Contestazione delle modalità esecutive della sentenza di condanna ad un obbligo di fare: strumenti processuali

In tema di procedimento esecutivo di un obbligo di fare instaurato ex articolo 612 c.p.c. a seguito di pronuncia divenuta irrevocabile, non possono essere contestate dinanzi al TAR le modalità esecutive della suddetta pronuncia. Lo strumento processuale che avrebbe dovuto essere azionato è quello del rito civile ordinario ovvero, se del caso, mediante opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 c.p.c. o agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. .

Così il TAR Lazio con la sentenza n. 9894/20, depositata il 29 settembre. La questione nasce dalla pronuncia con cui il TAR di Roma condannava un Condominio al rilascio delle aree libere da cose, manufatti di qualunque genere e natura e da quant’altro di ingombro sottratte alla disponibilità del Consorzio stradale controparte. Veniva successivamente nominato c.t.u. per l’ esecuzione dell’obbligo di fare nel relativo giudizio di esecuzione introdotto dal Consorzio ex articolo 612 c.p.c Il c.t.u. presentava una d.i.a. per la demolizione e ricostruzione del muro di cinta in posizione arretrata al fine di restituire le arre con cambio di destinazione d’uso delle stesse. Il Condominio ha impugnato l’ effetto abilitativo di cui alla predetta d.i.a Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo . Secondo il TAR infatti il Condominio non può in tale sede contestare le modalità esecutive della precedente sentenza, peraltro già passata in giudicato, indipendentemente se riferite all’asserita mancanza di ufficiale giudiziario in realtà presente, cfr. all.7 atti Consorzio o al difetto di legittimazione del c.t.u. o ancora all’illegittimità della d.i.a., in costanza poi di un giudizio di esecuzione, ex articolo 612 c.p.c., pendente, e per giunta con un’ordinanza del 25 ottobre 2007 con cui il Giudice dell’esecuzione disponeva che il c.t.u., quale ausiliario del Giudice, procedesse senza indugio nelle operazioni di cui alla d.i.a., ritenute del tutto conformi a quanto stabilito dal Giudice medesimo . Lo strumento processuale che avrebbe dovuto essere azionato è quello del rito civile ordinario ovvero, se del caso, mediante opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 c.p.c. o agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. . Per questi motivi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso precisando che la cognizione dello stesso rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

