Il sequestro conservativo dei beni si converte in pignoramento. E le clausole sugli interessi sono nulle

La condanna nella fattispecie a seguito di patteggiamento per usura comporta l’automatica nullità delle clausole sugli interessi ultralegali ed il diritto alla ripetizione dell’indebito a favore delle vittima. Inoltre il sequestro conservativo dei beni si converte ipso iure in pignoramento, così che non può essere accolta la richiesta attorea di conferma di tale misura cautelare.

La sentenza del Tribunale di Varese, sez. I civ., dello scorso 2 febbraio affronta i rapporti tra azione civile e condanna per usura, facendo interessanti riflessioni processuali. La vicenda. Nel 2008 il Tribunale penale di Varese risolveva un’annosa vicenda di usura iniziata nel 1998 la vittima aveva consegnato al reo ingenti somme assegni, cambiali ed altre forme di pagamento oltre a due autovetture. Il reo era condannato e la sentenza diveniva definitiva il 13/02/09. Il GUP, in funzione di G.E., su richiesta della P.O. di assegnazione delle somme confiscate, le vincolava in vista del processo civile. La sez. II civ. della corte adita, per ben due volte, disponeva il sequestro dei beni del reo con assegnazione dei termini per instaurare la fase di merito. L’onere era assolto dalla vittima e la sentenza in esame decide questo giudizio. Il G.I ha accolto la richiesta di ripetizione dell’indebito, ma non quella sulla conferma del sequestro conservativo, condannando il reo anche alle spese legali con sentenza immediatamente esecutiva. Nullità delle clausole sugli interessi usurari e diritto di ripetizione dell’indebito. «La consumazione del delitto di usura, ai danni dell’attore mutuatario, determina l’inefficacia delle pattuizioni relative ai frutti civili. Infatti, ai sensi dell’articolo 1815, comma 2, c.c., come modificato dalla legge 1996, numero 108, ‘se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi’. La nullità della clausola sugli interessi, per la consumazione del reato di usura, determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli che abbia versato». Sulle somme, rigorosamente calcolate tramite un’indagine della Gdf e da una Ctu, però, non dovrà essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, poiché trattasi di debito di valuta. Spetteranno, invece, gli interessi legali maturati dalla costituzione di parte civile al saldo effettivo. Conversione del sequestro in pignoramento. «L’articolo 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto Cass. civ., sez. III, sentenza 29 aprile 2006 numero 10029 ». Non può trovare, perciò, accoglimento la richiesta della vittima che, nel processo di merito ex articolo 669 octies cpc, successivo alla condanna penale per usura, chiede la conferma del sequestro conservativo emesso nella fase sommaria Trib. Monza sez. IV 03/09/07 . Ciò è confermato dal combinato disposto dell’articolo 156 disp. att. c.p.c., che regola «le modalità di esecuzione della sentenza di condanna, ottenuta successivamente ad un sequestro» e dell’articolo 2906 c.c In breve gli effetti prodotti dal sequestro, avvenuto in epoca anteriore al giudizio in esame, divengono attuali con la conversione in pignoramento, sempre che non sia stato dichiarato inefficace per la mancata ottemperanza agli obblighi imposti dall’articolo 156 disp. att. c.p.c Valenza probatoria della sentenza penale e disconoscimento di responsabilità dell’imputato . Essa costituisce un «indiscutibile elemento di prova» per il giudice di merito dell’azione civile per la liquidazione dei danni. Nel caso in cui intendesse negarlo, avrà «il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione detto riconoscimento ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile v. Trib. Piacenza, sez. Civ., sentenza 28 aprile 2011, numero 346, est. G. Morlini v. Cass. civ., sez. Lav., sentenza 5 maggio 2005 numero 9358, Rv. 581838 ». Ad ulteriore conferma, si ricordi il consolidato principio di diritto secondo cui la ricostruzione dei fatti, contenuti nella sentenza penale di condanna, vincola il giudice competente per l’azione di responsabilità civile. Essendo confermati la ricostruzione degli eventi, la condanna per usura e l’ammontare delle suddette somme, come detto, il G.I. ha accolto le richieste attoree liquidandogli un’ingente somma a titolo di rimborso sia per i menzionati importi indebitamente versati oltre ad oneri di legge sia per le spese di lite.

