Beni confiscati, ma bisogna capire chi (e quando) li ha acquistati

I genitori di lei hanno acquistato l’immobile prima che si sposasse con l’indagato? O l’indagato ha acquistato il bene utilizzando risorse illecite? È necessario rispondere a queste domande per valutare la legittimità della confisca.

E queste domande le ha fatte la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29512/13 depositata il 10 luglio, ai giudici del rinvio. Il caso. Un uomo, condannato per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope art. 73, d.p.r. n. 309/1990 , oltre alla pena di 4 anni di reclusione e 18mila euro di multa, si vedeva confiscare 2 immobili che, però, erano intestati rispettivamente alla moglie ed al figlio. I giudici di merito, visto lo stato di disoccupazione dell’imputato al momento della realizzazione dell’immobile, ritenevano che egli avesse utilizzato risorse illecite per la costruzione dell’immobile. Ma quando è stato costruito l’immobile? A rivolgersi ai giudici di Cassazione sono la moglie e il figlio dell’imputato, i quali osservano che l’indicazione dell’epoca della costruzione dell’immobile è equivoca e, inoltre, non è chiaro se a costruire l’immobile era stato l’imputato con denaro in sua disponibilità. E chi ha pagato? Infine, la S.C. si dice sorpresa del riferimento finale, contenuto nell’ordinanza impugnata, alla mancata indicazione delle risorse utilizzate dai suoceri dell’imputato per l’acquisto del terreno e della sua provenienza. Infatti – conclude la Corte – se i genitori della moglie dell’imputato avevano acquistato il terreno assai prima del matrimonio della figlia con l’imputato, è evidente che nessuna giustificazione deve essere fornita, trattandosi di acquisto lecito seguito da soggetti che, all’epoca, non avevano alcun rapporto con colui che, decenni dopo, sarebbe stato condannato per traffico di sostanze stupefacenti . Insomma, la vicenda non è molto chiara, per questo spetterà ai giudici del rinvio riesaminare il caso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 giugno – 10 luglio 2013, n. 29512 Presidente Giordano – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con decreto trattasi, in realtà, di ordinanza dell'11/10/2012, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il decreto con cui era stata disposta la confisca, ex art. 12 sexies d.l. 306 del 1992, di due immobili intestati a V.S. e a C.S. , rispettivamente moglie e figlio di C.L. , condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 commesso dal 20/5/2005 al 18/4/2007. La Corte riteneva che l'immobile principale fosse stato realizzato in occasione del matrimonio con V.S. omissis rilevava che, non risultando che all'epoca C. lavorasse, si doveva ritenere che egli avesse utilizzato risorse illecite per la costruzione dell'immobile osservava che il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato non esclude la confisca e che C. aveva già riportato condanne relative agli stupefacenti in anni precedenti al 2005 inoltre riteneva irrilevante che, nel 2011, i suoceri di C. avessero donato al genero il terreno su cui sorgeva l'immobile, trattandosi di terreno in disponibilità del condannato e non essendo conosciute le risorse utilizzate dai suoceri per l'acquisto del terreno. 2. Ricorre per cassazione L C. , deducendo violazione dell'art. 12 sexies d.l. 306 del 1992 e vizio di motivazione. L'ordinanza aveva dato atto che i manufatti non erano stati realizzati nel 2011 e, per di più, le parti interessate avevano dimostrato la legittima provenienza ed acquisizione al patrimonio familiare dei beni. La Corte aveva individuato l'epoca della costruzione dell'immobile nell'anno 1990 e non, come sostenuto dagli opponenti, negli anni '80. In realtà, come emergeva dal Geoportale Cartografico nazionale e come era stato riferito dal consulente tecnico, il manufatto esisteva già nel periodo 1988 - 1989, cioè prima del matrimonio tra C. e la V. . Inoltre la V. risiedeva nell'immobile fin dal giorno del matrimonio e il C. vi si trasferì poco dopo. L'immobile era stato costruito abusivamente dal padre della V. , Raffaele, che l'aveva completato in vista del matrimonio della figlia, consegnandolo come dote alla nuova coppia ma se era stato costruito prima, non poteva essere ipotizzata, nemmeno in astratto, l'illecita accumulazione patrimoniale nei confronti