La responsabilità da cose in custodia, di cui all’articolo 2051 c.c., ha natura oggettiva nel senso che presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno.
Al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato. Il comportamento imprudente del soggetto leso può interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno fino a escludere la responsabilità del custode. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 3662 depositata il 14 febbraio 2013. La fattispecie. La fretta è cattiva consigliera, anche nel percorrere la scalinata avanti alla chiesa. Nel caso in esame una signora partenopea, volendo assistere a una cerimonia nuziale, è scivolata sulla scalinata antistante al Duomo procurandosi delle lesioni. Circostanza che non poteva avere esito diverso di una lite giudiziale tesa a ottenere il ristoro del nocumento patito. L’Ente parrocchiale, nelle proprie difese, ha asserito che la caduta sarebbe stata provocata non dallo stato della scalinata ma dai tacchi troppo alti indossati dal soggetto danneggiato che avrebbe dovuto utilizzare maggiore prudenza, anche in considerazione della pioggia. Se il Tribunale aveva condiviso la tesi della signora, il Giudice di gravame, riformando la sentenza di primo grado, aveva dato maggior rilievo alla contraddittorietà dei testi di parte attrice asserendo che non era stata raggiunta la prova del nesso causale essendo l’anomalia della scalinata, tra l’altro, facilmente prevedibile. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il supremo Collegio, in primo luogo, argomenta di non poter entrare nel merito della valutazione effettuata dalla Corte d’Appello circa la prevedibilità della situazione di pericolo. Difatti essendo tale valutazione ben motivata e non affetta da vizi o illogicità è sottratta alla valutazione del Giudice di legittimità il quale, ben lungi dall’essere un terzo grado, ha unicamente il compito di verificare l’esistenza di error in judicando e di error in procedendo . Nesso causale e comportamento del soggetto leso. La Corte ha asserito che al fine di dimostrare il nesso causale di cui all’articolo 2051 c.c. non è sufficiente dimostrare una mera relazione tra cosa e danno ma è necessario fare riferimento a tutte le circostanze proprie della determinata cosa che avrebbe cagionato il nocumento. Ovviamente maggiormente è visibile la situazione di pericolo, tanto più incidente dovrà considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente. Orbene nel caso in esame, come accertato dal Giudice di gravame, lo stato di fatto della scalinata era facilmente prevedibile dall’utente, che avrebbe dovuto utilizzare particolare diligenza per superare tale condizione. Per converso, la signora aveva adottato una condotta imprudente, rispetto a una situazione di pericolo che poteva essere facilmente rilevata, tanto da essere causa assorbente dell’evento lesivo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 gennaio - 14 febbraio 2013, numero 3662 Presidente Petti – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - Nell' omissis A A. riportava lesioni personali a seguito della caduta sulla scalinata del Duomo di , ove si era recata per partecipare ad una cerimoniale nuziale conveniva, dunque, in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'Ente Chiesa omissis , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, personali e patrimoniali, sulla premessa che l'evento si era verificato a causa di un gradino sbeccato , che costituiva insidia o trabocchetto, cosi da risultare responsabile di esso il proprietario dell'edificio, per omessa manutenzione del manufatto o per mancata segnalazione del pericolo. L'ente convenuto contestava la fondatezza della domanda, assumendo che il gradino sbeccato si trovava in una zona della scalinata che non aveva interessato il sinistro, giacché la A. , che calzava scarpe da cerimonia con tacchi molto alti , era caduta nella zona centrale della scalinata e a motivo della abbondante pioggia che l'aveva resa scivolosa. Il Tribunale adito, con sentenza del luglio 2002, all'esito dell'istruzione della causa, accoglieva al domanda attorea e condannava l'Ente Chiesa omissis al pagamento in favore dell'A. della somma di Euro 23.250,25, oltre interessi legali. Avverso tale decisione interponeva gravame l'Ente Parrocchia omissis , insistendo per il rigetto della domanda dell'A. , la quale a sua volta chiedeva la reiezione dell'appello. 2. - Con sentenza resa pubblica il 4 aprile 2006, la Corte di appello di Napoli accoglieva l'appello e rigettava la domanda dell'Ambrosio, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio. La Corte territoriale osservava, anzitutto, che l'attrice aveva allegato, con l'atto di citazione, di essere caduta a causa di un gradino sbeccato , senza indicare il punto della scalinata dove detto scalino si trovava, il quale però era localizzabile, in base ai fotogrammi prodotti dalla medesima A. , sulla sinistra della scalinata per chi la percorreva verso la chiesa sicché, era da intendersi che la caduta fosse avvenuta sulla parte sinistra della scalinata. Tuttavia, a fronte delle contestazioni avversarie, l'attrice, con memoria ex articolo 183 cod. proc. civ., modificava la propria versione, adducendo di essere caduta nella zona centrale della scalinata, verso destra rispetto all'anzidetto punto di osservazione con le richieste istruttorie, la stessa A. precisava di essere caduta mentre discendeva la scalinata . Il giudice di appello evidenziava, poi, che i tre testi indotti dall'attrice nuora, fratello e genero della medesima avevano confermato che il sinistro, al quale avevano assistito da qualche metro di distanza , si era verificato nella zona centrale della scalinata, leggermente a destra rispetto a chi sia rivolto verso la chiesa , uno dichiarando che l'Ambrosio percorreva in discesa la scalinata, gli altri due che la percorreva in salita uno, avvicinandosi all'Ambrosio, aveva poi constatato che lo scalino su cui la stessa era caduta era privo di una parte sul bordo , l'altro di aver notato, dalla sua posizione, che vi era un gradino rotto , l'altro ancora di essersi avvicinato al luogo della caduta e di aver constatato che alcuni gradini erano un po' sbrecciati . Peraltro, quanto al punto della caduta, coincidevano le testimonianze dei testi citati dalla parte convenuta. Sicché, la Corte partenopea, sulla base delle acquisizioni istruttorie, escludeva, in dissenso da quanto invece ritenuto dal Tribunale, che il sinistro potesse sussumersi nell'ambito disciplinatorio di cui all'articolo 2051 cod. civ., non potendo nella specie ravvisarsi un danno prodotto dall'azione della cosa, in quanto la gradinata ha mantenuto un ruolo meramente passivo e le lesioni sono state solo l'effetto del violento impatto, contro la stessa, del corpo della A. . Peraltro, il giudice di appello osservava che, pur volendo dilatare la portata della citata norma all'ipotesi in cui alla determinazione della perdita di equilibrio, e conseguente caduta, abbia contribuito un'anomalia della cosa , di siffatta circostanza fattuale non vi era adeguato riscontro in base alle prove raccolte, posto che le deposizioni dei testi di parte attrice non ingenerano affatto certezza inoltre, induceva a ritenere che la scalinata, nella zona centrale in cui si era verificato il sinistro, si presentava integra anche il fatto che la A. , nell'intento di documentare l'anomalia , aveva prodotto un fotogramma che ritraeva un gradino della parte sinistra . In definitiva la Corte territoriale escludeva ogni rapporto causale . tra la scalinata e la caduta , ponendo altresì in rilievo la necessaria prudenza da prestare nella percorrenza di una scalinata, la agevole evitabilità, in ora diurna, dell'ostacolo rappresentato dalla lesione di un gradino in quanto situazione perfettamente visibile , sicché la verificazione del sinistro, anche a voler ritenere che la lesione esistesse , andava ascritta alla disattenzione della A. , quale comportamento riconducibile al caso fortuito , idoneo ad interrompere il rapporto di causalità ex articolo 2051 cod. civ Infine, il giudice di secondo grado escludeva la sussistenza di una responsabilità del convenuto in base all'articolo 2043 cod. civ., sia, in particolare, perché non è credibile che la scalinata presentasse un'anomalia nel punto del sinistro , sia, in ogni caso, perché l'asserita situazione di pericolo, ove sussistente, era facilmente evitabile . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre A.A. affidando le sorti dell'impugnazione a quattro motivi. Resiste con controricorso l'Ente Parrocchia omissis . Considerato in diritto 1. — Con il primo mezzo, assistito da quesito di diritto, è denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ Ci si duole che la Corte territoriale abbia escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 cod. civ. sostenendo la necessità che il danno sia prodotto da un'azione della cosa e che la gradinata, nella specie, abbia mantenuto un ruolo passivo e ciò nonostante che fosse comprovata una situazione di scarsa manutenzione complessiva della scala e, in particolare, della presenza di gradini danneggiati . Il giudice di appello non avrebbe, dunque, tenuto conto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui permarrebbe il dovere di custodia e controllo anche in relazione a cose prive di un dinamismo proprio , le quali possono comunque inserirsi in complesso causale, produttivo di danno , come sarebbe avvenuto nella specie, là dove la scalinata ha rappresentato l'occasione di prodursi del danno a causa del suo scarso stato di manutenzione, con presenza di gradini danneggiati. 2. - Con il secondo mezzo, assistito da quesito ex articolo 366 bis cod. proc. civ., è dedotta contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sarebbe viziata la motivazione resa dalla Corte partenopea sulla ritenuta insussistenza di un rapporto causale tra la scalinata e la caduta di essa ricorrente, discostandosi dall'orientamento espresso dalla sentenza numero 6407 del 1987 di questa Corte, per cui il rapporto causale va relazionato alla cosa nella sua globalità la scala nel suo insieme, pur con i difetti specifici denunciati gradini deteriorati e non necessariamente alle singole parti di essa esponenziali di pericolo, perché l'utilizzazione che da occasione all'evento è riferibile, fino a prova contraria, a ogni parte della cosa comprese, necessariamente quelle propriamente pericolose . In tal senso, era sufficiente accertare se la caduta dell'A. rientrasse fra gli eventi determinabili dalle condizioni specifiche della scala, senza pretendere la prova positiva che essa avvenisse precisamente da uno dei gradini deteriorati pertanto, non essendo in contestazione lo stato di scarsa manutenzione della scalinata, la responsabilità del custode avrebbe dovuto essere presunta e a questi sarebbe spettata la prova liberatoria del fortuito. 3. - Con il terzo mezzo, assistito da quesito ex articolo 366-bis cod. proc. civ., è prospettata contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio illogica e contraddittoria valutazione della prova testimoniale raccolta in giudizio . Si censura la motivazione della sentenza impugnata là dove ha negato l'esistenza di un nesso eziologico tra evento lesivo e danno sulla base di un'irrazionale ed insufficiente valutazione della prova testimoniale raccolta in giudizio . La Corte territoriale non avrebbe considerato la prova emersa su un fatto decisivo e cioè la caduta della A. su un gradino danneggiato ed avrebbe omesso di motivare sull'accertamento negativo di tale fatto , cancellando la credibilità dei testi di parte attrice che avrebbero confermato l'anzidetto fatto , attribuendo enorme, quanto illogico rilievo ad un fatto secondario della fattispecie, ovvero la direzione tenuta dall'Ambrosio nel percorrere la scalinata , peraltro tacendo sulla attendibilità dei testi di parte convenuta. Inoltre, l'affermazione sul fatto che nessuno dei testi anzidetti fosse in grado di poter individuare con esattezza il punto in cui la A. aveva posto il piede prima di perdere l'equilibrio era irrilevante ai fini della dimostrazione sull'insussistenza del nesso eziologico, posto che dopo la caduta i medesimi testi avevano potuto constatare la presenza di gradini rotti nella zona del sinistro. 4. - Con il quarto mezzo, assistito da quesito di diritto, è denunciata violazione e falsa applicazione degli articolo 2051 e 2697 cod. civ In presenza della provata relazione causale tra evento dannoso e cosa e del difetto di manutenzione della scalinata, nonché in assenza del caso fortuito, la Corte territoriale avrebbe illogicamente ricondotto al comportamento della danneggiata la causa esclusiva dell'evento dannoso , cosi da elidere la presunzione di responsabilità del custode. Invero, seppure si ritenesse che la caduta di essa ricorrente sia avvenuta per scarsa diligenza e disattenzione nel percorrere la scalinata, ciò sarebbe comunque irrilevante nell'indagine sul rapporto di causalità tra la scala, nelle condizioni provate e documentate, e la caduta dell'istante , mentre, al contrario, si sarebbe dovuto accertare se la caduta fosse logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla situazione della scala, nell'ambito della utilizzazione della stessa . 