesa, indicazione in tal senso. In ogni caso va considerato che neppure in base alle allegazioni del ricorrente potrebbe individuarsi nei suoi confronti ipotesi di credito esigibile invero, se si fosse trattato come affermato in ricorso, con un mero richiamo al citato bilancio ed alla nota integrativa di somma erogata a titolo di mutuo non risulterebbe comunque dimostrato essersi verificata la scadenza dell'obbligo di restituzione se invece si fosse trattato di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva in conto capitale o simili denominazioni, l'esigibilità si sarebbe realizzata solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione si veda sul punto cassazione civile 31 marzo 2000 Rv. 588234 cassazione civile 23 febbraio 2012, numero 2758, Rv. 621560, ove al contempo si sottolinea che la natura dell'erogazione non dipende tanto dalla denominazione contenuta nelle scritture contabili, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato, dalle sue finalità e dagli interessi sottesi . Quanto sopra vale ad escludere non solo le invocate ipotesi di irrilevanza penale della condotta e di bancarotta semplice, ma altresì la possibilità di derubricare il fatto in bancarotta preferenziale ciò perché ai fini della configurabilità di quest'ultima è necessario che il credito sia liquido ed esigibile Cass. 73/2008, numero 14908, Rv 239487 Cass. 20/11/2011, numero 1793 - Rv 252003 . Nella delineata situazione - posto che era onere dell'amministratore, a fronte dell'accertato ed incontestato prelievo da lui effettuato, dimostrare il legittimo impiego della relativa somma Cass. 15/12/2004, Rv 231411 Cass. 27/11/2008, Rv 243295 - correttamente i giudici di merito hanno inquadrato il comportamento del predetto nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione. Né incide il rilievo che il fatto de quo sia avvenuto sette anni prima del fallimento, essendo sufficiente l'idoneità del medesimo a creare dannosa al patrimonio sociale e quindi alla massa dei creditori Cass. 22-11-2006, Rv 235694 , idoneità congruamente evidenziata dalla Corte territoriale in base alla circostanza che la restituzione era stata effettuata in un periodo in cui la società aveva già accumulato rilevanti perdite per 1500 milioni di lire e si trovava in stato di insolvenza. 5. Non da luogo a nullità della sentenza, infine, l'omessa pronuncia sull'indulto, richiesto dal ricorrente, in quanto la sua applicazione può, senza pregiudizio per l'imputato, essere rimessa alla fase esecutiva. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.