Veicoli sottoposti a vincoli dalla polizia: le istruzioni del Viminale

Se scade il contratto del custode acquirente, i veicoli già sequestrati, ma che verranno confiscati successivamente alla data di scadenza, resteranno di interesse del vecchio custode. Nulla potrà vantare a tal proposito il nuovo titolare del contratto.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la circolare n. 1108 del 22 gennaio 2018. La modalità di gestione dei veicoli sottoposti a fermo, sequestro e confisca amministrativa per violazioni al codice stradale affidati al proprietario è particolarmente complessa nel caso di scadenza del contratto sottoscritto tra la Prefettura e l'Agenzia del Demanio con il custode acquirente ai sensi dell'art. 214- bis c.d.s Gestione dei veicoli sequestrati. Il caso più dubbio riguarda il regime da riservare ai veicoli sottoposti a sequestro in vigenza del precedente contratto e sottoposti poi a confisca in attualità del contratto con il nuovo custode – acquirente. Nella pratica è molto diffuso, per esempio, il sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 224- ter c.d.s. protratto nel tempo in attesa dell'esito del relativo procedimento penale che deciderà la confisca. In accordo con l'Agenzia del Demanio a parere del Viminale il diritto all'acquisto di questo tipo di veicoli deve necessariamente essere riconosciuto al custode acquirente uscente. L'obbligazione complessa assunta dal custode acquirente comporta infatti l'impegno ad eseguire le prestazioni di custodia ed acquisto dei mezzi descritte dall'art. 214- bis c.d.s. ovvero dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro durante la vigenza del contratto. Il nuovo custode acquirente non potrà vantare dunque nessuna pretesa su questi mezzi a motore. Per il recupero del veicolo sottoposto a sequestro ma ancora nella disponibilità del privato trasgressore, una volta divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la circolare illustra infine le opportune modalità operative.