Una recinzione per esporre le auto: la DIA non serve per chiudere la questione

Se l’intervento è funzionale ad un duraturo utilizzo commerciale dell’area, è necessario il rilascio di titolo abilitativo.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 40236/2012, depositata il 12 ottobre, affermando che la recinzione di un fondo, realizzata con installazioni permanenti, costituisce una trasformazione non temporanea del territorio. La fattispecie. Un terreno viene trasformato in una nuova area per l’esposizione, il deposito e la vendita di autoveicoli, con tanto di muro di recinzione, inghiaiatura della pavimentazione e strada per accedervi. Scatta la condanna, nei due gradi del giudizio di merito, per il committente, il direttore dei lavori e l’esecutore degli stessi 3 mesi di arresto e 11mila euro di ammenda ciascuno per aver eseguito i lavori in totale difformità o assenza del permesso articolo 44 lett b d.p.r. numero 380/01 . Basta la DIA? Le difese dei 3 condannati, nel ricorso per cassazione, lamentano l’errata applicazione delle norme contenute nel T.U. edilizia e di una legge della Ragione Toscana, sottolineando che nella fattispecie – vista la non mutazione dei luoghi - le opere sono da considerarsi semplicemente soggette a DIA. Trasformazione del suolo in maniera permanente. La S.C. ha osservato che la recinzione di un fondo, realizzata con installazioni permanenti un muro , costituisce una trasformazione non temporanea del territorio articolo 10, comma 1, d.p.r. numero 380/2001 , «a prescindere dalla realizzazione di volumetrie di qualunque natura, trattandosi di un intervento funzionale ad un duraturo, e non contingente e occasionale, utilizzo commerciale dell’area, che, in quanto tale, necessita di previo rilascio di titolo abilitativo». Anche secondo la legge regionale Toscana numero 1/05 il permesso di costruire, nei casi come quello in esame, è assolutamente necessario. Il ricorso viene quindi rigettato e la condanna dei 3 responsabili confermata, che, adesso, dovranno pagare anche le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 settembre – 12 ottobre 2012, numero 40236 Presidente Lombardi – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 16/12/10, dichiarava F G. , S C. , A V. colpevoli del reato di cui all'articolo 44, lett. b , d.P.R. 380/01, perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di committente, la prima, di direttore dei lavori, il secondo, e di esecutore dei lavori il terzo, in difetto di titolo abilitativo, realizzavano una nuova area per esposizione, deposito, vendita di autoveicoli, dando corso alla edificazione di un piazzale pavimentato con spurgo di cava alla perimetrazione dell'area con un muro in c.a. sovrastato da recinzione metallica con cancello di accesso metallico alla nuova costruzione di una strada parallela alla recinzione, lungo il lato est di ml. 66,70 x 3,80 circa alla predisposizione di impiantistica sotto traccia condannava, quindi, gli imputati alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda ciascuno. La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dei prevenuti, con sentenza dell'11/10/11, ha confermato il decisum di prime cure. Propone ricorso per cassazione la difesa della G. del C. e del V. , con i seguenti motivi - erronea applicazione dell'articolo 3 T.U edilizia, violazione dell'articolo 79 L.R. Toscana 5/2001, sotto il profilo della erronea interpretazione del concetto di trasformazione permanente, in quanto nella fattispecie in esame è da ritenere che le opere in questione siano soggette a DIA, non essendosi proceduto con gli interventi eseguiti ad alcuna mutazione dei luoghi - la Corte territoriale ha omesso di fornire riscontro al motivo di appello con cui si evidenziava la sopravvenuta caducazione del vincolo di destinazione urbanistica, ritenendo ingiustamente superfluo l'esame della questione - il giudice di seconde cure ha svolto un discorso giustificativo illogico in ordine alla eccepita prescrizione del reato contravvenzionale contestato - ulteriore illogicità motivazionale è ravvisabile in relazione al ritenuto ampliamento della strada Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va rigettato. La argomentazione motivazionale adottata dal giudice di merito si palesa del tutto logica e corretta nel ritenere concretizzato il reato in contestazione e in ordine alla ascrivibilità di esso in capo ai prevenuti. Nel caso in esame è incontroversa la effettiva realizzazione delle opere indicate nella imputazione, che, in sostanza, si risolvono nella inghiaiatura e recinzione di un'area adibita a sosta di autoveicoli, nonché nella costruzione di una strada del pari, è pacifico il ruolo contestato a ciascuno degli imputati. La problematica attiene alla necessità o meno di richiedere il permesso di costruire per realizzare gli interventi de quibus, visto che ad avviso dei giudici di merito la esecuzione delle opere in questione richiedeva il preventivo rilascio del titolo abilitativo predetto, per cui la condotta posta in essere dagli imputati ha violato il disposto di cui all'articolo 44 lett. b , d.P.R. 380/01 mentre, di contro, la difesa del C. , della G. e del V. sostiene che per la inghiaiatura e recinzione del terreno fosse sufficiente la DIA, come, peraltro, si evincerebbe da una corretta interpretazione dell'articolo 3, lett. e, 7 , D.P.R. 380/01, in combinato disposto con l'articolo 79, lett. e , L.Reg. Toscana numero 1/2005. Il giudice di merito ha evidenziato che i prevenuti avevano proceduto alla copertura di un terreno, seminativo irriguo arborato, con uno strato di circa 20 centimetri di ghiaia, e alla perimetrazione dell'area con un muro in c.a., sovrastato da recinzione metallica, con cancello di accesso, nonché alla costruzione di una strada parallela, determinando una trasformazione permanente del detto fondo, rilevante ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. e. 7 , d.P.R. 380/01, e