SUAP: labirinto senza uscita?

I ministeri per lo sviluppo economico e per la semplificazione amministrativa cercano di correre ai ripari con disposizioni transitorie per il funzionamento degli sportelli unici per le attività produttive, ma la normativa è assai complessa.

Come fare se manca la modulistica per la Scia o per la domanda quali sono le modalità per i pagamenti dei diritti tecnici e di segreteria. I ministeri per lo sviluppo economico e per la semplificazione amministrativa cercano di correre ai ripari predisponendo norme transitorie per il funzionamento degli sportelli unici per le attività produttive, ma per venire a capo della complessa normativa ci vuole perlomeno un giurista d’impresa. L’impresa in un giorno. Utopia o pragmatismo? Con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, numero 160 recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133» sono state costruite le basi per dare attuazione all’ambizioso progetto dell’impresa in un giorno. Del resto, «Impresa in un giorno» è anche la rubrica dell’articolo appena citato, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». Attraverso questo strumento, in sostanza, il legislatore nazionale ha cercato di raccogliere la sfida dell’Unione Europea, la cui Commissione ha licenziato nel gennaio del 2007, il «Programma di azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione Europea». L’ambizioso obiettivo è stato quello di ridurre complessivamente del 25% gli oneri a carico delle imprese entro il dicembre del 2012 ed è evidente, quindi, che il Parlamento ed il Governo cercano di rispettare la tempistica. Un percorso ad ostacoli. Che gli sportelli unici per le attività produttive non sarebbero partiti a regime rispettando la tempistica originariamente previsti era del resto prevedibile. Del resto, il comma 4 dell’articolo 12 del d.p.r. 160/2010 ha fatto sì che fosse fin da subito possibile prevedere una fase transitoria prima che ogni SUAP potesse essere posto nelle condizioni di operare. Il sopraindicato d.p.r. 160/2010 prevedeva due distinti step che sono stati già ampiamente superati. Il primo è scaduto lo scorso 29 marzo 2011 e rendeva obbligatorio l’invio della Scia esclusivamente con modalità telematica, ovvero via web se il comune competente si fosse organizzato in tal senso o, in alternativa, mediante PEC, la posta elettronica certificata. Lo step successivo era previsto a fine settembre e avrebbe imposto l’uso esclusivo della telematica anche per i procedimenti soggetti a domanda. Peraltro, entro tale data, Anci e Unioncamere avrebbero dovuto predisporre, regione per regione, una modulistica univoca. Così non è stato e, nel frattempo, si è messo di mezzo anche il Governo il quale con il primo dei tanti decreti emanati nel corso dell’estate dl 70/2010 ha previsto che le Scia potevano essere inviate per raccomandata. Insomma, il procedimento automatizzato che prevedeva l’invio della Scia soltanto in modalità telematica, ha corso il rischio di mandare a monte il processo di semplificazione e di dematerializzazione dei documenti avviato per agevolare i rapporti tra le imprese e le PA, nel senso che tra i due soggetti, i rapporti avrebbero dovuto avvenire soltanto in modalità telematica. Fortunatamente, in sede di conversione del dl 70/2011 L. 12 luglio 2011, numero 106 si è corsi ai ripari, introducendo una nuova modifica all’articolo 19 della legge 241, nel senso che «La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica». La fase transitoria. Con il dm pubblicato in G.U. lo scorso 16 novembre si è cercato di accelerare i tempi di attuazione dello sportello unico, tenendo conto che la fase a regime difficilmente potrà avvenire a tempi brevi, viste le difficoltà anche connesse alla disciplina per l’esercizio delle attività economiche che, dopo la novella dell’articolo 117 Cost. diverse regioni hanno provveduto ad emanare. Mancando, quindi, un coordinamento nazionale, ciascuna regione, o camera di commercio o Suap comunale, è andato avanti di propria iniziativa, proponendo la propria modulistica. Con la conseguenza che difficilmente potrà essere raggiunto l’obiettivo di accrescere la competitività del «sistema nazionale» che si intendeva perseguire e che avrebbe dovuto vedere come comprimari Unioncamere e l’ANCI Entrando nel dettaglio delle nuove disposizioni, l’articolo 1 del dm prevede, appunto, che in mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive di volta in volta competente e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato, che la direttiva Servizi 2006/123/CE chiama «prestatore» può utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal portale http //www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza. Inoltre, specifica anche il decreto, «In caso di mancanza delle condizioni, ovvero della modulistica, il soggetto interessato può comunque presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445». Questo riferimento all’articolo 38 del testo unico in materia di documentazione amministrativa, peraltro, è controverso, tenuto conto che regolamenta l’invio della documentazione alla PA, in senso lato. e il pagamento dei diritti e dei bolli? Di particolare complessità per il funzionamento a regime degli SUAP, è la questione connessa ai pagamenti dei diritti di segreteria e tecnici che, di norma, sono dovuti per l’istruttoria dei procedimenti, nonché la questione connessa al pagamento dei bolli alle quali sono soggette le richieste di autorizzazione. A tale proposito, il decreto prevede che «per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti [] i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali». Inoltre, i SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalità telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico. Tuttavia, viene previsto anche che, qualora l’ente non sia attrezzato per il pagamento con le modalità telematiche, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione. Ciò significa che le ricevute cartacee dovranno essere passate allo scanner per la loro digitalizzazione ed essere trasmesse come file autonomo a corredo della domanda. Per quanto riguarda, invece, il pagamento dei “bolli”, nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvederà ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali. L’ufficio del Governo colma l’inefficienza. A margine del decreto ministeriale che cerca di creare le condizioni per l’attuazione degli SUAP, seppure a piccoli passi, va anche dato atto che con la recente legge di stabilità legge 183/2011 l’attività degli sportelli che, nelle intenzioni del legislatore sia comunitario che nazionale, rappresenta l’unico punto di accesso dell’imprenditore, è stato previsto che comma 5 dell’articolo 14 «nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, d.p.r. 160/2010 da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo».

