Salvaguardia dei 6.500: l’INPS dà il via libera a tutte le domande presentate

Con il messaggio numero 14254, del 10 settembre 2013, l’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate, utilizzando la modulistica ordinaria, dai beneficiari della «salvaguardia dei 6.500» ammessi al beneficio con il recente d.l. «Taglia IMU».

Con il messaggio numero 14254 diffuso ieri, l’INPS ha invitato a non adottare «provvedimenti di reiezione» nei confronti dei soggetti che sono stati inseriti tra i beneficiari della «Salvaguardia dei 6.500» e che hanno presentato la domanda di pensione - anche utilizzando la modulistica ordinaria - con la specifica di voler accedere ai benefici previsti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, d.l. numero 102/2013, pubblicato in G.U. numero 204 del 31 agosto 2013. Sono queste le condizioni operative che l’Istituto di previdenza ha trasmesso alle proprie Sedi e che resteranno valide fino a quando non saranno disponibili nuove modifiche in materia. Tra i salvaguardati anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 Il d.l. numero 102/2013, entrato in vigore il 31 agosto scorso, all’articolo 11 ha previsto, infatti, ulteriori disposizioni di salvaguardia per 6.500 soggetti che possono accedere alla pensione in base ai requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del d.l. numero 201/2011. a determinate condizioni. In particolare, con l’articolo 11, comma 1, d.l. 102/2013, sono stati inseriti tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia previsto dal comma 14, articolo 24, L. numero 214/2011, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, a seguito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a condizione che abbiano conseguito dopo la cessazione che, comunque, non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011 , un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a € 7.500 siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del d.l. numero 201/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015. fonte www.fiscopiu.it

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