dell'articolo 78, lett. e , LR. Toscana numero 1/05 l'operazione rientra, pertanto, nell'ambito del concetto generale di nuova costruzione, per cui è indispensabile il permesso di costruire. Quanto ritenuto dal decidente è pienamente condivisibile, frutto di una corretta interpretazione della richiamata normativa. Osservasi, sotto il profilo giuridico - sostanziale dell'addebito, che la recinzione di un fondo, realizzata con installazioni permanenti, costituisce, ex articolo 10, co. 1, d.P.R. 380/01, una trasformazione non temporanea del territorio, a prescindere dalla realizzazione di volumetrie di qualunque natura, trattandosi di un intervento funzionale ad un duraturo, e non contingente o occasionale, utilizzo commerciale dell'area, che, in quanto tale, necessita di previo rilascio di titolo abilitativo, di cui all'articolo 3, co. e.7 , citato decreto, che per l'appunto ricomprende, senza distinzioni, la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino la esecuzione di lavori, cui consegua la predetta trasformazione permanente del suolo inedificato Cass. 19/2/04, numero 6930 Cons. Stato, sez. V, 30/4/09, numero 2768 Cons. Stato, sev. V 31/12/08, numero 6756 . Esatto, di poi, si rivela l'inquadramento della fattispecie in esame nell'alveo del disposto normativo dell'articolo 78, lett. e , LR. Toscana, numero 1/05, che regolando le attività comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie, dispone che per la realizzazione di depositi di merci o di materiali , che comporti la esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato necessiti il preventivo, necessario, rilascio del permesso di costruire. Va rilevato sul punto che non può considerarsi corretta la tesi difensiva che riterrebbe errato il discorso giustificativo, sviluppato dal giudicante, perché la condotta operata dai prevenuti dovrebbe farsi rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 79 lett. e della citata legge regionale, e ciò in quanto detta norma individua tra gli interventi sottoposti alla denuncia di inizio di attività le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso . Dalla analisi del quadro normativo, ut supra individuato, si perviene, dunque a dovere ritenere che - in materia edilizia, ai sensi degli articolo 3 e 10, d.P.R. 380/01, sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire non solo gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione, in via permanente, del suolo inedificato - la L.R. Toscana numero 1/05, agli articolo 78 e 79 distingue tra gli interventi necessitanti il permesso di costruire e quelli per i quali è sufficiente la DIA, ponendo quale confine distintivo tra le due ipotesi, in attinenza alla occupazione del suolo per depositi di merci o per esposizioni delle stesse, la realizzazione o meno di lavori sul suolo medesimo, determinante la trasformazione dello stesso. Appare di tutta evidenza che i prevenuti hanno proceduto ad interventi sull'area in questione, tali da modificarne lo stato precedente, così che, a giusta ragione, il giudice di merito ha ritenuto fondata la tesi accusatola, con la affermazione di sussistenza del reato contravvenzionale di cui alla imputazione e la ascrivibilità di esso in capo al C. , alla G. e al V. . Del pari del tutto destituito di fondamento si rivela il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la omessa motivazione sulla specifica doglianza, formulata in atto di appello, attinente agli effetti della caducazione del vincolo di destinazione urbanistica a parcheggio pubblico, già prevista dal PRG. Va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale fornisce ampio ed esaustivo riscontro alla specifica contestazione, libellata in gravame ad avviso del giudice di merito, a giusta ragione, anche venuta meno la destinazione urbanistica della zona in questione, è evidente che il ricadere dell'area nell'ambito dell'articolo 9, d.P.R. 380/01, non avrebbe per ciò solo reso possibile la realizzazione di nuove edificazioni in assenza di titolo abilitativo, perché l'assenza di strumento urbanistico non rende libera e svincolata ogni attività edificatoria, ma, tenuto conto dei parametri indicati dal citato articolo 9, consente la autorizzazione della stessa, secondo la tipologia prevista dalle altre norme generali. Ne consegue che nel caso si renda necessario per gli interventi da intraprendere il permesso di costruire, questo deve essere, comunque, richiesto e conseguito nel caso in esame la predetta richiesta non è stata mai avanzata. Infondata è da ritenere anche la eccezione di prescrizione del reato, che sarebbe maturata in data antecedente alla pronuncia di seconde cure 11/10/2011 , in quanto, come emerge dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata sentenza, il decidente, con puntuali richiami alla risultanze istruttorie deposizione teste L. , ha evidenziato che in occasione dei sopralluoghi, effettuati dagli agenti operanti nel corso del 2007, l’ultimo dei quali il 18/10/2007, la esecuzione delle opere era ancora in corso di talché il termine prescrizionale andrà a maturarsi al 18/10/2012. Del tutto priva di pregio, di poi, è l’ultima censura sollevata in ricorso, relativa alla strada, sviluppantesi sul fianco est della recinzione, visto che la argomentazione motivazionale, svolta sul punto dal decidente, trova fondamento su specifiche emergenze probatorie atto notarile di acquisto del terreno fotografie prodotte dal p.m. alla udienza del 10/2/10 , valutate dalla Corte territoriale, su cui il giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo sul punto era presente in precedenza un percorso sterrato e non un tracciato stradale, inghiaiato, compattato e di larghezza maggiorata, per la realizzazione del quale si rendeva necessario il rilascio di titolo abilitativo, avendo determinato una trasformazione edilizia del territorio Cass. 3/6/2004, Lai Cass. 12/6/2003, Rossi . P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.