La persona offesa ha avuto modo di prendere visione dei beni a lui spettanti solo al momento dell’immissione nel possesso dei beni stessi.
Pertanto la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11276 depositata l’11 marzo 2013, ha ritenuto tempestiva la querela proposta dalla parte offesa. La fattispecie. La separazione tra coniugi non è sempre pacifica anzi, spesso lascia strascichi per molto tempo e iniziano delle battaglie per la divisione dei beni e degli oggetti, anche quelli senza un rilevante valore economico. Proprio per l’appropriazione indebita di mobili facenti parte dell’arredo del salone e della camera da letto della casa coniugale, assegnata all’ex marito, nonché di servizi di piatti e da caffè, di batterie da cucina e di elettrodomestici vari, una donna veniva condannata, in entrambi i giudizi di merito, alla pena di mesi 4 di reclusione e alla rifusione dei danni in favore della parte civile. La querela è stata proposta in maniera tempestiva. Anche i giudici di Cassazione, a cui la donna si è rivolta, non ritengono fondate le doglianze proposte. La querela, infatti, è da ritenersi proposta in modo tempestivo perché, solo al momento della immissione nel possesso dei propri beni, assegnati dal Tribunale in sede di separazione, la persona offesa ha avuto modo di prendere visione degli stessi e di percepire la definitiva volontà dell’imputata di invertire il possesso dei beni, avendoli rimossi dalla loro originaria collocazione e non consegnandoli all’avente diritto. Il ricorso dell’imputata, quindi, è a ritenersi inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 dicembre 2012 – 11 marzo 2013, numero 11276 Presidente Cosentino – Relatore De Crescienzo Motivi della decisione A.G. , tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 10.11.2011 con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta, confermando la decisione 6.10.2010 del Tribunale, l'ha condannata alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e alla rifusione dei danni in favore della parte civile, siccome responsabile del delitto di cui all'articolo 646 c.p., fatto accertato in omissis . La difesa dell'imputata richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo p.1. ex articolo 606 1^ comma lett. c c.p.p. la violazione dell'articolo 124 c.p., perché la parte offesa ha esercitato il diritto di querela proposta il 6.9.2005 oltre i termini di legge, sostenendo che la medesima avrebbe avuto cognizione del reato in data . p.2. ex articolo 606 1^ comma lett. b c.p.p. la violazione degli articolo 157, 158 c.p. e 531 c.p.p., perché la Corte d'Appello non ha riconosciuto che il reato ascritto all'imputata è estinto per prescrizione. Sul punto la difesa sostiene non essere provato che il reato sia stato commesso il giorno giorno dell'accertamento del fatto , potendosi far risalire la condotta in epoca prossima all'11.4.2003, data della sentenza con la quale veniva definitivamente assegnata alla persona offesa la casa coniugale e il suo contenuto. La difesa conclude che nella incertezza della data del commesso reato, la Corte territoriale avrebbe dovuto riferire il fatti alla data più risalente, in attuazione del principio del favor rei. Nel corso dell'udienza si costituiva la parte civile che depositava le proprie conclusioni scritte. Ritenuto in diritto La A.G. è stata sottoposta a procedimento penale per il delitto di cui all'articolo 646 c.p., perché, per procurare a se un ingiusto profitto, si appropriava dei mobili facenti parte dell'arredo del salone e della camera da letto della casa coniugale, assegnata con sentenza emessa dal tribunale di Caltanissetta l'11.4.2003 al coniuge separato F.S. , nonché di servizi di piatti e da caffè, di batterie da cucina e di elettrodomestici vari fatto commesso in omissis . Dalla lettura della decisione impugnata si evince che a seguito di un contenzioso civile, che aveva visto il F. odierna parte offesa del reato assegnatario dell'abitazione coniugale e del relativo contenuto, lo stesso era stato immesso nel possesso dei beni a seguito di procedura esecutiva svoltasi in data . Nel corso dell'atto, eseguito con la presenza dell'Ufficiale giudiziario, il F. aveva modo di constatare la mancanza di mobili e suppellettili. Le suddette circostanze di fatto appaiono pacifiche. In riferimento alla mancanza di mobili e suppellettili, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal F. , alle dichiarazioni rese dall'avv.to Franca Carapezza legale del F. presente al momento della immissione in possesso dei beni assegnati dal Tribunale e al contenuto del Verbale di rilascio e immissione in possesso redatto il 6.9.2005 dall'Ufficiale giudiziario, dal quale la Corte ha desunto che alla suddetta data mancavano i mobili della camera da letto e del salone e che nella cucina si rinvenivano i soli arredi descritti nel verbale medesimo. La Corte territoriale ha quindi svolto una accurata indagine sulla attendibilità della persona offesa, pervenendo a giudizio positivo, sulla scorta anche dei riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni. Passando quindi alla disamina delle questioni poste dalla difesa nella presente sede si osserva pertanto quanto segue. In mancanza di qualsivoglia altro ed ulteriore riferimento oggettivo, che non è stato fornito dalla difesa della ricorrente, si deve necessariamente ritenere che il F. è venuto a conoscenza del fatto illecito commesso in suo danno alla data del 6.9.2005, cioè nel giorno in cui, a seguito di atto di immissione nel possesso delle cose assegnate dal Tribunale in sede di separazione, ha avuto modo di prendere visione delle stesse e del contenuto dell'alloggio. Si deve quindi affermare che solo in data 6.9.2005 la persona offesa è venuta a conoscenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi inerenti al fatto illecito. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità si deve quindi affermare che è corretta la decisione della Corte d'appello nel punto in cui ha affermato che la querela è stata proposta in modo tempestivo in data 12.11.2005 , perché solo al momento della immissione nel possesso dei propri beni, la persona offesa ha avuto modo di percepire la definitiva volontà dell'imputata di invertire il possesso dei beni, avendoli rimossi dalla loro originaria collocazione e non consegnandoli all'avente diritto. V. Cass. 24.1.2012 numero 18860 . Alla correttezza della decisione della Corte, nell'applicazione della regola di diritto, corrisponde un'insufficienza dell'apparato argomentativo della ricorrente che, lungi dal porre in evidenza questioni di diritto, si limita a formulare considerazioni generiche, in fatto, volte ad una diversa ricostruzione della vicenda, che non può essere presa in considerazione nella presente sede. Il motivo deve quindi essere dichiarato inammissibile. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. Il fatto risulta essere commesso il , data nella quale può ritenersi consumata la condotta illecita, attraverso un comportamento dell'imputata che si pone in contrasto con l'esercizio dei diritti della persona offesa. Tenuto conto del compimento di atti di interruzione, la prescrizione del reato ascritto all'imputata matura in anni sette e mesi sei. Pertanto il termine di prescrizione del reato si consuma al 6.3.2013. La Corte d'Appello ha pronunciato la propria sentenza in data 10.11.2011, pertanto non poteva considerare l’estinzione del reato per prescrizione. Alla luce delle suddette considerazioni, si deve ritenere che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della ulteriore considerazione per la quale, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, dal tenore della imputazione riportata nella sentenza di primo grado si evince la data del commesso reato, né diversamente risulta essere stato accertato. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e in via equitativa della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, ravvisandosi nel suo comportamento processuale estremi di responsabilità ex articolo 616 c.p.p La ricorrente va altresì condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel grado del giudizio che vengono liquidate in Euro 2.000,00 oltre Iva e cpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione di quelle sopportate dalla parte civile F.S. , liquidate in Euro 2.000,00 oltre Iva e cpa.