Il momento della conclusione del contratto di compravendita deve essere individuato esclusivamente sulla base del consenso delle parti, rimanendo la dichiarazione unilaterale di vendita un atto di natura ricognitiva.
Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 5667/18, depositata il 9 marzo. La vicenda. In relazione all’acquisto di un’auto, la concessionaria concludeva con l’acquirente un accordo di finanziamento ma l’istituto di credito chiedeva – ed otteneva – un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma erogata, in quanto l’acquirente decedeva il giorno stesso. La scrittura privata autenticata in cui veniva dichiarata la compravendita dell’auto, consegnata poi al figlio dell’acquirente, portava la data del giorno successivo, mentre la trascrizione al P.R.A. era avvenuta dopo tre giorni dall’erogazione del finanziamento e dal contestuale decesso dell’uomo. Il Tribunale, adito dalla concessionaria in opposizione al decreto ingiuntivo, accoglieva la domanda ma la Corte d’Appello ribaltava la decisione ritenendo che la vendita fosse avvenuta il giorno successivo al finanziamento, come riportato sulla scrittura privata autenticata, e dunque dovesse ritenersi affetta dal nullità per il decesso dell’acquirente. Avverso tale decisione ricorre in Cassazione la concessionaria. La conclusione del contratto. La Corte di Cassazione ricorda che la dichiarazione di vendita risultante dalla trascrizione della scrittura privata al P.R.A. costituisce una mera presunzione dell’avvenuto effetto traslativo ma non ha alcuna portata in termini di prova del momento di perfezionamento del contratto, individuabile esclusivamente sulla base del consenso delle parti. In altre parole, «la dichiarazione unilaterale di vendita è un atto di natura ricognitiva del negozio già perfezionatori anteriormente». La parte che invoca l’inesistenza del contratto dovrà dunque fornire la prova contraria alla trascrizione, unitamente alla produzione in giudizio della medesima. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 ottobre 2017 – 9 marzo 2018, numero 5667 Presidente Scaldaferri – Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione La Deutsche Bank ha ottenuto decreto ingiuntivo per Euro 8.392,42 nei confronti di Autoprima a titolo di restituzione del finanziamento erogato dalla opposta in forza dell’accordo di convenzionamento concluso con la concessionaria, relativamente all’acquisto di un’autovettura da parte di C.G. . Il finanziamento è stato erogato il 5/6/2001, giorno della morte del C. . La trascrizione della scrittura privata autenticata del 6/6/2001, nella quale veniva dichiarato dalla s.r.l. AP di aver venduto il veicolo al C. e di averlo consegnato al figlio, è intervenuta il giorno 8/8/2001. Il giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che il contratto di vendita si fosse perfezionato il 5/6. La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado ritenendo che non vi fosse prova dell’avvenuta vendita il 5/6/2001 ma dovesse ritenersi perfezionato il contratto solo il giorno dopo quando l’acquirente era già defunto mediante l’autenticazione notarile della scrittura privata. In tale data tuttavia la vendita doveva ritenersi nulla perché l’acquirente era già morto. Pertanto, poiché il rivenditore è obbligato in via esclusiva verso il finanziatore in ordine all’importo oggetto di finanziamento fino a che la vendita non si sia perfezionata in virtù del contratto di convenzionamento l’opposizione a decreto ingiuntivo veniva rigettata. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, la s.r.l. A.P. con due motivi. Ha resistito con controricorso Deutsche Bank. La parte ricorrente ha depositato memoria. Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 6 r.d.l. numero 1834 del 1923 per aver desunto la data del perfezionamento della vendita da quella relativa alla dichiarazione di vendita contenuta nell’atto di trascrizione presso il P.R.A., risultando, invece, nella stessa dichiarazione trascritta che il consenso produttivo di effetti traslativi era di qualche giorno prima. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 476 cod. civ. nonché il vizio di motivazione per l’erronea interpretazione dell’articolo 12 del contratto di convenzionamento e per la conseguente erronea affermazione della legittimazione passiva della s.r.l. A.P Il collegio non condivide la proposta del relatore alla luce delle considerazioni che seguono. Il primo motivo è manifestamente fondato. La Corte d’Appello ha desunto esclusivamente dalla data della dichiarazione di vendita, così come risultante dalla trascrizione, il dies del perfezionamento del contratto, senza considerare che tale dichiarazione e la successiva trascrizione costituiscono presunzione semplice esclusivamente dell’intervenuto effetto traslativo Cass. 21055 del 2006 13844 del 2015 ma non hanno alcun rilievo probatorio in ordine al momento perfezionativo del contratto che si fonda esclusivamente sul consenso delle parti. La dichiarazione unilaterale di vendita è un atto di natura ricognitiva del negozio già perfezionatosi anteriormente. Ne consegue che con la sua produzione spetta alla parte che esclude la preesistenza del contratto, di fornirne la prova contraria. Il secondo motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo. In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano perché, nell’osservanza del principio di diritto sopra affermato, proceda ad accertare se e quando si è formato il consenso tra le parti della compravendita regolando anche le spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.