E’ finalmente più semplice organizzare spettacoli dal vivo e intrattenimenti danzanti di minore portata in bar, pub e aree pubbliche, purché questi eventi non proseguano oltre le ore 24 e non prevedano più di 200 partecipanti.
Basterà infatti presentare una SCIA che attesti la rispondenza dell’evento alla ridotta capienza del luogo e allegare alla pratica tutta la documentazione sulla sicurezza dell’allestimento con piena responsabilizzazione degli organizzatori e dei tecnici. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con un interessante parere inoltrato al comune di Ravenna il 27 febbraio 2014. La questione dei piccoli trattenimenti come piano bar e spettacoli interessa particolarmente anche la riviera romagnola dove sono frequenti gli interventi degli organi di vigilanza per contrastare iniziative particolarmente rumorose o troppo affollate, carenti pure dal punto di vista della sicurezza. Con l’articolo 7 d.l. numero 91/2013 peraltro la disciplina di queste iniziative è stata parzialmente liberalizzata innestando nel corpo degli articolo 68 e 69 TULPS letteralmente la possibilità di organizzare eventi limitati a 200 persone e fino alle 24 del giorno di inizio, previa presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività. Per chiarire la portata di questa novella, che tra l’altro interferisce anche con le diverse disposizioni regionali in materia, il comune candidato capitale europea della cultura ha richiesto chiarimenti al Viminale. Innanzitutto, con il termine eventi a parere del Ministero si può fare riferimento a tutti gli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici dal vivo. In pratica, quindi, non solo piano bar, concerti o iniziative musicali ma anche eventi danzanti che vedono la partecipazione attiva dei presenti in sala. Bisogna far riferimento alla capienza effettiva del luogo. Per quanto riguarda la misura massima dei partecipanti però non occorre fare riferimento alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile di pubblico. Bensì alla oggettiva capienza del luogo deputato all’evento, sia esso chiuso o aperto. Ma sulla verifica o meno dell’agibilità del locale il ministero non ha chiarito del tutto i dubbi che si erano aperti con l’introduzione della SCIA negli articolo 68 e 69 TULPS. Infatti, in linea di principio, questi articoli presuppongono una istruttoria, previo parere della commissione di vigilanza, prima di procedere al rilascio della licenza. Mentre la SCIA produce effetto di per sé, senza essere subordinata ad altri documenti. Ora questa novella, per quanto riguarda gli eventi dal vivo di minore portata fino a mezzanotte, sembra spiazzare le normali istruttorie comunali. Anche perché nei bar, nei pub e nei locali pubblici in generale è raro che sia stata formalizzata una normale agibilità ai sensi dell’articolo 80 TULPS che renderebbe superfluo il parere della commissione comunale di vigilanza . Per attestare la sicurezza del luogo, secondo il Viminale, non serve comunque alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione. La commissione comunale di vigilanza potrà sempre effettuare sopralluoghi a campione. La pratica di SCIA deve sempre continuare ad essere corredata da tutta la documentazione tecnica normalmente richiesta in relazione alle caratteristiche dell’allestimento proposto. In pratica la SCIA dovrà essere corredata da tutta la documentazione tecnica idonea ad attestare la sicurezza dell’evento con piena assunzione di responsabilità in capo all’organizzatore e ai tecnici preposti. E la commissione comunale di vigilanza potrà sempre effettuare sopralluoghi a campione nonostante la tempistica ridotta limiterà molto questo tipo di interventi.
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