5. - Deve trovare prioritaria delibazione il quarto motivo di ricorso, che pone la questione della sussistenza, o meno, nella fattispecie, del caso fortuito ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ 5.1. — A tal riguardo, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ex plurimis Cass., 5 dicembre 2008, numero 28811 Cass., 24 febbraio 2011, numero 4476 ha messo in rilievo che la responsabilità da cose in custodia, di cui all'articolo 2051 c.c., ha natura oggettiva, nel senso che presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa, dunque, viene a configurarsi in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, con ciò evidenziandosi, però, che la natura della cosa e le modalità che ne connotano in concreto e normalmente la fruizione sono da tener presenti nell'eziologia dell'evento come scaturente dalla quella determinata cosa. Sicché, seppure non occorra che la cosa si palesi di per sé pericolosa, non può, tuttavia, negarsi rilievo alle sue caratteristiche materiali e ciò non già nel senso che la verificazione dell'evento debba correlarsi al dinamismo proprio della cosa così, tra le altre, Cass., 26 settembre 2006, numero 20825 , ma al fine di apprezzare come il suo modo di essere , la sua oggettività sensibile, si atteggi ad elemento incidente nella valutazione del nesso eziologico. È, dunque, nel descritto rapporto causale tra cosa ed evento dannoso che occorre verificare l'esistenza del caso fortuito , quale fattore causale capace di per sé di elidere l'anzidetto nesso eziologico, interrompendone l'efficienza sua propria, ovvero di affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. Ed è noto che al fortuito debba ascriversi anche la condotta umana, non solo quella del soggetto estraneo al sinistro, ma anche quella dello stesso danneggiato ex plurimis, Cass., 20 novembre 2009, numero 24529 Cass., 7 aprile 2010, numero 8229 Cass., 19 maggio 2011, numero 11016 . Pertanto, è da prestare convinta adesione a quanto da questa Corte affermato Cass., 19 febbraio 2008, numero 4279 in ordine all'adeguatezza del giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo alla cosa rispetto alla natura e pericolosità di quest'ultima, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo é suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode . E in tale prospettiva deve leggersi il principio enunciato da Cass., 16 gennaio 2009, numero 993 - che assume una valenza paradigmatica rispetto al caso oggetto del presente scrutinio - secondo cui, in tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all'articolo 2051 cod. proc. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana oggettivamente percepibile destinata all'esposizione della mercé all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode . 5.2. - Ciò premesso, la Corte territoriale ha escluso che sussistesse ogni rapporto causale . tra la scalinata e la caduta , mettendo non solo in risalto, a fronte della necessaria prudenza da prestare nell'accingersi alla percorrenza di una scalinata, la agevole evitabilità, in ora diurna, dell'ostacolo rappresentato dalla lesione di un gradino in quanto situazione perfettamente visibile , con la conseguenza che, sia pur riconosciuta la presenza di un gradino lesionato, la verificazione del sinistro era da ascrivere alla disattenzione della A. , quale comportamento riconducibile al caso fortuito , idoneo ad interrompere il rapporto di causalità ex articolo 2051 cod. civ Siffatta valutazione si sottrae, quindi, alle censure mosse dalla ricorrente, giacché essa, lungi dall'essere viziata da aporie o illogicità, nell'ascrivere assorbente incidenza causale alla condotta del danneggiante -esplicatesi secondo le modalità e nel contesto sopra descritti, che palesava la piena percepibilità dell'anomalia della cosa nella sua specifica oggettività - viene a conformarsi ai principi di diritto innanzi evidenziati. 6. - La conferma della ratio decidendi della sentenza della Corte di appello di Napoli che ha escluso, nella specie, la responsabilità del custode ex articolo 2051 cod. civ. per essersi l'evento dannoso determinato in ragione del caso fortuito rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure veicolate con i motivi dal primo al terzo relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività di quella anzidetta, idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata, alla cassazione della decisione medesima tra le molte, Cass., 14 febbraio 2012, numero 2108 . 7. - Il ricorso va, quindi, rigettato e la ricorrente, in quanto soccombente, condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna A A. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.