L'Agenzia delle Entrate fissa le regole per i contribuenti esonerati dal saldo IRAP per il 2019 e dalla prima rata per il 2020 circolare 19 ottobre 2020 numero 27/E .
A fronte della previsione dell'esonero dal saldo IRAP per il 2019 e dalla prima rata per il 2020 articolo 24 d.l. numero 34/2020 conv. in l. numero 77/2020 , l'AE ha chiarito come calcolare l'IRAP da versare a saldo per il 2020 e se è possibile, qualora il saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto dovuta per il medesimo periodo, utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso. Prima rata acconto IRAP 2020 In linea generale, ilcalcolodell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi metodo storico . In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo previsionale. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Peraltro, si ricorda che, lanonapplicazione disanzionie interessiin caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso, è previstasoloper il 2020 articolo 20 DL 23/2020 conv. L. 40/2020 . Il contribuente che applica ilmetodo storicoè tenuto a versare ilsecondo acconto parial 60% o al 50% se applica gli ISA e l'eventualesaldoda determinarsi al netto del primo acconto figurativo pari al 40% o al 50% se applica gli ISA e del secondo acconto corrisposto. Qualora, invece, il contribuente utilizzi ilmetodo previsionale, lo stesso è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% o al 50% se applica gli ISA dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d'imposta 2020 e l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo pari al 40% o al 50% se applica gli ISA e del secondo acconto corrisposto. In entrambe le ipotesi il primo acconto figurativo non può mai eccedere il 40% o il 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto adevitare scelte arbitrariecirca il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto storico o previsionale . Saldo IRAP relativo al 2020 inferiore alla prima rata di acconto Il contribuente che applica ilmetodo storicoè tenuto a versare per il periodo d’imposta 2020 - il secondo acconto, pari al 60% o al 50%, se applica gli ISA - l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo pari al 40% o al 50%, se applica gli ISA e del secondo acconto effettivamente corrisposto. Qualora, invece, il contribuente utilizzi ilmetodo previsionale, lo stesso è tenuto a versare, per il medesimo periodo d'imposta 2020 - un secondo acconto pari al 60% o al 50%, se applica gli ISA dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta - l'eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo pari al 40% o al 50% se applica gli ISA e del secondo acconto effettivamente corrisposto. In entrambe le ipotesi, il primo acconto figurativo da sottrarrenon può mai eccedereil 40% o il 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. Perimento di applicazione del metodo previsionale La previsione che dispone, in caso di metodo previsionale, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso articolo 20 DL 23/2020 conv. in L. 40/2020 ,si applica, oltre alle imposte espressamente perviste IRPEF, IRES e IRAP , altresì, agli acconti relativi alle addizionali di dette imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta di controesclusal'applicazione all'addizionale regionale all'IRPEF in quanto, per quest'ultima, non è previsto il versamento dell'acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo in unica soluzione o come prima rata dell'imposta dovuta per l'anno 2019. Fonte mementopiu.it
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