Una volta provata la qualifica di datore di lavoro dell’indagato, la responsabilità per l’omessa predisposizione del documento di “valutazione rischi per la sicurezza dei lavoratori” è innegabile.
Questo è quanto emerge dalla sentenza numero 11834, depositata il 13 marzo 2013. La fattispecie. La direttrice di una ditta adibita alla preparazione e somministrazione dei pasti, operante presso una scuola primaria, veniva dichiarata colpevole del reato previsto dall’articolo 29, comma 1, d.lgs. numero 81/2008, e condannata alla pena di 2.100 euro di ammenda, in quanto ometteva di predisporre in maniera idonea il documento di “valutazione rischi per la sicurezza dei lavoratori”. Nello specifico, l’accertamento effettuato dall’ASL era stato determinato da una crisi asmatica che aveva colpito una dipendente. È provato che la donna fosse la datrice di lavoro. La condanna viene confermata anche dai giudici di Cassazione che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno ritenuto provato – al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente - il fatto che la donna rivestisse la qualifica di datore di lavoro. E, inoltre, hanno affermato che, nel caso di specie, «l’eventuale irritualità della notifica de qua non determina la nullità né della sentenza impugnata né del giudizio di legittimità», anche perché non risulta decorso nei confronti del ricorrente il dies a quo per proporre l’impugnazione medesima.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 febbraio – 13 marzo 2013, numero 11834 Presidente Squassoni – Relatore Gentile Ritenuto in fatto 1. il Tribunale di Verbania, con sentenza emessa il 30/11/2011, dichiarava M.G.E C. colpevole del reato di cui all'articolo 29, comma 1, d.lgs. 09 aprile 2008 numero 81 - per aver omesso, quale direttore della ditta Alessio, operante presso la Scuola Primaria di ubicata come in atti, di predisporre idoneamente il documento di valutazione dei rischi centri di cottura Comune di del 30/12/2008 fatto accertato il omissis il tutto come contestato in atti - e la condannava alla pena di Euro 2.100,00 di ammenda. 2. La difesa dell'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex articolo 606, lett. b , cod. proc. penumero . 2.1. In particolare la difesa esponeva a che l'estratto contumaciale della sentenza de qua era stato notificato presso l'originario domicilio dell'imputata, anziché presso lo studio del difensore di fiducia, sito in OMISSIS b che non era stata accertata in concreto la qualità di datore di lavoro dell'imputata nel contesto lavorativo ove è stato effettuato l'accertamento operato dal competente ufficio dell'A.S.L., con conseguente non punibilità della C. . Tanto dedotto la difesa della ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1- Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il Tribunale di Verbania ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che C.M.G.E. , quale amministratore unico della società Alessio operante nel plesso scolastico della Scuola Primaria di , ubicata come in atti, adibita alla preparazione e somministrazione dei pasti - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - non aveva predisposto un idoneo documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 17 d.lgs. 09/04/2008 numero 81. L'accertamento effettuato dall'A.S.L. era stato determinato da una crisi asmatica che aveva colpito una lavoratrice dipendente della ditta Alessio operante nel citato plesso scolastico vedi sentenza 1 grado pagg. 2, 3, 4 . Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui agli articolo 28, 29 d.lgs. 81/2008. 2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate per le seguenti ragioni principali 2.1. La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza è stato effettuata il 21/12/2011 tramite servizio postale presso il domicilio della C. in via omissis . L'eventuale irritualità della notifica de qua non determina la nullità né della sentenza impugnata né dell'attuale giudizio di legittimità. Invero la C. ove ne ricorrano le condizioni - ben può proporre ulteriore ed autonomo ricorso per Cassazione, non essendo decorso nei suoi confronti il dies a quo per proporre l'impugnazione medesima. 2.2. L'assunto difensivo secondo cui C.M.G.E. non rivestiva la qualifica di datore di lavoro, nella fattispecie in esame, è in contrasto con quanto accertato dal giudice di merito vedi pag. 5 sentenza impugnata . Detto assunto, peraltro, costituisce eccezione in punto di fatto, non consentita in sede di legittimità [Giurisprudenza consolidata Sez. U, numero 6402 del 02/07/1997, rv 207944 Sez. U, numero 930 del 29/01/1996, rv 203428 Sez. I, numero 5285 del 06/05/1998, rv 210543 Sez. V, numero 1004 del 31/01/2000, rv 215745 Sez. V, numero 13648 del 14/04/2006, rv 233381]. 3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da M.G.E C. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.