Le modifiche alla tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari sono in G.U.

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale numero 157 del 7 luglio 2017 la Legge 3 luglio 2017, numero 105 recante «Modifiche al codice penale, di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro componenti».

Così la l. numero 105/2017 in Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2017, numero 157. Corpi politici, amministrativi e giudiziari. L’articolo 1 della Legge estende il catalogo dei soggetti passivi del reato di cui all’articolo 388 c.p., ricomprendendovi anche i singoli componenti di Corpi politici, amministrativi e giudiziari o di una qualsiasi amministrazione, per cui la rubrica del reato è ora modificato in «Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ai suoi singoli componenti». Tale reato viene altresì inserito tra i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Atti intimidatori. Si prevede inoltre l’introduzione dell’articolo 399-bis c.p., «Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario» secondo il quale «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell’adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio». Tale disposizione non si applica qualora il fatto ivi descritto sia stato causato da Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato che abbia ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Infine, «chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali» soggiace alla pena prevista al comma 1, articolo 90 del T.U

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