del figlio e della moglie del C. . Inoltre, anche a volerlo ritenere costruito dopo il matrimonio, la distanza cronologica con la data di commissione del reato era tale da permettere ogni presunzione di derivazione dall'attività illecita. Il ricorrente sottolinea che, una volta che la data di costruzione dell'immobile era stata retrodatata, la Corte avrebbe dovuto accertare la sproporzione tra capacità reddituale e patrimonio acquisito in relazione a quegli anni, risultando così inutilizzabile l'informativa della Guardia di Finanza la Corte aveva, invece, ritenuto che dovesse essere il ricorrente a provare di avere svolto un'attività lavorativa. Del tutto irragionevole, poi, era la motivazione nel punto in cui trattava della proprietà del terreno su cui era stata costruita l'abitazione. Il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riferimento alla conferma della confisca del secondo immobile. Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato. 3. Ricorrono per cassazione V.S. e C.S. , avanzando i medesimi motivi e concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati. Risulta, in primo luogo, l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla confisca del secondo Immobile, adibito a deposito. Per esso i ricorrenti indicano una data di costruzione diversa e successiva a quella dell'abitazione familiare 2001 e sostengono che, tenuto conto dell'aiuto prestato dallo zio del C. e della modestia del manufatto, la costruzione non avrebbe valore sproporzionato al reddito familiare. La Corte territoriale non pare prendere posizione su questa tesi, limitandosi a confermare la confisca. Con riferimento all'immobile adibito ad abitazione familiare, la motivazione della Corte elude una questione essenziale se l'immobile sia stato costruito non dal C. , ma dai futuri suoceri, i genitori di V.S. che, fino al 2011, erano proprietari del terreno su cui sorge l'immobile stesso. La Corte ritiene che il fabbricato sia stato realizzato in occasione del matrimonio OMISSIS e comunque in epoca antecedente al 1997 ma si tratta di affermazione cui la Corte giunge dopo avere disatteso la consulenza tecnica di parte - che riferisce che il piano terra dell'immobile era visibile già dall'aerofotogrammetria della zona del periodo 1988 - 1989 - dando atto che il consulente non ha allegato la fotografia poiché le immagini sono state protette da copyright e non possono essere riprodotte . Si tratta di decisione che penalizza la parte senza che la Corte territoriale abbia effettuato gli opportuni accertamenti per verificare se quanto riferito dal consulente sia esatto o meno non si comprende, infatti, se la Corte abbia ritenuto inattendibile su questo aspetto il consulente - valutando, in sostanza, che la giustificazione della mancata riproduzione dell'aerofotogrammetria per motivi di copyright sia un escamotage per non mostrare una foto in cui l'immobile in questione non esisteva - o se l'individuazione dell'epoca della costruzione a due anni successivi sia fondata su altri elementi-Se, comunque, la Corte aveva dubbi su quella specifica questione - che, come si dirà subito dopo, può risultare dirimente - avrebbe dovuto esplicitarli e risolverli mediante un accertamento peritale o mediante richiesta di informazioni ai responsabili del Geoportale Nazionale. Come esattamente osservato dai ricorrenti, l'indicazione dell'epoca della costruzione in quella del matrimonio tra C. e V. è equivoca non risponde al quesito se a costruire l'immobile fu C. con denaro in sua disponibilità. Il fatto è che, se invece a costruirlo erano stati - su terreno di loro proprietà - i genitori di V.S. , la giustificazione della provenienza del bene sussiste e, quindi, la confisca non sarebbe possibile. Sorprende, fra l'altro, il riferimento finale alla mancata indicazione delle risorse utilizzate dai suoceri di C. per l'acquisto del terreno e della sua provenienza se - come sostiene la difesa - i genitori di V.S. avevano acquistato il terreno assai prima del matrimonio della figlia con C. , è evidente che nessuna giustificazione deve essere fornita, trattandosi di acquisto lecito eseguito da soggetti che, all'epoca, non avevano alcun rapporto con colui che, decenni dopo, sarebbe stato condannato per traffico di sostanze stupefacenti. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria.