nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale appartiene alla giurisdizione del G.O.
Dal d.lgs. numero 29/93 alle cc.dd. Leggi Bassanini e Brunetta numero 59/97 e 150/09 ed alla riforma del 2001 L. 165/01 le vertenze sul pubblico impiego sono state ripartite tra i giudici amministrativi ed ordinari. Le liti sul lavoro, stante la privatizzazione del settore, erano di competenza di questi ultimi, mentre tutto ciò che riguardava i bandi di gara dei concorsi, la formazione delle commissioni, la valutazione delle prove e le altre connesse problematiche spettavano ai primi. Il Consiglio di Stato, sez. Quinta, numero 5885 dello scorso 7 novembre, ha risolto un caso border line circa la giurisdizione delle vertenze sullo scorrimento delle graduatorie. Il caso. Questo è l’appello alla decisione del TAR Campania, Salerno numero 5300 del 30/04/10. Un ingegnere partecipava e vinceva, classificandosi «2 in graduatoria», un posto da dirigente del «settore “lavori pubblici, assetto e gestione del territorio, tecnico-manutentivo”,» successivamente sdoppiato. Chiedeva, quindi, lo scorrimento della stessa, ma la sua istanza era rigetta, sì che adiva il TAR che dichiarava improponibile il ricorso per carenza di giurisdizione. Gravava la pronuncia innanzi al CDS che confermava il primo verdetto. Diritto «allo scorrimento» quale giudice? La menzionata pronuncia del TAR, in forza del combinato disposto degli articolo 63 L. 165/01, 45 d.lgs. 80/98, che ha novellato l’articolo 68 d.lgs. numero 29/93 chiarente la ripartizione della giurisdizione tra l’autorità civile e quella amministrativa, ha ribadito come la vicenda esuli dalla procedura concorsuale, sì che le relative dispute sono da sussumere sotto il rapporto privatistico di lavoro. Dovranno essere, perciò, risolte dal G.O. così come confermato anche dalla giurisprudenza maggioritaria e costante cfr ex plurimis Cass. SSUU nnumero 3170/11, 24185/09 CDS numero 4781/02 TAR Campania, Napoli, sez. III numero 84 e sez. V. 73/10 . Interesse legittimo o diritto soggettivo? L’attribuzione dello « ius decidendi » e della « potestas iudicandi » non è affatto automatica. Infatti, la citata Cassazione del 2009 «ha precisato che se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, d.P.R. numero 165 del 2001.». Nella fattispecie non c’era stata alcuna nuova selezione pubblica, sì che essa doveva essere qualificata come diritto soggettivo all’assunzione. Ergo era una problematica connessa al rapporto di lavoro e, dunque, doveva essere decisa dal giudice ordinario. Al giudice ordinario anche le controversie sul diritto allo scorrimento. La Corte ha sancito la seguente massima «in tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione .».
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 – 7 novembre 2011, numero 5885 Presidente Branca – Relatore Gaviano Fatto e diritto Rilevato che la difesa comunale eccepisce la tardività dell’appello Considerato che l’eccezione è fondata, in quanto, mentre la sentenza di primo grado è stata pubblicata mediante deposito in data 30 aprile 2010, l’appello è stato avviato alla notifica soltanto il successivo 24 giugno 2011, e pertanto, anche tenendo nel debito conto il periodo legale di ferie, oltre il termine perentorio di un anno decorrente, giusta l’articolo 327 cod.proc.civ., dalla pubblicazione della pronuncia e non già dalla sua comunicazione prevista dall’articolo 87 RD 17/08/1907 numero 642, secondo quanto insegna la giurisprudenza dominante cfr. da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, numero 762 e 15 giugno 2009, numero 3826, nonché Corte costituzionale, 25 luglio 2008, numero 297 Osservato, per mera completezza, che la decisione appellata di difetto di giurisdizione si presenta comunque ineccepibile Rilevato, infatti, che la Corte regolatrice Cassazione civile, sez. unumero , 16 novembre 2009, numero 24185 cfr. anche la convergente 9 febbraio 2011, numero 3170 ha puntualizzato in questa materia - che in tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione - che a diversa conclusione può pervenirsi solo ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento in conflitto con la pretesa azionata dall’attore, quale l’indizione di un nuovo concorso, per il fatto che la contestazione investirebbe, allora, l'esercizio del potere dell'Amministrazione, al quale corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, d.P.R. numero 165 del 2001 Rimarcato che nella fattispecie concreta, come il primo Giudice ha già posto in luce, la controversia si focalizza unicamente sul preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, anche perché, pur avendo il Comune affidato il posto di Dirigente del neo istituito Settore ad un terzo con contratto a tempo determinato, tale provvedimento non risulta essere stato fatto oggetto di gravame, secondo quanto viene riconosciuto anche nel presente atto di appello Osservato comunque, in conclusione, che per quanto premesso l’appello va dichiarato senz’altro irricevibile, con spese da liquidare secondo la soccombenza P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta dichiara irricevibile l’appello in epigrafe. Pone a carico dell’appellante le spese processuali del presente grado, che liquida nella misura di mille euro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.