Fondo di solidarietà per il personale del credito, prorogata a giugno la sospensione del contributo

Con il messaggio numero 5969 dell'11 luglio 2014, l'INPS comunica che il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Credito, con deliberazione numero 98 del 24 giugno 2014, ha disposto la sospensione, da gennaio a giugno 2014, del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a del d.l. numero 158/2000, e dunque, per il periodo gennaio-giugno 2014, la procedura UniEMens continuerà a non richiedere il contributo.

Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Credito, con deliberazione numero 98 del 24 giugno 2014, ha disposto la sospensione da gennaio a giugno 2014 del contributo ordinario a carico di imprese e lavoratori - pari allo 0,50% della retribuzione imponibile - previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. a d.l. numero 158/2000 decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del Credito . Per il periodo gennaio-giugno 2014, dunque, la procedura di gestione dei flussi UniEMens continuerà a non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo codice M101 , anche in presenza del codice di autorizzazione “3D”. Lo comunica l'INPS con il messaggio numero 5969 dell'11 luglio 2014. Sospensione dei contributi? La possibilità di sospensione dei contributi in parola è prevista dal combinato disposto degli articolo 4, comma 1, lett. d e 6, commi 4, 5 e 6, d.l. numero 158/2000, come modificato dal d.l. numero 51635 del 26 aprile 2010, secondo cui il Comitato amministratore del Fondo può sospendere il versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento. La proroga della sospensione deriva in tal caso dalle disposizioni del decreto c.d. Milleproroghe d.l. numero 150/2013, convertito con modifiche in Legge numero 15/2014 . L’articolo 8, comma 2-bis, del decreto ha stabilito che, nelle more dell’adeguamento della disciplina dei Fondi istituiti ai sensi della Legge numero 662/1996 articolo 2, comma 28 alle disposizioni di cui all’articolo 3, Legge numero 92/2012, la proroga del termine di cui all’articolo 6, comma 2-bis, d.l. numero 216/2011 convertito con modificazioni con Legge numero 14/2012 , comporta la proroga anche dei decreti interministeriali attuativi della normativa descritta «al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell’adeguamento di cui all’articolo 3, comma 42, Legge numero 92/2012, se anteriore». Nelle indicazioni ministeriali emanate con nota numero 40/15793 del 29 aprile 2014 è stato precisato che l’applicazione delle disposizioni del citato articolo 8, comma 2-bis, d.l. numero 150/2013 comporta la possibilità per i Comitati Amministratori dei Fondi di solidarietà di deliberare le istanze di accesso alle prestazioni presentate entro il 30 giugno 2014, o alla data di definizione dell’adeguamento di cui sopra, se anteriore, e che la proroga delle prestazioni erogate dal Fondo comporta la proroga di tutti gli obblighi contributivi previsti per il finanziamento delle prestazioni medesime. fonte lavoro.info

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