Aspi per 1 anno se la madre lavoratrice si dimette

La lavoratrice madre ha diritto all’Aspi, ma solo se si dimette entro il primo anno di vita del bambino, cioè durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello numero 6 del 5 febbraio 2013.

Il caso. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa ex articolo 55, d.lgs. numero 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento. Nello specifico, viene chiesto se, a seguito delle modifiche introdotte con la Riforma Fornero L. numero 92/2012 , sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi 3 anni di età del bambino, la «lavoratrice madre possa fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale». Vige una tutela legale a favore della lavoratrice madre. La Direzione generale, nell’interpello numero 6 del 5 febbraio 2013, rifacendosi all’articolo 54, comma 1, d.lgs. numero 151/2001 afferma che «le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro , nonché fino al compimento di un anno di età del bambino». In questo periodo opera, infatti, una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l’arco temporale previsto per l’astensione obbligatoria post partum» articolo 54, comma 1, d.lgs. numero 151/2001 . Inoltre, viene precisato che durante il periodo di vigenza dell’indicato divieto, «la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale». L’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie può essere fruita solo fino al compimento del primo anno di età del bambino. È vero che la Riforma Fornero ha esteso il periodo obbligatorio di convalida delle dimissioni delle lavoratrici madre fino all’età di 3 anni del bambino ma, a dire dello stesso Ministero, le modifiche non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità, in quanto tale disposizione «ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro».

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