I complimenti a una candidata non obbligano il commissario ad astenersi

di Marilisa Bombi

di Marilisa BombiCollaborazione ed amicizia non hanno lo stesso peso. Nei pubblici concorsi, non dichiarare l'assenza di qualsivoglia causa di astensione o ricusazione di cui agli articolo 51 e 52 c.p.c., ma soltanto di non essere legati da rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con alcuno dei candidati, comporta un vizio meramente formale, inidoneo a inficiare il risultato finale del procedimento articolo 21-octies, comma 2 , quando in concreto non sussistono cause di astensione o ricusazione.Il caso. La Sezione, con la sentenza numero 4114/2011 depositata l'8 luglio, ha rilevato che non costituiva causa di astensione o ricusazione del docente, componente la Commissione, la circostanza che egli, prima di essere nominato commissario nomina avvenuta il 31 ottobre 1996 , avesse espresso un giudizio scientifico lusinghiero su di una candidata in data 7 giugno 1996 , poi risultata vincitrice del concorso per un posto di ricercatrice.La lettera di referenze non inficia il risultato del concorso La lettera, infatti, depositata evidentemente agli atti indirizzata a chi di competenza , non era stata specificamente rivolta alla commissione di concorso, ma era una lettera di referenze che non poteva comportare incompatibilità con la procedura concorsuale .e neanche la collaborazione scientifica tra commissario e candidata. Peraltro, osserva il Collegio, ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 51 e 52 c.p.c. non rilevava la collaborazione scientifica tra i due predetti, atteso che per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non è di per sé causa di incompatibilità, salvo il caso di coinvolgimenti personali particolarmente intensi Cons. St., sez. VI, numero 3087/2006 , ovvero il caso di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario Cons. St., sez. IV, numero 2589/2001 , elementi di fatto, questi, che non risultavano né comprovati né dedotti nel caso di specie.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 7 giugno - 8 luglio 2011, numero 4114Presidente Maruotti - Estensore De NictolisFatto e diritto1. La signora D. C., odierna appellata, con due ricorsi al Tar della Toscana impugnava i provvedimenti conclusivi del concorso a un posto di ricercatore universitario per il gruppo E07X facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Siena.2. Il Tar, con la sentenza in epigrafe 27 giugno 2006, numero 2919 , riuniti i due ricorsi, li accoglieva, ritenendo fondata e assorbente la censura di violazione dell'articolo 11, d.p.r. 9 maggio 1994, numero 487, sotto il profilo che prima del'inizio delle prove concorsuali i componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, avevano dichiarato l'insussistenza di vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado, anziché dichiarate l'assenza di qualsivoglia causa di astensione o ricusazione ai sensi degli articolo 51 e 52 c.p.c.3. Ha proposto appello l'Università di Siena, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato.3.1. La controparte non si è costituita in appello.4. Con l'atto di appello si lamenta che - la dichiarazione dei commissari, anche se incompleta, non inficerebbe la procedura, non sussistendo in concreto cause di incompatibilità - in particolare sarebbe infondato il secondo motivo dei ricorsi di primo grado, assorbito dal Tar, in quanto il giudizio scientifico positivo espresso da un commissario nei confronti della candidata vincitrice, come anche la collaborazione scientifica tra uno dei commissari e la candidata vincitrice, non sono di per sé causa di astensione o ricusazione.5. La Sezione, con ordinanza 24 ottobre 2006 numero 5566, ha sospeso l'esecutività della sentenza.6. L'appello è fondato.6.1. Nel corso del procedimento, effettivamente è stato commesso un vizio formale afferente la dichiarazione dei commissari, i quali, anziché dichiarare l'assenza di qualsivoglia causa di astensione o ricusazione di cui agli articolo 51 e 52 c.p.c., hanno dichiarato solo di non essere legati da rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con alcuno dei candidati.Si è trattato però di un vizio meramente formale, inidoneo a inficiare il risultato finale del procedimento articolo 21-octies, comma 2 , atteso che in concreto non sussistevano cause di astensione o ricusazione.6.2. Né costituiva causa di astensione o ricusazione del prof. T. la circostanza che egli, prima di essere nominato commissario nomina avvenuta il 31 ottobre 1996 , aveva espresso un giudizio scientifico lusinghiero sulla candidata G. in data 7 giugno 1996 , poi risultava vincitrice.La lettera indirizzata a chi di competenza , non è stata specificamente rivolta alla commissione di concorso, ma era una lettera di referenze che non comporta incompatibilità con la procedura concorsuale.Né rilevava la collaborazione scientifica tra i due predetti, atteso che per costante giurisprudenza di questo Consesso la collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non è di per sé causa di incompatibilità, salvo il caso di coinvolgimenti personali particolarmente intensi [Cons. St., sez. VI, 24 maggio 2006 numero 3087], ovvero il caso di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario [Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2001 numero 2589], elementi di fatto, questi, che non risultano né comprovati né dedotti nel caso di specie.7. In conclusione l'appello va accolto, sicché, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.Le spese di lite possono tuttavia essere compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull'appello numero 8141 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.