La liquidazione del compenso dell’avvocato della parte civile ammessa al gratuito patrocinio

Ai sensi dell’articolo 106-bis d.P.R. numero 115/2002 e, prima ancora, dell’articolo l’articolo 9 del regolamento ministeriale 20 luglio 2012, è prevista una riduzione per il compenso dell’avvocato che abbia svolto la sua attività a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 11370/19, depositata il 29 aprile. La vicenda. Un avvocato proponeva opposizione avverso la liquidazione del compenso effettuata dal Tribunale di Chieti per l’attività svolta in un processo penale in cui aveva difeso la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo legittima la liquidazione inferiore di un terzo rispetto a quella liquidata dalla sentenza penale ritenendo applicabile ratione temporis l’articolo 106-bis d.P.R. numero 115/2002. L’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione ritenendo che la richiesta di liquidazione del compenso al Presidente del Tribunale doveva intendersi come rivolta ad ottenere un provvedimento meramente dichiarativo del diritto a percepire la somma già stabilita dalla sentenza penale, non potendo sussistere in tale fase alcuna riduzione dei compensi ex articolo 106-bis d.P.R. numero 115/2002. Riduzione del compenso. Il Collegio ricorda che la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità della norma citata dichiarandola infondata. Secondo la Consulta la norma di cui all’articolo 1, comma 607, l. numero 147/2013 secondo cui la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai difensori si applica alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere letta in conformità ai principi costituzionali ed «in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, che esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione e presuppone un’analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale». Ne consegue che, essendosi nel caso di specie l’attività difensiva conclusa nel luglio 2013 non poteva trovare applicazione l’articolo 106-bis. Ciononostante, il Collegio ritiene infondato il ricorso in quanto era allora applicabile l’articolo 9 del regolamento ministeriale 20 luglio 2012 determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi ai sensi dell’articolo 9 d.l. numero 1/2012, conv. in l. numero 27/2012 secondo il quale «per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio [] si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono di regola ridotti alla metà anche in materia penale». Confermando dunque la liquidazione disposta dal Tribunale, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 dicembre 2018 – 29 aprile 2019, numero 11370 Presidente Gorjan – Relatore Besso Marcheis Premesso in fatto che Con ricorso D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 84 e 170, l’avv. A.N. proponeva opposizione avverso la liquidazione del compenso effettuata dal Presidente del Tribunale di Chieti con decreto del 16 gennaio 2014 per l’attività da lui svolta nel processo penale r.g.numero 3098/2008 in cui egli aveva difeso, davanti al medesimo Tribunale, una parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Chieti, con ordinanza depositata il 5 maggio 2014, rigettava l’opposizione, ritenendo la liquidazione effettuata nel decreto presidenziale - di un terzo inferiore a quella contenuta nel dispositivo della sentenza numero 842/2013 in favore dello Stato legittima a fronte del disposto di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 106 bis, applicabile alle liquidazioni successive al 2 gennaio 2014. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione A.N. . L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale . Considerato in diritto che I. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si denuncia erroneità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 541 c.p.p., del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82, 110 e 116 bis, e dell’articolo 2041 c.c. articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 106 bis, posto che la sentenza 18 luglio 2013, numero 842, resa dal Tribunale di Chieti nel procedimento penale in cui il ricorrente ha svolto l’attività difensiva, aveva già indicato la somma da liquidarsi in suo favore quale difensore della parte civile, seppure indicando lo Stato quale effettivo creditore del pagamento a carico dell’imputato per questo motivo, prosegue il ricorrente, nel caso di specie la successiva fase di richiesta di liquidazione del compenso al Presidente del Tribunale deve intendersi come rivolta ad ottenere un provvedimento meramente dichiarativo del diritto a una somma già stabilita nella sentenza penale, non potendo di conseguenza il Presidente operare alcuna riduzione dei compensi ai sensi del menzionato D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 106 bis. Il motivo non può essere accolto. È vero che il Tribunale ha ricavato la legittimità della liquidazione del 16 gennaio 2014, che ha ridotto di un terzo la somma precedentemente stabilita in favore dello Stato, dall’applicabilità del menzionato l’articolo 106 bis, alle liquidazioni successive al 2 gennaio 2014, deduzione che non è corretta alla luce della pronuncia della Corte costituzionale numero 13/2016, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 106 bis. Secondo il giudice delle leggi, infatti, se la L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 607, stabilisce testualmente che la riduzione di un terzo dei compensi spettanti tra gli altri ai difensori si applica alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge , tuttavia, la norma deve essere letta, oltre che alla luce dei principi costituzionali, nel sistema in cui è stata collocata, e dunque in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, che esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione e presuppone un’analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale . Pertanto, essendosi l’attività difensiva del ricorrente conclusa nel luglio 2013 quando è stata depositata la sentenza del processo penale , non poteva trovare applicazione l’articolo 106 bis. Ciò non comporta, però, l’illegittimità della liquidazione operata. Nel luglio 2013 era applicabile l’articolo 9 del regolamento ministeriale 20 luglio 2012 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi ai sensi del D.L. numero 1 del 2012, articolo 9, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 27 del 2012 , secondo il quale per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono di regola ridotti alla metà anche in materia penale , con la conseguenza che la liquidazione del Tribunale di Chieti di riduzione di un terzo del compenso era legittima. II. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla si dispone in punto spese, essendo la costituzione del Ministero della Giustizia stata finalizzata alla partecipazione all’udienza, udienza che non si è tenuta essendo il ricorso stato assegnato alla pronuncia in camera di consiglio articolo 375 c.p.c., ex comma 2. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.