TAR Lazio, sez. II – bis, sentenza 10 giugno – 29 settembre 2020, numero 9894 Presidente Stanizzi – Relatore Lomazzi Fatto e diritto Con sentenza numero 8159 del 1991 il Tribunale di Roma condannava il Condominio di via Euripide, 36 al rilascio, in favore del Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA, di tutte le aree sottratte alla disponibilità del Consorzio medesimo, libere da cose, manufatti di qualunque genere e natura e da quant’altro di ingombro. Con pronuncia numero 260 del 2000 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dal suddetto Condominio. Nell’ambito del giudizio di esecuzione per obbligo di fare, introdotto ex articolo 612 c.p.c. da detto Consorzio, il Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Ostia, con ordinanza del 9 maggio 2007, nominava apposito c.t.u., quale ausiliario del giudice, per l’esecuzione della predetta sentenza numero 8159 del 1991, passata in giudicato. Il successivo 9 agosto 2007 il c.t.u., Arch. Lorenzetti, per l’esecuzione, presentava all’Amministrazione capitolina una d.i.a., avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione del muro di cinta in posizione arretrata, al fine di restituire le aree al Consorzio stradale, con cambio di destinazione d’uso delle stesse da giardino privato a sede stradale e parcheggi pubblici. Il Condominio impugnava l’effetto abilitativo di cui alla predetta d.i.a., deducendo la violazione dell’articolo 612 c.p.c., degli articolo 3, 10, 22, 23, 44, 137 del D.P.R. numero 380 del 2001, dell’articolo 9 della Legge numero 122 del 1989, dell’articolo 2, comma 60 della Legge numero 662 del 1996, dell’articolo 331 c.p.p., del D.M. numero 1444 del 1968, del PRG 2003, dell’articolo 86 del D.Lgs. numero 267 del 2003, nonché l’eccesso di potere sotto il profilo dell’irrazionalità, illogicità e ingiustizia, del difetto di istruttoria e di motivazione, della disparità di trattamento, della violazione della circolare 9 novembre 2004. L’Amministrazione pubblica e il Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame. Con memoria il Consorzio segnalava in fatto che l’intervento di cui alla d.i.a. era stato ultimato e in diritto che l’impugnativa era irricevibile per tardività, considerato che la stessa era stata depositata nel giudizio di esecuzione il 22 ottobre 2007 e che il ricorso era stato notificato il successivo 28 gennaio 2008, che inoltre con ordinanza del 25 ottobre 2007 il Giudice dell’esecuzione disponeva che il c.t.u., quale ausiliario del Giudice, procedesse senza indugio nelle operazioni di cui alla d.i.a., ritenute del tutto conformi a quanto stabilito dal Giudice medesimo. Con ordinanza numero 1131 del 2008 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente. Con altra memoria Roma Capitale deduceva in rito l’irricevibilità del ricorso per tardività e la sua infondatezza nel merito. Con ulteriori memorie il ricorrente ed il Consorzio ribadivano i rispettivi assunti. Seguivano le repliche del Condominio. Nell’udienza del 10 giugno 2020, nel corso della quale veniva indicata, quale questione rilevata d’ufficio, ex articolo 73, comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del gravame, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. Invero è necessario evidenziare al riguardo che con sentenza numero 8159 del 1991, passata in giudicato, il Tribunale di Roma condannava il Condominio di via Euripide, 36 all’esecuzione di un obbligo di fare, ovvero al rilascio, in favore del Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA, di tutte le aree sottratte alla disponibilità del Consorzio medesimo, libere da cose, manufatti di qualunque genere e natura e da quant’altro di ingombro che seguiva quindi il relativo giudizio di esecuzione per obbligo di fare, introdotto ex articolo 612 c.p.c. da detto Consorzio che il c.t.u. veniva nominato con ordinanza del 9 maggio 2007 dal Giudice dell’esecuzione, proprio ai fini dell’attuazione di detta sentenza, con lavori peraltro ormai ultimati. Orbene, tanto premesso, non può nella presente sede il ricorrente contestare le modalità esecutive della sentenza numero 8159 del 1991, peraltro passata in giudicato, indipendentemente se riferite all’asserita mancanza di ufficiale giudiziario in realtà presente, cfr. all.7 atti Consorzio o al difetto di legittimazione del c.t.u. o ancora all’illegittimità della d.i.a., in costanza poi di un giudizio di esecuzione, ex articolo 612 c.p.c., pendente, e per giunta con un’ordinanza del 25 ottobre 2007 con cui il Giudice dell’esecuzione disponeva che il c.t.u., quale ausiliario del Giudice, procedesse senza indugio nelle operazioni di cui alla d.i.a., ritenute del tutto conformi a quanto stabilito dal Giudice medesimo cfr. all.5, 6 atti Consorzio . Il Condominio deve semmai procedere utilizzando lo strumentario processuale del rito civile ordinario ovvero, se del caso, mediante opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 c.p.c. cfr. all.5 al ricorso , o agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. cfr. in termini TAR Campania, IV, numero 3757 del 2012 . Ne consegue che la cognizione del presente giudizio rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario cfr. articolo 11 c.p.a., articolo 59 Legge numero 69 del 2009, Corte Cost. numero 77 del 2007 . Il Collegio reputa nondimeno di segnalare in ogni caso anche la tardività dell’impugnativa, atteso che la d.i.a. del 9 agosto 2007 veniva depositata nel giudizio di esecuzione, anche per conoscenza del ricorrente, il 22 ottobre 2007 e la sua impugnativa veniva notificata solo il successivo 28 gennaio 2008, dunque oltre i termini decadenziali di legge cfr. Cons. Stato, II, numero 2011 del 2020 . Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso numero 1028/2008 indicato in epigrafe. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.