L’INPS, con il messaggio numero 3190 pubblicato il 22 agosto, ha illustrato le modalità di gestione delle trattenute relative alle pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo.
L’INPS, con il messaggio numero 3190 pubblicato ieri, ha illustrato le modalità di gestione delle trattenute relative alle pensioni erogate in regime di totalizzazione ai sensi del d.lgs. numero 42/2006 e in regime di cumulo ai sensi della l. numero 228/2012, come modificata dalla l. numero 232/2016. 1. La quota cedibile non può eccedere il quinto dell’importo della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria, risultante nei sistemi di elaborazione al momento dell’estrazione ai fini del relativo pagamento 2. nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge. Questi sono i limiti cui soggiace il calcolo della quota cedibile per la stipula dei contratti di finanziamento da parte dei titolari di pensione. Regime di totalizzazione o di cumulo. Nel caso di trattamento pensionistico erogato in regime di totalizzazione o di cumulo, la quota cedibile deve essere calcolata in relazione all’importo totale della pensione effettivamente in pagamento, a prescindere che le quote della pensione siano erogate dall’INPS e/o da altri Enti e/o Casse professionali. Nel caso in cui il finanziamento fosse stato attivato in attività di servizio il recupero dei finanziamenti viene effettuato con traslazione del residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento. Qualora l’importo della pensione in pagamento non sia sufficientemente capiente e non sia possibile garantire il rispetto dei limiti di cui sopra, l’importo della rata originariamente pattuita verrà rimodulato in diminuzione. Per i ratei di pensione disposti o pagati in data successiva al decesso del pensionato, si procederà alla restituzione delle somme all’Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti eventualmente pervenuti da parte degli Istituti pagatori, con cadenza semestrale ed in proporzione agli importi di propria pertinenza, a condizione che le stesse non siano inferiori a € 12. La pensione liquidata in regime di totalizzazione o di cumulo, quale unico trattamento pensionistico, pur costituito da vari pro-rata, è pignorabile a seguito di procedure esecutive promosse da soggetti terzi. Altri chiarimenti. L'Istituto previdenziale fornisce, altresì, indicazioni su - trattenute per somme dovute all’INPS derivanti da indebiti pensionistici e da TFS/TFR - trattenute per APE volontario - trattenute per APE sociale erogato indebitamente - trattenute per assegni - oneri da riscatto ai fini pensionistici. Fonte lavoropiu.info
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