Raggruppamento temporaneo di imprese, l’Agenzia interviene sugli obblighi di fatturazione

L’Agenzia precisa, con il principio di diritto numero 17, che gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

Con il principio di diritto numero 17 pubblicato il 18 dicembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al raggruppamento temporaneo di imprese, per quanto concerne gli obblighi di fatturazione ex articolo 21 d.P.R. numero 633/1972, gravanti sulla stazione appaltante essi devono essere assolti dalle singole imprese associate per i lavori gestiti da ciascuna di esse, perché «il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese RTI - istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, d.lgs. numero 50/2016 c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali ». Da ciò discende, secondo l’Agenzia delle Entrate, che «gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 d.P.R. numero 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti». Fonte fiscopiu.it

Entrate_Principio_di_diritto_17_dicembre_2018_n_17