Portiera aperta all’improvviso, pedone colpito al volto: dettagli decisivi per il risarcimento

In primo grado era stato riconosciuto un ristoro economico, poi negato in secondo grado. Per fare chiarezza i giudici chiedono un approfondimento sui dati relativi all’altezza della vettura, del marciapiede e della vittima.

Scontro assurdo, quasi fantozziano. L’automobilista apre all’improvviso la portiera e colpisce un uomo che cammina tranquillamente sul marciapiede. In ballo l’ipotesi di un risarcimento per i danni riportati dal pedone. Necessario però un approfondimento sui dettagli dell’episodio per arrivare a una decisione Cassazione, ordinanza n. 20482, sez. VI Civile, depositata oggi . Portiera. In prima battuta il Giudice di pace condanna la compagnia assicurativa dell’automobilista a versare 300 euro come risarcimento per le lesioni al volto riportate dalla persona colpita dalla portiera della vettura, una Fiat Panda. Di parere diverso, invece, il Tribunale, che ritiene poco credibile la versione dei fatti fornita dalla persona offesa e corroborata peraltro dalla denuncia di sinistro presentata dall’automobilista. Per i giudici gli elementi a disposizione, ossia altezza della vettura, altezza del marciapiede e altezza dell’uomo colpito e spessore della suola delle scarpe da lui calzate , portano ad escludere che lo sportello possa avere attinto il pedone all’altezza della bocca . Altezza. La visione tracciata in Tribunale viene però ritenuta fragile dai giudici della Cassazione. Ciò perché non vengono considerati fatti notori l’altezza della Panda indicata in non più di un metro e 55 centimetri , quella del marciapiede indicata in almeno 10 centimetri e quella della suola delle scarpe calzate dalla vittima almeno 2 centimetri nonché la distanza fra bocca e sommità del capo . Di conseguenza, considerando anche il dato relativo all’altezza del pedone – un metro e 70 centimetri –, non si può, secondo i magistrati del Palazzaccio, considerare inverosimile che lo sportello abbia colpito il pedone alla bocca . In sostanza, gli elementi valutati in Tribunale non rientrano nella comune esperienza , osservano i magistrati, e quindi meritano di essere specificamente accertati, eventualmente a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio – passaggio, questo, necessario in un nuovo giudizio in Tribunale – per poter realizzare una ricostruzione chiara dell’episodio e decidere, quindi, sull’ipotesi del risarcimento in favore del pedone.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 18 maggio – 28 agosto 2017, n. 20482 Presidente Amendola – Relatore Sestini Rilevato che accogliendo l'appello incidentale proposto dalla Sara Assicurazioni s.p.a., il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da Gi. Pu. appellante principale avverso la sentenza del Giudice di Pace che gli aveva riconosciuto un risarcimento di soli 300,00 Euro , in relazione a lesioni che lo stesso assumeva di essersi procurato andando ad urtare, col volto, contro la portiera di un'autovettura aperta improvvisamente dal conducente Francesco Iavazzo mentre il Pu. camminava sul marciapiede in prossimità del quale era stata parcheggiala la vettura il giudice di appello ha ritenuto che, la versione dei fatti prospettata dal Pu., risultante dalla denuncia di sinistro dello Ia. e confermata da un teste, non rispondesse al vero in quanto contrastante con elementi di fatto notori che facevano escludere che l'attore potesse essere stato attinto dallo sportello all'altezza della bocca ha pertanto ritenuto false le dichiarazioni del teste Vo. e ha condannato il Pu. al pagamento della somma di 15.000,00 Euro a norma dell'art. 96, 3. co. cod. proc. civ. ha proposto ricorso per cassazione il Pu., affidandosi a due motivi con cui ha denunciato -rispettivamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 2. co. e 116 cod. proc. e dell'art. 96, 3. co. cod. proc. civ. la Sara Assicurazioni s.p.a. ha depositato memoria e procura notarile alle liti. Considerato che il Tribunale ha individuato come fatti notori l'altezza della Fiat Panda indicata in non più di 1,55 mt , quella del marciapiede indicata in almeno 10 cm e quella della suola delle scarpe calzate dal Pu. almeno 2 cm e ha concluso che, tenuta presente l'altezza dell'attore indicata in 1,70 mt e stimata in 12 cm fra la distanza fra la sommità del capo e la bocca dell'attore, non risultava verosimile che lo sportello avesse colpito il Pu. alla bocca il primo motivo è fondato, in quanto giudice di appello ha compiuto valutazioni presuntive basate su almeno tre elementi che esulano dalla nozione di notorio inteso come fatto che, rientrando nella comune esperienza, deve intendersi conosciuto senza necessità di essere specificamente provato è evidente, infatti, che l'altezza della vettura, quella del marciapiede e la distanza fra la bocca e la sommità del capo del Pu. costituiscono elementi che non rientrano nella comune esperienza se non in senso generico e orientativo e che, pertanto, avrebbero dovuto essere specificamente accertati eventualmente a mezzo di c.t.u. onde essere individuati nella loro effettiva oggettività e poter costituire la base di un accertamento presuntivo non inficiato dall'incertezza dei fatti noti la sentenza risulta dunque viziata nella parte in cui ha attribuito valenza di notorio a fatti che non rivestono tale natura e richiedono pertanto di essere provati per poter essere posti direttamente o indirettamente, tramite argomentazioni presuntive a fondamento della decisione il primo motivo merita pertanto accoglimento, mentre il secondo rimane assorbito la sentenza va dunque cassata con rinvio al giudice di merito in persona di altro magistrato , che provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro magistrato.