La pistola nel cassetto è stata rubata? Scatta la condanna se viene usata per professione

È sufficiente la normale prudenza se non si esercita professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 29481/2011 depositata il 22 luglio, ha sancito il principio di diritto secondo cui, quando non si tratta di soggetti che esercitano professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, si ritiene adempiuto l'obbligo di diligenza nella loro custodia, se vengono adottate le cautele che possono esigersi da una persona di normale prudenza .Il caso. Oltre il danno, la beffa. Questo è ciò che avrà pensato il proprietario della casa in cui sono entrati dei ladri. Infatti, dopo aver scavalcato la recinzione e forzato una persiana, i ladri sono entrati in casa sua e, tra le altre cose, hanno portato via una pistola Smith & Wesson, calibro 38. Un furto normale , se non fosse che a essere condannato è il proprietario della pistola!L'accusa, con successiva condanna al pagamento di 300 euro di ammenda, è di negligenza nella custodia delle armi articolo 20 l. numero 110/1975 .Immediato il ricorso per cassazione.Chi non esercita professionalmente attività in materia di armi, non ha l'obbligo di adottare particolari sistemi antifurto Il principale motivo del ricorso si basa proprio su questo assunto. Infatti, il ricorrente sostiene che solo chi esercita professionalmente attività in materia di armi ha l'obbligo di adottare particolari sistemi antifurto. Il soggetto in questione, invece, non rientra in tale fattispecie, pertanto, la massima diligenza usata è elemento sufficiente a far decadere le accuse nei suoi confronti. La S.C. osserva che, in effetti i ladri, per impossessarsi dell'arma, hanno scavalcato la recinzione e forzato persiana e finestra. Tanto basta per contraddire la tesi, sostenuta dal Tribunale, della negligenza del derubato .è sufficiente la normale prudenza. I Giudici con l'ermellino affermano che l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'articolo in questione, nel caso in cui l'imputato non eserciti professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, si ritiene adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit . Di conseguenza, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio.