In carcere non è discriminatorio riconoscere meno privilegi al padre che alla madre

Le diverse tutele riconosciute alla madre detenuta e non accordate anche al padre incarcerato, giustificate dalle peculiarità stesse della maternità e dal forte legame che s’instaura col figlio dalla gestazione al suo primo anno d’età, non costituiscono una discriminazione basata sul sesso ex art. 14 Cedu. Sono misure volte a tutelare il benessere psico-fisico del minore.

È quanto stabilito dalla CEDU nel caso Alexandru Enache comma Romania ricomma 16896/12 del 3 ottobre 2017 inserita nei factsheets Gender equality che presenta forti analogie anche col nostro ordinamento si lamentano minori tutele accordate ai detenuti padri. Il caso. Il ricorrente fu condannato a 7 anni per appropriazione indebita e falso quando il figlio era appena nato, ma la sua detenzione iniziò quando aveva pochi mesi. Chiese il rinvio dell’esecuzione della pena come previsto per le detenute madri sino al primo anno del figlio, ma gli fu negata perché la norma non era suscettibile di estensione analogica. Si lamentò anche delle cattive condizioni di detenzione nelle carceri in cui fu ristretto dal 2011 al 2013 21 mesi circa la CEDU, fedele al suo orientamento consolidato, ha riscontrato una deroga all’art. 3 Cedu Mursic comma Croazia [GC] del 20/10/16 . La posizione del padre detenuto è equiparabile a quella della madre? Sì. La CEDU rileva come, sul piano lavorativo, la tutela della genitorialità concessa agli uomini ed alle donne sia identica, poiché entrambi godono di congedi parentali Petrovic comma Austria del 1998 e Kodstantin Markin comma Russia [GC] del 2012 . Questa misura però, essendo regolata dal diritto del lavoro e quindi di natura civile, non è paragonabile al rinvio de qua , essendo invece di natura penale. Entrambe però sono volte a tutelare il supremo interesse del minore benessere e corretto sviluppo psico-fisico . Come si evince dalle c.d. regole di Bangkok sul trattamento delle donne detenute e sulla previsione di misure non privative della loro libertà, contenute nella Risoluzione ONU n. 65/229 del 21/12/10 e dal codice civile entrambi i genitori hanno gli stessi doveri di cura, ma si deve privilegiare l’interesse del minore, tanto che il differimento è concesso anche alle madri adottive. Il rinvio, poi, andava sino all’anno di età sì che esulava dalle conseguenze della gestazione e del parto. La CEDU rileva come per ambo i sessi siano previsti permessi per assistere parenti malati, andare al loro funerale etcomma Le peculiarità della maternità giustificano la diversità di trattamento. In primis la concessione di queste misure alle donne non è ipso iure , ma deve essere valutata di caso in caso e spesso, non ricorrendone le condizioni, è stata respinta. Esistono, come detto, altre possibilità di rinvio della pena in presenza di speciali circostanze da cui possano derivare gravi conseguenze, connesse all’esecuzione delle pena, per il detenuto, la sua famiglia ed il suo lavoro. Nella fattispecie il ricorrente si era avvalso di questa facoltà, ma le invocate difficoltà familiari ed economiche non vi rientravano, sì che è stato giustamente negato. In base alle regole dell’ONU, alla Convenzione ONU sulla tutela della maternità, alla normativa CEDAW ed altre norme internazionali gli Stati, seppure con un margine di discrezionalità, sono obbligati ad adottare misure specifiche a tutela della maternità ed escludono espressamente che alcuni privilegi riconosciuti alla madre discriminino il padre. Il primo anno d’età ed il forte legame che si crea col figlio sin dalla gestazione sono fondamentali per il suo corretto sviluppo ed il benessere. Non è discriminatorio, perciò, che la madre detenuta ed il figlio durante la gestazione, il parto, l’allattamento e lo svezzamento, riceva cure specifiche e gratuite, possa svolgere questa attività in uno spazio ed in lasso di tempo consoni alla sua delicata situazione etcomma poiché né lei né il figlio devono essere trattati da reclusi. In breve, le peculiarità specifiche della maternità e le speciali esigenze di tutela del neonato legittimano l’applicazione di misure e di privilegi specifici non concessi anche al padre detenuto, che pur ha gli stessi doveri di cura del figlio. Ciò, come espressamente riportato da dette norme e regole, non costituisce una discriminazione, ma sono misure volte a tutelare detto interesse supremo nel caso di specie il figlio del ricorrente era accudito dalla madre e dai nonni .

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