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 10 novembre 2011 G.U. 16 novembre 2011, numero 267 Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA Visto l'articolo 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» Visto l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Testo A » Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642 concernente la «Disciplina dell'imposta di bollo» Visto l'articolo 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, numero 241 concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68 concernente «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, numero 3» Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, numero 160 recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133» Sentito il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione Acquisito il parere facoltativo della Conferenza Unificata in data 27 ottobre 2011 Decretano articolo 1 Modulistica 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 e in attesa della completa attuazione del comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, numero 160 di seguito «decreto» , in mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive da ora «SUAP» e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza. 2. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto interessato può comunque presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445. articolo 2 Sistema dei pagamenti 1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali. 2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalità telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico. 3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione. articolo 3 Imposta di bollo 1. L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP. 2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali. articolo 4 Potere di rappresentanza 1. Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, per i procedimenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto, possono ricorrere al potere di rappresentanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445. articolo 5 Modalità di rilascio ed effetti della ricevuta 1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, é valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste dall'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, l'attività o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività con le modalità di cui al comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresì i termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, numero 241. 3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Le modalità di rilascio della ricevuta di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 8 e dell'articolo 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresì i termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente comma, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 7 del decreto. articolo 6 Attività svolte in delega 1. Nei casi di delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 del decreto, le attività svolte dalle stesse e dai Comuni sono individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione quadro di cui al richiamato articolo e pubblicato sul sito www.impresainungiorno.gov.it. articolo 7 Attività del commissario ad acta 1. Al fine di superare eventuali difficoltà che impediscono la completa operatività del SUAP di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto del 2008, numero 133, provvede un commissario ad acta nominato ai sensi del medesimo articolo. 2. Nelle more della nomina del commissario di cui al comma 1 e dell'adozione da parte dello stesso degli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento dei SUAP, nonché nel caso in cui il commissario ad acta rilevi l'assenza nel territorio di competenza di una infrastruttura di base che consenta l'implementazione di un adeguato sistema di telecomunicazioni e fonia, l'interessato può presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445. articolo 8 Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi 1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente é autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445. 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente é tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente é esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta. 3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione é accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento é avviato solo quando tutta la documentazione é stata consegnata al SUAP. 4. Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2011.