Tribunale di Varese, sez. I Civile, sentenza 2 febbraio 2012 Estensore G. Buffone Fatto All'odierno giudizio è applicabile l'articolo 58, comma II, legge 18 giugno 2009 numero 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'articolo 132 c.p.c. come modificato dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello svolgimento del processo salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi . Il Tribunale di Varese, sezione penale, nel procedimento numero 1309/2007, RG GIP, con sentenza numero 578/2008 del 17 dicembre 2008, divenuta in data 13 febbraio 2009, emessa ex art, 444 c.p.p., ha applicato a ** la pen di due anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa di euro 10.000,00. La sentenza trae linfa dalla contestazione del reato di cui all’articolo 644, commi I e III, c.p. per avere ** consumato, ai danni di **, il delitto di usura. Secondo la ricostruzione accolta in sentenza, nel corso del 1998, ** riceveva la somma capitale di euro 196.253,62, oltre euro 77.468,53 ed oltre euro 118.785,09 e in corrispettivo, versava a ** una somma non inferiore ad euro 279.490,05 in assegni e cambiali , oltre a cambiali per euro 133.200,00 ed oltre alla consegna di autovetture per Euro 58.217,00 oltre, ancora, altre somme variamente versate per Euro 28.200,00. Riceveva, pertanto, Euro 392.507,24 e rendeva Euro 499.107,05. Successivamente alla definizione del processo penale, il ** ha chiesto l'assegnazione delle somme confiscate, quale ammontare pecuniario spettante a titolo di danno economico subito. Il Giudice dell'Udienza preliminare di Varese, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 14 giugno 2010, ha disposto il vincolo sulle somme confiscate in attesa della liquidazione del pregiudizio, in favore della parte offesa, nell'alveo del processo civili qui instaurato. In data 23 giugno 2009, l'attore ha richiesto al Tribunale di Varese il sequestro conservativo sui beni del **, alla luce degli accertamenti intervenuti nella sede penale. Il Tribunale di Varese, sezione II civ., con ordinanza del 5 ottobre 2009, ha autorizzato il sequestro dei beni del convenuto sino alla concorrenza di Euro 200.000,00 concedendo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per la instaurazione del giudizio di merito. Il sequestro non è stato, però, eseguito in termine e, quindi, la richiesta del vincolo cautelare è stata riproposta in data 23 dicembre 2009. Il Tribunale di Varese, sez. II civ., ha concesso nuovamente il sequestro in data 31 dicembre 2009, in via provvisoria, e in data 27 febbraio 2010, in via definitiva, assegnando il termine di sessanta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito. Il giudizio di merito è stato instaurato con citazione notificata in data 13 marzo 2010 e con libello introduttivo depositato in cancelleria in data 22 marzo 2010. Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto Il reato di usura, da parte del convenuto ai danni dell'attore è da ritenersi pienamente provato. La sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cod. proc. penumero costituisce, infatti, indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione detto riconoscimento ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile v. Trib. Piacenza, sez. civ. sentenza 28 aprile 2011, numero 346, est. G. Morlini v. Cass. civ., sez. lav., sentenza 5 maggio 2005 numero 9358, Rv. 581838 . La consumazione del delitto di usura, ai danni dell'attore mutuatario, determina l'inefficacia delle pattuizioni relativa ai frutti civili. Infatti, ai sensi dell'articolo 1815, comma II, c.c., come modificato dalla Legge 1996, numero 108, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi . La nullità della clausola sugli interessi, per la consumazione del reato di usura, determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli che abbia versato. In merito alla somma di interessi usurari versati, la Guardia di Finanza, con nota dell'8 gennaio 2009, recepita dal Nucleo di Valutazione della Prefettura, con missiva del 23 marzo 2009, ha quantificato la somma dei frutti civili percepiti da **, e versati da **, in Euro 155.566,50. Per ottenere ulteriori riscontri probatori, in corso di giudizio è stata acquisita consulenza tecnica contabile, depositata in Cancelleria in data 15 novembre 2011. Si tratta di una indagine seria e scrupolosa, che poggia su dati oggettivi e riscontri credibili e razionali, così da rivelarsi idoneo ed adeguato supporto probatorio. Il CTU, a conclusione della perizia, accerta che il ** ha corrisposto al ** l'importo di Euro 196.253,62 accerta, anche, che il ** ha reso al ** l'importo di Euro 341.207,51. Alla luce dei dati introitati in causa dal perito, risulta un maggior importo, a titolo di interessi, per Euro 144.953,89. Si tratta di somma vicina all'importo che aveva accertato la GdF Euro 155.566,50 . I due dati sono in parte minima diversi ma reputa questo giudice che la divergenza si spieghi in ragione del diverso bacino di dati da cui gli accertatoli hanno attinto quello del CTU più limitato . Si vuol dire che i risultati della CTU vengono utilizzati come elemento che corrobora la credibilità degli accertamenti della Guardia di Finanza che, dunque, si recepiscono. Sulla somma vanno calcolati gli interessi dalla richiesta da retrodatare alla costituzione di parie civile . Non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. L'importo all'attualità è pari ad Euro 170.120,00. Il sequestro conservativo, in conseguenza della sentenza di condanna in favore del creditore, si converte in pignoramento articolo 686 c.p.c . La richiesta dì conferma del sequestro, da parte dell'attore, non può trovare dunque accoglimento. Durante il giudizio di merito di cui all'articolo 669-octies c.p.c, infatti, non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria v. Trib. Monza, Sez. IV, 3 settembre 2007 infatti, l'articolo 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento, dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. Cass. Cov., sez. III, sentenza 29 aprile 2006 numero 10029 . L’assunto è testimoniato dall’articolo 156 disp. att. c.p.c., dove sono espressamente previste le modalità di esecuzione della sentenza di condanna, ottenuta successivamente ad un sequestro. Ciò significa che gli effetti prodotti dal sequestro, ex articolo 2906 del codice civile, nel periodo anteriore divengono attuali con la conversione in pignoramento, sempreché questo non divenga inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all'articolo 156 disp. att. c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo. Come hanno insegnato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, il principio di adeguatezza e proporzionalità impone una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, numero 19014 . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta. P.Q.M. Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero 1301 dell'anno 2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede Accoglie per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda proposta da **,nato a il e per l'effetto Condanna **, nato a , a restituire all'attore, **, l'importo, all'attualità, di Euro 170.120,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto di pagamento del 24 novembre 2011, definitivamente a carico della parte convenuta, condannandola a restituire alla parte attrice quelle anticipate in corso di causa. Condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio di in favore della controparte che Liquida come segue, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. Spese euro 500,00 Diritti euro 1.900,00 Onorari euro 6.800,00 Vanno aggiunti il rimborso forfetario ex articolo 14 D.M. 8 aprile 2004 numero 127, il rimborso dell'Iva e del Cpa giusta l'articolo 11 legge 20 settembre 1980, numero 576. Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza Sentenza immediatamente esecutiva come per Legge.