Con la circolare numero 4 del 18 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro/committenti che ricorrono al lavoro accessorio. Vengono evidenziate le novità introdotte dalla Riforma Fornero legge numero 92/2012 sull’utilizzo dei voucher, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dell’istituto e le nuove caratteristiche degli stessi buoni.
La circolare numero 4 del Ministero, dunque, mira a consentire un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza da parte del personale ispettivo, in merito all’utilizzo dei voucher da parte di committenti che ricorrono al lavoro accessorio. Redditi da lavoro accessorio massimo 5.000 euro. Il nuovo articolo 70 d.lgs. numero 276/2003 prevede che «per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare». In pratica, è possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio, tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico. E se il committente è un imprenditore commerciale o professionista? Tuttavia, fermo restando il limite complessivo di € 5.000 nel corso di un anno solare, il Legislatore ha stabilito che «nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente». Prima di tutto è necessario specificare che per «imprenditore commerciale o professionista» viene inteso «qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa». Limite di 2mila euro. Su tale limite economico, la circolare numero 4 fa un’importante precisazione. Il tetto dei 5mila euro annui, originariamente riferito al totale dei compensi per singolo committente, è da intendersi come compenso massimo che il lavoratore può ricevere a prescindere dal numero dei committenti. Insomma, i nuovi voucher nel complesso non possono dare luogo a compensi superiori a euro 5.000 e, quelli provenienti dallo stesso committente, non possono superare i 2.000 euro. Escluso il settore agricolo. Tale ulteriore limite non trova applicazione nel settore agricolo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti con meno di 25 euro ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l’attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale. Il Ministero del Lavoro, inoltre, esclude che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto e della somministrazione. Compenso esente da imposizioni fiscali In più, il compenso legato a prestazioni di lavoro accessorio «è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio». ma utile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia – precisa ancora la circolare - «lo stesso compenso può essere utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno». Il lavoratore non appartenente all’Unione europea dovrà comunque dimostrare di disporre di «idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria». Un voucher vale 10 euro. Questo per evitare che un singolo buono venga utilizzato per retribuire più ore di lavoro. E scade dopo 30 giorni dall’acquisto. Per quanto riguarda la durata, invece, il riferimento alla data implica – viene chiarito - che «la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto». Limite superato? Contratto a tempo indeterminato. Il superamento dei limiti appena descritti, determinerebbe una «trasformazione» del rapporto di lavoro in uno di natura subordinata a tempo indeterminato. «In altri termini – spiega il Ministero - sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista». Stesse conseguenze sanzionatorie per le ipotesi di utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito 30 giorni dal suo acquisto e, inoltre, la prestazione stessa sarà da considerarsi “in nero”. I buoni già richiesti sono “salvi”. Comunque sia, i buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina. In conclusione, tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di € 5.000 e € 2.000 e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria.
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